Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 2
Sussiste il reato di furto consumato e non tentato nel caso in cui l'agente si impossessi all'interno di un centro commerciale di un portafoglio sottraendolo con destrezza, sia pure per un breve lasso di tempo, al controllo del proprietario che accortosi abbia seguito e bloccato l'imputato.
La previsione di cui all'art. 441 bis cod. proc. pen. - stabilendo che, in sede di giudizio abbreviato l'imputato a fronte della contestazioni di cui all'art. 423 cod. proc. pen. (modificazione dell'imputazione per fatto diverso, reato connesso ex art. 12, comma primo, lett. b) o circostanza aggravante) possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario - non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze ma riguardino fatti o circostanze già in atti e, quindi, noti all'imputato allorché ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato.
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Il furto è il reato previsto dall'art. 624 c.p. che punisce chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, al fine di trarne profitto, con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 516 euro Il reato di furto nel codice penale La pena per il furto Il bene giuridico tutelato Procedibilità Furto: i soggetti Soggetto attivo Soggetto passivo Elemento soggettivo Oggetto del reato di furto La destinazione d'uso Il requisito dell'altruità della cosa Furto: la condotta punita Impossessamento Furto al supermercato Furto aggravato e attenuato Furto aggravato Furto attenuato Ipotesi particolari di furto Furto in abitazione Furto con strappo Furti minori La giurisprudenza sul reato di furto Il …
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di indagini seguite alla denuncia della scomparsa di Sandro B. la polizia giudiziaria arrestava Halan A. che, dopo avere ammesso il proprio coinvolgimento nella vicenda omicidiaria, indicava nell'immediatezza il luogo ove aveva occultato il corpo della vittima, spiegando le ragioni del delitto e fornendo una personale ricostruzione del fatto. Il Pubblico Ministero, ritenuta la evidenza della prova procedeva con giudizio immediato formulando la seguente imputazione: "a) del delitto di cui all'art. 575 c.p., perché cagionava la morte di Sandro B., causata da multiple fratture della volta cranica-anteriore e della fossa cranica anteriore con conseguente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2008, n. 7047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7047 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 4268
Dott. BRUNO LO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 028774/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NH ANGELICA, N. IL 26/02/1986;
avverso SENTENZA del 05/06/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Giraldini che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1.-La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova con la quale la RE era stata ritenuta responsabile del reato di furto aggravato per essersi impossessata, all'interno del centro commerciale Ipercity, di un portafoglio contenente denaro e documenti di riconoscimento, sottraendolo, con destrezza a NO LO, che lo deteneva, approfittando della distrazione momentanea dello stesso, intento a fare acquisti. 2.- La RE, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
a.- Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 56 c.p., deducendo che nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi il tentativo, in quanto l'imputata non avrebbe portato a compimento la sottrazione, essendo stata impedita dalla reazione della parte offesa che non l'aveva mai persa di vista.
b.- Violazione degli artt. 441 e 423 c.p.p., in quanto, contestato il reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 4 e 6, la modifica dell'imputazione avrebbe dovuto essere chiesta dal P.M. e perché l'art. 423 dispone che, in sede di giudizio abbreviato, tale modifica è vietata.
3.- Per motivi di ordine logico va, preliminarmente, esaminato il secondo motivo.
Questo è infondato.
È giurisprudenza di questa Corte che l'art. 441 bis c.p.p., che prevede che, in sede di giudizio abbreviato, l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p., comma 1, possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, rinunciando al rito, non si applica se le nuove contestazioni non derivano da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato (Cass., sez. 2, 09 giugno 2005, n. 23466). Da ciò si desume che non possono essere considerate contestazioni nuove le circostanze dedotte già in atti, come nella specie, quando il fatto è rimasto lo stesso, ma è stata data una qualificazione diversa di furto consumato. Del resto nell'imputazione era contestato proprio il fatto della sottrazione e non il tentativo cui faceva riferimento soltanto l'indicazione dell'art. 56 c.p.. 4.- Tale qualificazione è legittima e logica perché i giudici del merito hanno evidenziato le dichiarazioni della parte lesa da cui risultava che la stessa, accortasi della sottrazione del portafoglio, avesse notato l'imputata, l'avesse seguita, e l'avesse bloccata immediatamente dopo che la stessa, appena entrata in un altro negozio del centro commerciale, aveva lasciato cadere a terra il portafoglio. Infatti, da tale dichiarazione risulta che l'imputata si era impossessata del portafogli, sottraendolo, anche se per un brevissimo lasso di tempo, al costante e ininterrotto controllo del proprietario, che non aveva alcun potere di vigilanza all'interno del centro commerciale.
Infatti, risponde di furto consumato e non semplicemente tentato colui che abbia nascosto sulla sua persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva, essendo poi stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto, in conseguenza dell'altrui pronto intervento (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2001, n. 17045). 5.- Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009