Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2001, n. 27961
CASS
Sentenza 1 giugno 2001

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In tema di riesame della misura coercitiva, i decreti che autorizzano l'intercettazione telefonica non rientrano fra gli atti su cui il Gip fonda il provvedimento cautelare, e pertanto la mancata trasmissione dei medesimi al tribunale non comporta la perdita di efficacia della misura; qualora poi il tribunale ritenga opportuno acquisire i decreti stessi, nessun vizio discende dal fatto che i documenti non siano messi a disposizione delle parti entro i tre giorni dalla data di udienza, posto che il comma 8 dell'art.309 cod.proc.pen. stabilisce il termine a comparire ma non fissa alcun termine iniziale specifico per il deposito degli atti e dei documenti acquisiti.

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2001, n. 27961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27961
Data del deposito : 1 giugno 2001

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