Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
Le armi dismesse dagli armamenti di un esercito devono ancora ritenersi armi da guerra, ove conservino le caratteristiche di spiccata potenzialità offensiva desunte dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2016, n. 32409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32409 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
32 40 9 / 1 6 ९ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Rel. Consigliere - 134/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 24836/2015 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RT RA N. IL 14/04/1961 avverso l'ordinanza n. 368/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 28/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Givineffe Cozesanti chi for cheili cha je urcorso sin cicheruleиссио dekezalo Thermenish h. 4 Udit i difensor Avv.; رسد i L S RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 28 aprile 2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale di Paola che aveva applicato a AR FR la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 per avere illegalmente detenuto otto munizioni da guerra pallottole calibro 7,50 x 55 ed 1 caricatore, parte di arma da guerra in quanto proveniente dal fucile d'assalto marca SIG Stgw 1957. La gravità del fatto e la pericolosità delle parti di armi e delle munizioni, rinvenute occultate, rendevano concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato ed adeguata la misura applicata.
2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AR, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento in base a quattro motivi, che vengono qui sinteticamente riassunti.
2.1. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 895/1967 in relazione al caricatore. Il ricorrente contesta la relazione redatta dall'ausiliario di polizia giudiziaria e rileva da un lato che il fucile cui il caricatore si affermava essere pertinente era stato dismesso e non rientrava più nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della legge citata il cui presupposto è la modernità dell'armamento, dall'altro che l'art. 2 del d. lgs. n. 204 del 2010, contenente l'elencazione delle parti essenziali di un'arma, non comprendeva il caricatore.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 697 cod. pen. e dell'art. 5 del d. lgs. n. 204 del 2010 in relazione alla detenzione ли delle munizioni. La giurisprudenza di legittimità, estesamente richiamata, aveva escluso che le cartucce 9 × 19 Parabellum fossero munizionamento da guerra. Il reato ipotizzabile era quindi la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo le precedenti censure sono riprese sotto l'aspetto del vizio di motivazione.
2.4. Il quarto motivo, richiamando gli elementi sopra esposti contesta il giudizio di pericolosità siccome incompatibile con la fattispecie contravvenzionale ravvisata nella detenzione delle munizioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Va precisato in fatto che non è in discussione la detenzione del caricatore e delle munizioni. Il primo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché attinenti alla corretta qualificazione dei fatti, sono privi di pregio, avendo questa Corte puntualizzato, con un orientamento oramai nettamente prevalente, che il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del น D.Lgs n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967: e ciò sia perché tale D.Lgs., nel dare attuazione alla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, si è limitato ad un elenco esemplificativo delle parti di un'arma; sia anche perché è lo stesso art. 2 di quel D.Lgs. a specificare che va qualificata come "parte" di un'arma "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento", qual è appunto il caricatore di munizioni in tutte quelle armi, diverse dai revolver o dalle automatiche con nastro di munizioni, che non potrebbero funzionare se non munite di quell'essenziale componente (in questo senso Sez. 1, n. 39209 del 24/06/2013, P.M. in proc. Zaccaria, Rv. 256770; Sez. 1, n. 36648 del 14/06/2013, Ferrari, Rv. 255802; Sez. 1, n. 27814 del 23/04/2013, Ferrari, Rv. 255877; contra la sola Sez. 1, Sentenza n. 4050/13 del 17/10/2012, Canovari, Rv. 254190). Irrilevante, è l'affermazione secondo cui il fucile SIG Stgw 1957 è stato dismesso dall'esercito svizzero, circostanza che non esclude che continui a essere arma da guerra. Quanto alla dedotta circostanza che non sia arma moderna, osserva il Collegio che per arma da guerra, ai sensi dell'art. 1 L. 110 del 1975, deve intendersi quella che abbia una spiccata potenzialità d'offesa e che, per tale motivo, sia destinata al moderno armamento delle truppe, inteso il termine "moderno" in senso relativo come astratta possibilità di essere destinata all' armamento delle truppe nazionali ed estere per и l'impiego bellico (sulla base di tale principio Sez. 1, n. 12504 del 06/07/1987 - л dep. 05/12/1987, Rv. 177202 ha ritenuto arma da guerra una mitragliatrice marca thompson mod. 1928 cal. 45). Peraltro, le armi che non fanno piu parte degli armamenti degli eserciti, sono da ritenere ancora armi da guerra quando conservino la loro peculiare caratteristica di potenzialita offensiva desunta dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili. ( V. Sez. : 1, n. 5381 del 02/02/1979 - dep. 15/06/1979, Rv. 142219; mass nn 140174, 139632, 138595, 135242, 135084 e 134656 ove e specificato, conformemente al principio esposto in massima, che il criterio per stabilire se un'arma possa considerarsi da guerra consiste nella spiccata potenzialita d'offesa congiunta all'attuale o eventuale detenzione nell'armamentario delle forze armate).
2. Quanto alle munizioni, nel caso concreto la qualificazione come munizione da guerra o no è ininfluente il quanto la misura cautelare è giustificata dalla detenzione del caricatore. 3 3. Escluso per quanto detto che la detenzione del caricatore non costituisca reato, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, di fatto, sul pericolo di reiterazione, giustificativo della modesta misura applicata, formulato dal Tribunale sulla base della gravità del fatto e delle modalità di occultamento del caricatore e delle munizioni.
4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 500. In ordine all'applicazione della sanzione, la Corte, valutato il tenore e la consistenza delle censure, formulate dal ricorrente in relazione alle ragioni che sorreggono il provvedimento impugnato, rileva profili di colpa, consistita in superficialità e avventatezza (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 Euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016. Il consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Massimo Vecchio aſ s Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4