Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
L'inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all'art. 300 cod. proc. civ., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio dell'evento. In difetto di tale dichiarazione, il processo prosegue tra le parti originarie (almeno fino a quando non si costituisce il soggetto legittimato) e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' "inutiliter data", bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alios acta".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9164 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
S0.GE.SI. s.p.a.
in liquidazione, in persona del liquidatore prof. avv. Vincenzo Scalisi, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Andronico, del Foro di CA, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20, presso lo studio dell'avv. Mario Antonini, giusta procura speciale a margine del ricorso incidentale, contro
LL OR
rapp.ta e difesa dall'avv. Gualtiero LL, del Foro di CA, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Crescenzio, n. 82, presso lo studio dell'avv. Federico Bonoli, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e nei confronti di
MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.
- intimata -
nonché sul ricorso proposto da
MONTEPASCHI SE.RI.T.
s.p.a. in persona del Direttore Generale e rapop.te legale p.t., sig. Sergio Marocchi, rapp.to e difeso dal prof. avv. Renato Scognamiglio, presso il quale elett.te domicilia in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
LL OR
rapp.ta e difesa dall'avv. Gualtiero LL, del Foro di CA, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Crescenzio, n. 82, presso lo studio dell'avv. Federico Bonoli, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
e nei confronti di
SO.GE.SI. s.p.a.
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di CA n. 01261/98 del 31.03/17.04.1998, R.G. n. 03128/95, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti prof. Scognamiglio Renato per la HI Serit s.p.a., e Gualtiero Cavallari per RI FO;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 gennaio 1995 il Pretore di CA, dichiarava la illegittimità del provvedimento comunicato a FO RI il 29 novembre 1989 con il quale la SO.GE.SI. s.p.a. (in appresso SI), che all'epoca gestiva l'Esattoria Comunale di CA, sostituita in tale attività dalla HI SE.RI.T. s.p.a. (in appresso HI), in applicazione dell'art. 70 del CCNL del 22 aprile 1987, l'aveva considerata dimissionaria p e!' assenza arbitraria dal lavoro a decorrere dal 13 novembre 1989, e condannava la HI all'immediata reintegra della RI nel posto di lavoro e la stessa società in solido con la SO.GE.SI al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori di legge e ulteriori danni nel frattempo verificatisi. Aveva dedotto la RI nell'impugnativa di licenziamento che effettivamente si era assentata dal lavoro dalla data indicata, ma per un numero di giorni inferiori a quelli (quindici) richiesti dalla norma contrattuale per l'adozione del provvedimento, per motivi personali, e di tanto aveva preventivamente informato il funzionario responsabile dal quale aveva ottenuto regolare autorizzazione in tal senso, con l'impegno, come da prassi aziendale, di presentare esplicita domanda scritta al suo rientro . Il Tribunale di CA, riuniti gli appelli, rigettava sostanzialmente le impugnazioni. con la sola esclusione dalla obbligazione solidale delle retribuzioni maturate fino al 31 dicembre 1990 della HI, e confermava nel resto la sentenza appellata. Osservava il Tribunale, limitatamente a quanto ancora sub iudice, che le giustificazioni addotte dalla RI erano state ampiamente provate in causa, e che esse escludevano qualsiasi volontà di recesso dal rapporto di lavoro, a nulla rilevando che la comunicazione telefonica era stata fatta al funzionario responsabile dell'Ufficio del personale in luogo del superiore diretto. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza la HI e la SI rispettivamente con due e tre motivi di censura. La RI si è costituita con controricorso.
La HI s.p.a. e la RI hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, essendo essi proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi la HI e la SI denunziano la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.C., in relazione al disposto degli artt. 43 e 44 della legge fallimentare, nonché dell'art. 299 c.p.c.: a seguito del fallimento della RI, dichiarato il 20 gennaio 1994, la stessa aveva perduto la capacità di stare in giudizio, sicché erano nulli e/o inefficaci tutti gli atti processuali compiuti in nome e nell'interesse della stessa.
Il motivo è infondato.
Sul punto si è consolidata la giurisprudenza di legittimità dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi nel senso che "l'inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sul processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all'art. 300 c.p.c., prevedente, a tal fine, la necessità della dichiarazione In giudizio dell'evento; in difetto di tale dichiarazione, il processo prosegue tra le parti originarle (almeno fino a quando non si costituisce il soggetto legittimato) e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' inutiliter data, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito res inter alla data" (Cass. 20 giugno 2000, n. 0 8363, Cass. 21 aprile 1997, n. 0 3400). È stato in particolare osservato dalla Corte che non "può dirsi assoluta la perdita della capacità processuale della società fallita - a seguito della dichiarazione di fallimento - essendo invece relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto, e per essa al curatore, è dato di eccepirla: con la conseguenza che se nella inerzia del curatore - come nella specie - abbia agito il fallito, la controparte non è legittimata ad eccepire il difetto di capacità ne' il giudice può rilevarlo di ufficio" (Cass. n. 3400/97 citata). Con gli altri motivi di ricorso le due società censurano la sentenza impugnata per violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione del contratto e vizi di motivazione. Deducono esse sostanzialmente che, in luogo della natura fondamentalmente sanzionatoria della disposizione contrattuale invocata (art. 70), doveva invece ritenersi l'attribuzione al comportamento della parte che si assenta per un periodo negozialmente ritenuto congruo. senza che ne sia data segnalazione e giustificazione tempestive, significato concludente di recedere dal rapporto di lavoro, in presenza del quale il datore di lavoro non esercita alcun potere disciplinare. Secondo le due società, peraltro, vi era stata un non corretta valutazione delle prove testimoniali circa le modalità della segnalazione e della giustificazione delle assenze, pervenendo alla conclusione che il comportamento della RI, nell'occasione, non era stato idoneo, anche per il ricorso ad una abusiva prassi aziendale, a giustificare le assenze dal lavoro e ad escludere l'intento dimissionario dal rapporto di lavoro.
Le censure sono infondate.
Aldilà della natura sanzionatoria o meno della previsione contrattuale di cui all'art. 70 del contratto collettivo nazionale di lavoro, in realtà le argomentazioni delle due società ricorrenti, quanto agli effetti dalla stessa in ogni caso derivanti - è bene precisare che non risultano sollevate questioni di procedure e di forme - presuppongono comunque, ed è quanto già chiaramente affermato nella sentenza impugnata, la mancata giustificazione delle assenze per un certo numero di giorni (15). Sul punto, il giudice di appello, ha analiticamente esaminato gli atti di causa (comunicazione telefonica della RI nel primo giorno di assenza della sua intenzione di fruire delle ferie al funzionario responsabile dell'Ufficio del personale, e nulla osta, confermato in istruttoria, da parte dello stesso, con l'impegno della formalizzazione della richiesta al ritorno dalla fruizione secondo una pretesa - - ed irrilevante, perché in tal senso ritenuta dallo stesso Tribunale - prassi aziendale); sulla base di essi è, quindi, pervenuto alla conclusione che tale comportamento "per un verso consente di escludere che nella condotta della RI sia ravvisabile una espressione univoca della volontà di recesso dal rapporto lavorativo (dimissioni) si da giustificare una qualificazione di tale condotta nel senso ritenuto dalla norma collettiva sopra richiamata, per altro verso consente di escludere che in tale condotta sia ravvisabile una così grave e totale negazione (e quindi violazione) degli obblighi incombenti sul lavoratore da giustificare un provvedimento solutorio da parte dell'azienda"; ed ha sostenuto tali conclusioni osservando, peraltro, e sulla premessa che il diretto superiore cui andava giustificata l'assenza non era il titolare del potere di autorizzare le ferie, che la richiesta di queste ultime all'ufficio del personale "costituiva senz'altro una irregolarità" ma certamente "non una assenza ingiustificata dal lavoro", in quanto la ratio ultima della norma, che era quella di portare a conoscenza del datore di lavoro l'assenza e/o il motivo di essa, era stata in ogni caso assicurata, rimanendo ininfluente, ai fini della valutazione del comportamento della RI, le competenze interne per l'autorizzazione alla fruizione delle ferie.
Orbene, da parte delle società oggi ricorrenti a tanto si oppongono solo diverse interpretazioni dell'art. 70 del contratto collettivo e diverse valutazioni degli elementi istruttori agli atti. Si afferma, cioè, che la comunicazione della RI di voler fruire delle ferie e la stessa autorizzazione alla fruizione da parte del funzionario dell'Ufficio del personale non erano sufficienti a giustificare le assenze, ma non anche, per la verità, e non poteva essere diversamente, a costituire, come pure si afferma in sentenza, una espressa, e chiara ed obbiettiva, manifestazione di volontà contraria all'assunta dismissione del rapporto di lavoro;
così come si conferma, per altra via, la insuscettibilità delle medesime circostanze a costituire la richiesta giustificazione delle assenze, omettendosi, tuttavia, qualsiasi riferimento al fatto, peraltro, mai posto in discussione e costituente per il giudice di appello un importante tassello dell'impianto motivazionale, che l'Ufficio del personale - ancorché, come sembra sostenersi dalle medesime società, attraverso una procedura interna cui la dipendente non poteva che essere estranea - era il solo titolare del potere di concedere la autorizzazione alla fruizione delle ferie;
si sostiene, ancora, che dalla documentazione agli atti risultava soltanto l'assenza (non anche in qualche modo giustificata) per l'intero periodo di oltre quindici giorni, ma non se ne indica la rilevanza, tenuto conto, fra l'altro, che così si fa scaturire da un (irregolare?) comportamento di terzi un momento che atterrebbe alla volontà della RI di dismettere niente di meno che il rapporto di lavoro;
si denunzia, inoltre, che non si sarebbe tenuto conto da parte del Tribunale delle diverse versioni fornite dai testi LL e CA circa l'assenso del secondo alla concessione da parte del primo della fruizione delle ferie richieste dalla RI, ma contemporaneamente non si censura l'affermata irrilevanza della circostanza, - che pur testimonia, comunque, in netto contrasto con l'affermazione in ricorso, la valutazione da parte del giudice di merito del contrasto istruttorio, e il superamento di esso con congrua motivazione;
si afferma, infine, che non era da sottovalutare, al fine di una (decisiva) ingiustificatezza delle assenze, che la norma contrattuale era diretta ad assicurare la funzionalità dell'Ufficio cui la RI era addetta, ma contemporaneamente si omette ancora una volta qualsiasi riferimento all'assunto del Tribunale secondo cui comunque il potere di concedere la fruizione delle ferie era riservato all'Ufficio del personale, in tal modo ripetendosi l'assurdo che il comportamento (irregolare?) di terzi (nella specie dell'Ufficio del personale) contribuiva alla manifestazione di volontà della dipendente di dismettere il rapporto di lavoro, così costruendosi, con fraintesi e disorganici - fatti asseritamente concludenti, un atto di dimissioni in luogo di una richiesta, semplice e rutinaria, di fruizione delle ferie annuali. Come ben si vede, in sintesi, con i ricorsi in esame si oppongono vere alternative e diverse e contrarie valutazioni degli atti acquisiti al processo, e quindi sostanzialmente una totale, e inammissibile in questa sede, rivisitazione nel merito della causa. Inammissibile deve dichiararsi la censura di omessa statuizione da parte del Tribunale sulla richiesta di limitazione del risarcimento del danno per il ritardato ricorso (dopo quasi due anni dalla risoluzione del rapporto)della RI alla sede giudiziaria. Nella specie la critica non è pertinente, atteso che il Tribunale ha non solo ha preso in esame la domanda, ma l'ha anche rigettata con ampia motivazione.
Entrambi i ricorsi, pertanto, vanno rigettati, così assorbita anche la censura di pretesa, e non spiegata, erroneità del governo delle spese processuali;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001