Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9164
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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L'inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all'art. 300 cod. proc. civ., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio dell'evento. In difetto di tale dichiarazione, il processo prosegue tra le parti originarie (almeno fino a quando non si costituisce il soggetto legittimato) e l'eventuale sentenza pronunciata nei confronti del fallito non è nulla, ne' "inutiliter data", bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alios acta".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9164
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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