Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37701 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
nee di diffusione der
37701-25
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da STEFANO MOGINI FILIPPO CASA MICAELA SERENA CURAMI ANGELO VALERIO LANNA
EVA TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Presidente-
Sent. n. sez. 3209/2025
CC 12/11/2025
Relatore -
R.G.N. 35208/2025
sul ricorso proposto da:
OH AF KABIR, nato in [...] il [...] avverso il decreto del GIUDICE di PACE di CALTANISSETTA del 23/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il provvedimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 20 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni della legge 13 novembre 2023, n. 162, adottato dal Questore di Ragusa il 21/10/2025 e notificato all'interessato in pari data, alle ore 19.10, che aveva disposto il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri "Pian del Lago di Caltanissetta in attesa dell'esecuzione di provvedimento di espulsione a carico del cittadino del Bangladesh LA KA HO. Il provvedimento di convalida si fonda sulla ritenuta necessità di procedere ad accertamenti supplementari, in ordine alla identità ed alla nazionalità del soggetto, occorrendo anche acquisire un documento valido per l'espatrio, oltre che sulla attuale indisponibilità di un vettore idoneo, in vista dell'esecuzione del rimpatrio.
2. Ricorre per cassazione LA KA HO, a mezzo dell'avv. Antonella Macaluso, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza, con particolare riferimento agli artt. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e 5-bis decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Trattasi di provvedimento nullo, perché emesso da un giudice funzionalmente incompetente, in quanto il cittadino straniero ha la qualità di soggetto richiedente protezione internazionale ed ha impugnato la relativa decisione di rigetto, tanto che il relativo giudizio di merito pende dinanzi al Tribunale di Catania. Essendo qualificabile il soggetto come persona "richiedente protezione internazionale", ai fini della normativa sul trattenimento, si radica la competenza esclusiva della Corte di appello, per la convalida di qualsiasi misura di tipo restrittivo.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, nonché nullità del provvedimento per carenza assoluta di motivazione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per i provvedimenti di competenza.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Giova precisare come l'avversata decisione si inquadri nel seguente contesto fattuale e processuale: - la Commissione Territoriale di Siracusa, con provvedimento emesso in data 01/10/2025 e notificato in data 06/10/2025, ha disatteso la domanda di protezione internazionale, proposta dal sopra nominato cittadino straniero ai sensi degli artt. 28-bis comma 2, lett. d) e 20-ter comma 1, lett. a), del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; - avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Catania, domandandone l'annullamento e la sospensione dell'efficacia esecutiva;
- il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di sospensiva, fissando l'udienza per la trattazione del merito al 09/09/2026. Ricorda il Giudice di pace, inoltre, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non è sospesa, laddove sia stata dichiarata come avvenuto nel caso di specie - la manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale, per i motivi di cui all'art. 32, comma 1, lett. b-bis) del d.lgs. n. 28 del 2008. Tanto considerato, il Giudice di pace - premessa la propria competenza funzionale ha concluso nel senso della legittimità del succitato decreto di trattenimento, non sussistendo valido titolo per la permanenza del soggetto extracomunitario in Italia.
3. Con il primo motivo, la difesa ha eccepito la nullità del decreto impugnato, in ragione dell'asserita incompetenza funzionale del Giudice di pace, quanto alla convalida del provvedimento questorile;
fino al raggiungimento della definitività del provvedimento della Commissione territoriale - in ipotesi difensiva - non potrebbe considerarsi esser venuto meno, in capo all'interessato, lo status di richiedente asilo. Il provvedimento impugnato, come detto, ritiene invece che il provvedimento di trattenimento fosse giustificato dall'insussistenza, per il ricorrente, della condizione di richiedente protezione internazionale. Risulta evidente, quindi, come la questione da risolvere non inerisca strettamente al tema del radicamento della competenza in capo al Giudice di pace, bensì più propriamente e a monte del tema della competenza alla legittimazione del Questore, rispetto all'emissione di un provvedimento di trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286/98.
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3.1. Ai fini del compiuto inquadramento normativo, è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*. A norma del successivo comma 7 <il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Ai sensi del comma 3 dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la proposizione del ricorso avverso il rigetto amministrativo della domanda di protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, con l'eccezione dei casi in cui si tratti di: a) ricorso proposto da soggetto trattenuto ai sensi dell'art. 10-ter d.lgs. n. 286/98 o nei centri di cui all'art.14 d.lgs. n. 286/98; b) e c) ricorso proposto avverso decisione di inammissibilità di domanda o di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett. b-bis; d) ricorso proposto avverso provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art.28 bis comma 2 lett. b), b bis, c), e); d-bis) ricorso avverso provvedimento relativo a domanda di cui all'art. 28-bis, comma 1, lett. b).
3.2. Nella concreta fattispecie, ricorre la situazione tipizzata dall'art. 35- bis, comma 3 lett. b), d.lgs. n. 25 del 2008, per avere la Commissione territoriale dichiarato manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Il comma 4 del citato art. 35-bis, infatti, prevede che - nei casi di cui al comma 3 (e quindi anche nei casi di decisione di inammissibilità) - l'efficacia esecutiva possa essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte. Quindi, la pendenza del giudizio di protezione internazionale, nei casi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b) d.lgs. ult. cit., al pari di quelli contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, «non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa (Cass., n. 24009/2020), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di
sospensione automatica del provvedimento della commissione territoriale (Cass., Sez. U., 11399/2024)» 3.3. Occorre poi richiamare il dictum di Sez. 1, n. 22275 del 12/06/2025, alla cui impostazione questo Collegio intende dare continuità, nella cui parte motiva può leggersi quanto segue: <<In questi termini si è pronunciata di recente Cass. Sez. 1, 08/02/2025, n. 3206, Rv. 673957 01 (in motivazione), che ha poi precisato: «solo in caso di rigetto dell'istanza di sospensiva viene a cadere il titolo di trattenimento ex art. 6 e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale (Cass., n. 2378/2024). È tale provvedimento, adottato anche in via cautelare e di urgenza, che è equiparabile a una condizione risolutiva della originaria efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale ex art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008». La conclusione cui è giunta, tuttavia, è stata quella di ritenere legittima l'emissione del decreto di espulsione in pendenza del ricorso e ciò in ragione della «sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, la quale è impedita solo dal sopravvenuto accoglimento dell'istanza di sospensione>.
3.4. Al ricorrere dell'ipotesi indicata dall'art. 35-bis, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 25 del 2008, dunque, la decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale deve considerarsi immediatamente esecutiva;
non può considerarsi sospesa l'efficacia esecutiva della decisione, pertanto, tanto nel caso in cui il ricorso risulti presentato e si attendano le determinazioni del Tribunale, sia allorquando sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso e non si abbia conoscenza alcuna, circa l'avvenuta presentazione dello stesso. Se ne deduce che se può essere emesso decreto di espulsione, quale effetto del raggiungimento dell'esecutività della decisione parimenti è pienamente legittima l'emissione del decreto di trattenimento. Con l'emissione di quest'ultimo, si realizzano gli effetti che non potrebbero più derivare da quello emesso ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, che non può esser più ritenuto vigente, dal momento che l'esecutività della decisione della Commissione territoriale comporta l'esclusione per il cittadino extracomunitario della condizione di richiedente la protezione internazionale. Facendo applicazione di tali regole ermeneutiche, nel caso di specie il motivo non può che essere disatteso, atteso che sussisteva la legittimazione del Questore all'emissione del trattenimento, in relazione al quale il giudice competente per la convalida non poteva che essere individuato nel Giudice di pace.
3.5. Deve conclusivamente ritenersi sussistere la competenza del Giudice di pace, quindi, sulla base del fatto che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non è sospesa, laddove sia stata dichiarata - come avvenuto nel caso di specie - la manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale.
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4. Con il secondo motivo, la difesa lamenta che la decisione impugnata sia affetta da una carenza assoluta di motivazione, in palese violazione dei principi costituzionali che presidiano la libertà personale;
il Giudice di pace - in ipotesi difensiva avrebbe disposto la convalida, senza addurre alcuna argomentazione a sostegno tanto della decisione, quanto del rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dalla difesa. Segnatamente, il Giudice di Pace non avrebbe argomentato circa la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, né in ordine all'impossibilità di applicazione di misure alternative meno coercitive e nemmeno in punto di proporzionalità della misura e di esistenza di effettive prospettive di rimpatrio.
4.1. Si tratta di una censura che si sviluppa sul piano del fatto e che è tesa a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell'impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta tipizzata si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, [...], Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507).
4.2. D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata, che è anzi lineare e priva di spunti di contraddittorietà, logica o infratestuale. Nel provvedimento impugnato, infatti, vi è anzitutto il richiamo alla necessità di procedere ad accertamenti supplementari, in punto di identità dello straniero;
vi è poi il riferimento sia all'esigenza di acquisire un documento valido per l'espatrio, sia alla indisponibilità di un vettore idoneo per l'immediata esecuzione del rimpatrio. Non vi è chi non rilevi come su tali specifici aspetti non siano state proposte censure atte a disarticolare la saldezza della decisione impugnata, venendo dipanata, anzi, una critica di mero tenore rivalutativo e aspecifico.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
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processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto Imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 12 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Angelo Valerio Lanna
Il Presidente
ST NI догори
Rezion tata in 19/4/2025 HUNZIONARIO
Dott.ssa
Vesi
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