Sentenza 1 giugno 2001
Massime • 1
In tema di riesame della misura coercitiva, i decreti che autorizzano l'intercettazione telefonica non rientrano fra gli atti su cui il Gip fonda il provvedimento cautelare, e pertanto la mancata trasmissione dei medesimi al tribunale non comporta la perdita di efficacia della misura; qualora poi il tribunale ritenga opportuno acquisire i decreti stessi, nessun vizio discende dal fatto che i documenti non siano messi a disposizione delle parti entro i tre giorni dalla data di udienza, posto che il comma 8 dell'art.309 cod.proc.pen. stabilisce il termine a comparire ma non fissa alcun termine iniziale specifico per il deposito degli atti e dei documenti acquisiti.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/06/2001, n. 27961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27961 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO LISCIOTTO - Presidente - del 01/06/2001
1. Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ENZO COSTANZO - Consigliere - N. 2534
3. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGERO GALBIATI - Consigliere - N. 7062/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR DE
avverso l'ord. emessa in data 18/01/2001 dal Tribunale del Riesame di Milano. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso udito il Pubblico Ministero nella persona dell'avv. Gen. A. Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Andrea Martira
Osserva
AR DE ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva imposto la misura della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per detenzione di cocaina a fini di spaccio. L'unica questione proposta con il ricorso riguarda la mancata trasmissione al Tribunale del Riesame dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche da cui il Tribunale avrebbe dovuto far discendere la perdita di efficacia della misura anziché disattendere la relativa istanza.
Subordinatamente, il ricorrente segnala che i decreti autorizzativi vennero richiesti dal Tribunale del Riesame in data 16.1.2001 per l'udienza del 18.1.2001 fissata per la deliberazione, con violazione dell'art. 309 c. 8 c.p.p. in relazione al termine di tre giorni - previsto a pena di nullità - in cui gli atti debbono rimanere depositati per la difesa.
Il ricorso non merita accoglimento.
Innanzitutto non è dato conoscere - essendo la difesa rimasta vaga sul punto - se i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche siano compresi o meno tra gli atti trasmessi al Gip in sede di applicazione della misura: in caso negativo, infatti, non opererebbe la sanzione di cui ai combinati disposti dei commi 5^ e 10^ c.p.p. (Cass. SS.UU. n. 21/97, Glicora, RV 206955; Cass. n. 2169/98 RV 210930). Ma, ad ogni buon conto, questa Corte Suprema ha con perentoria chiarezza affermato il principio che la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche deriva dalla "effettiva inosservanza" delle disposizioni richiamata dall'art. 271 c.p.p. e non può ricollegarsi alla mancata trasmissione al Tribunale del Riesame, da parte del PM, dei decreti autorizzativi che vanno messi a disposizione del giudice del riesame e della difesa al solo scopo di controllare l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti l'effettuazione delle intercettazioni.
L'accertamento di siffatte condizioni può essere realizzato anche attraverso l'acquisizione da parte del giudice del riesame dei decreti autorizzativi (Cass. Sez. 1^ 30.6.1999 n. 4582, Santoro RV 214.019) regolarmente esistenti non potendosi, dalla mancata trasmissione, legittimamente inferire l'inesistenza dei decreti stessi che, sola, produrrebbe l'inutilizzabilità dei risultati di indagine da essi ricavati e sui quali il GIP ha fondato il giudizio sulla positiva esistenza dei gravi indizi legittimanti l'emissione della misura.
Il GIP, infatti, non fonda il proprio convincimento sui dati formali ma sulle acquisizioni probatorie che, in alcuni casi, debbono avvenire col rispetto di forme rigide a pena di inutilizzabilità, come è per le intercettazioni telefoniche (art. 271 c.p.p.). L'esame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ha il solo scopo di verificare la legittimità e, in definitiva, l'utilizzabilità dei risultati probatori e i decreti non rientrano tra gli "elementi" su cui, a norma dell'art. 291 c.p.p., si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare.
In definitiva, a parere del Collegio, occorre distinguere tra le forme della attività di acquisizione probatoria e gli elementi di prova (o indiziari) su cui si fonda la richiesta del PM ed il convincimento del GIP che emette la misura dovendosi ritenere che rientra nei poteri - doveri sia del giudice che della difesa verificare se la prova è stata legittimamente acquisita e che tale potere è esercitabile in sede di riesame mediante l'acquisizione di ufficio dei decreti esistenti ma non trasmessi, come è avvenuto nella specie.
Sostiene, subordinatamente, la difesa del ricorrente che, in questo caso, gli atti dovevano rimanere a disposizione, per essere esaminati e poterne estrarre copia per tre giorni, e che la violazione di tele termine, nella specie avvenuta, avendo il giudice provveduto dopo due giorni dalla richiesta degli atti, avrebbe indotto nullità ai sensi dell'art. 309 c. 8 c.p.p.. L'eccezione, ad avviso del Collegio, non ha pregio.
Il termine di tre giorni che deve intercorrere tra l'avviso e l'udienza di riesame costituisce un termine a comparire che viene ritenuto necessario (e congruo) per la preparazione della difesa. E la violazione di detto termine certamente induce la nullità dell'udienza e del provvedimento finale, se tempestivamente eccepita, non trattandosi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. mentre nessuna nullità è prevista per il caso in cui gli atti siano tenuti a disposizione della difesa per un termine inferiore ai tre giorni. Il rispetto del termine a comparire va tenuto distinto dall'obbligo di tenere, entro detto termine, gli atti a disposizione delle difesa che potrà esaminarli ed estrarne copia che è una delle attività, ma non l'esclusiva, cui il termine e finalizzato ed attraverso la quale si attua il diritto di difesa nel suo complesso. E, perciò, se gli atti già pervenuti al Tribunale del Riesame e quelli acquisiti durante la procedura vengono messi a disposizione della difesa per un termine inferiore ai tre giorni, non si verifica la nullità violazione del termine a comparire che può prodursi solo o per la mancanza dell'avviso o per l'invio dello stesso in un termine più breve di quello imposto.
Diverso discorso sarebbe da fare se gli atti fossero totalmente sottratti all'esame della difesa, essendo evidente il tal caso la violazione completa dei diritti della difesa e della par condicio delle parti del processo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà all'adempimento di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dello stabilimento penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23 c. 1 bis L. 332/95. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001