Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 2
È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari (art.319-ter) nella dazione di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile, in quanto il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art.357 cod. pen.; tale fattispecie, così integrata, non può essere ridotta a semplice modalità di esecuzione di una truffa o di estrinsecazione di una condotta di falsa testimonianza e può concorrere sia con la truffa che con la falsa testimonianza, trattandosi di reati aventi diverso oggetto giuridico ed essendo lesivi di diversi interessi(rispettivamente imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, tutela del patrimonio, corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia).
È configurabile il reato di falso ideologico per induzione (art.48 e 479 cod. pen.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione - i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione -, induca il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia.
Commentario • 1
- 1. Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 6274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6274 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
Dott. VANCHERI ANGELO "
Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
Dott. DUBOLINO PIETRO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di
CH RI, N. IL 08/04/1958;
DI AS OR, N. IL 09/09/1963;
DI AS TO, N. IL 28/05/1969;
DE US DA, N. IL 03/06/1951;
ESPOSITO Paolo, N. IL 13/10/1979;
IT IU, N. IL 18/03/1974;
avverso ORDINANZA del 22/04/2002 del TRIB. della LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti PRISCO, VITIELLO, BIONDI.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 22 aprile 2002, il tribunale di Napoli, adito in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27 marzo 2002 dal G.I.P. dello stesso tribunale nei confronti di quattro avvocati (SE RI, Di IA OR, Di IA TO e De Colibus DA e due testimoni (ESPOSITO Paolo e IT IU), indagati per partecipazione a un'associazione finalizzata a commettere truffe in danno di compagnie di assicurazione e una serie di reati strumentali alle truffe di volta in volta perpetrate, annullava la misura cautelare nei confronti degli indagati ai quali erano stati contestati i reati di falso per induzione (artt. 110, 48, 479 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (artt. 319, 319/ter, 321 c.p.); annullava l'ordinanza nei confronti dell'SP limitatamente al reato associativo di cui al capo A) per carenza di gravi indizi di colpevolezza;
annullava l'ordinanza coercitiva nei confronti di SE, delle due Di IA, di De Colibus di SP per insussistenza delle esigenze cautelari, disponendo la loro immediata liberazione;
e sostituiva la misura custodiale applicata al AZ con la più blanda misura dell'obbligo di presentazione periodica a un ufficio di polizia giudiziaria a giorni alterni.
Secondo la ricostruzione fatta dal tribunale, un gruppo di avvocati e di falsi testimoni avevano creato una stabile struttura organizzativa attraverso la quale chiedevano ed ottenevano il risarcimento in favore di persone inesistenti di danni automobilistici mai prodotti. Il complesso ed ingegnoso sistema era stato architettato da tale La CA, ex dipendente di una società di assicurazioni in liquidazione, e sì realizzava attraverso la citazione in giudizio di soggetti, i cui nominativi venivano ricavati da tabulati rimasti in possesso dello stesso La CA e della società incaricata della liquidazione delle pendenze della compagnia dì assicurazione in sofferenza. Gli avvocati provvedevano ad autenticare la firma in calce all'atto di citazione, pur non avendo mai visto la persona di cui patrocinavano gli interessi;
i sedicenti testimoni ricevevano il compenso di 100.000 lire per ogni falsa deposizione resa in giudizio, che si svolgeva sempre in contumacia dei convenuti stante l'avvenuta contraffazione ed alterazione degli avvisi delle raccomandate per la notifica degli atti di citazione. Il giudizio veniva in ogni caso seguito dagli stessi avvocati che avevano autenticato la firma in calce al mandato alle liti, i quali, una volta ottenuta la sentenza di condanna e avviata la procedura di liquidazione, provvedevano a sottoscrivere l'atto di quietanza monetizzato dal La CA che corrispondeva il compenso pattuito.
La lucrosa attività era stata avviata nei primi mesi del 1999 ed era proseguita per tutto l'anno finché i funzionari della società convenuta non si erano insospettiti, denunciando il fatto all'autorità giudiziaria, che da lì a breve ottenne le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di tale SE, avvocato, e quelle spontanee de La CA, che svelò tutti i retroscena della vicenda, specificando i nomi e i ruoli delle persone che avevano collaborato con lui.
Peraltro, se risultava pacifica, sotto il profilo della gravità indiziaria del quadro accusatorio, l'esistenza di un sodalizio criminoso di carattere truffaldino, anche per le ammissioni degli stessi indagati e la documentazione sequestrata presso gli uffici dei giudice di pace, non altrettanto appariva sicuro il coinvolgimento a pieno titolo nell'organizzazione dell'SP, che era stato testimone in un solo giudizio, a differenza del AZ, che era stato testimone in numerosi giudizi ed era disponibile stabilmente, tanto da assicurare la sua presenza tutti i giorni di udienza presso gli uffici del giudice di pace.
Il tribunale riteneva inoltre che non fosse possibile pervenire ad una previsione di colpevolezza degli indagati in ordine ai reati di falso per induzione e corruzione in atti giudiziari, che riteneva insussistenti perché "la dichiarazione di contumacia dei convenuti [ottenuta falsificando le cartoline di ricevimento relative agli atti di citazione] non poteva qualificarsi atto pubblico dotato di autonomia funzionale rispetto alla sentenza.., non contenendo l'attestazione di fatti giuridici di cui fosse destinato a fornire la prova" e perché "la falsa dichiarazione del teste resa a seguito del pagamento di una somma di denaro non appariva tesa a favorire una parte del processo, di fatto inesistente, ma piuttosto come uno degli artifici diretti a costruire una falsa rappresentazione della realtà per ottenere la liquidazione di un danno inesistente", sicché la condotta posta in essere risultava "assorbita in parte nella contestazione di concorso nella falsa testimonianza, in parte nella truffa in danno delle società di assicurazione". Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale faceva osservare che per i quattro avvocati il pericolo di un'eventuale reiterazione della condotta delittuosa non possedeva alcuna concretezza ed attualità stante il provvedimento di sospensione adottato nei loro confronti dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli (senza contare che SE e le due Di IA avevano provveduto a risarcire il danno arrecato alle compagnie di assicurazione). Allo stesso modo, proprio in virtù della disposta sospensione dall'esercizio della professione forense, non sussisteva il pericolo di inquinamento delle indagini in corso. Per i due testimoni, l'occasionalità della condotta dell'SP non consentiva di prevedere possibili ricadute, mentre un giudizio ben diverso doveva formularsi nei confronti del AZ, vero e proprio professionista nell'attività di falso testimone. II. Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento adottato.
La prima doglianza investe la ritenuta insussistenza dì gravi indizi di colpevolezza a carico dei due testimoni (SP e AZ) in ordine al reato loro contestato di corruzione in atti giudiziari: costoro avevano ricevuto, in cambio delle false testimonianze di volta in volta prestate nel corso dei giudizi che si celebravano davanti al giudice di pace, una somma di denaro. Poiché il testimone assume la qualità di pubblico ufficiale - spiegava il P.M. ricorrente - l'accordo illecito concluso con lui allo scopo di favorire una parte in un processo civile costituisce corruzione in atti giudiziari, a nulla rilevando che gli apparenti attori fossero ignari dei giudizi civili instaurati a loro insaputa dai legali indagati nel presente procedimento, ne' avendo senso ritenere che la relativa condotta di corruzione fosse assorbita sotto l'ambito precettivo di altri reati (come la falsa testimonianza e la truffa) che tutelano beni giuridici diversi e con i quali il delitto di cui all'art. 319/ter c.p. è destinato inevitabilmente a concorrere.
La seconda doglianza investe l'affermata insussistenza del falso ideologico per induzione: falsificando le cartoline di ricevimento degli atti di citazione facendoli risultare debitamente notificati ai convenuti, era possibile ottenere la loro dichiarazione di contumacia in giudizio e così assicurare la regolarità del contraddittorio tra le parti. Contrariamente all'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata - precisava il P.M. ricorrente - la dichiarazione di contumacia doveva considerarsi un atto pubblico, svincolato dalla sentenza come atto finale del giudizio civile. Le dichiarazioni di contumacia erano false nel contenuto, in quanto fondate sul presupposto (falso) della regolare notifica dell'atto di citazione alle parti convenute: da qui la responsabilità penale degli avvocati per il delitto di cui all'art. 479 c.p. Con la terza doglianza, relativa alla ritenuta insussistenza o attenuazione delle esigenze cautelari, il P.M. ricorrente evidenzia, tra gli altri fattori, il lungo protrarsi nel tempo dell'attività criminosa degli indagati, che screditava la professione forense e l'amministrazione della giustizia nel suo complesso, essendo stato elaborato un sistema truffaldino caratterizzato da una scientificità e professionalità nella distribuzione di incarichi e ruoli, avvalendosi di veri e propri professionisti della testimonianza che autorizzavano un giudizio di prognosi sfavorevole. IlI. Il ricorso è parzialmente fondato.
Merita di essere accolta innanzitutto la censura attinente alla ritenuta configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari nella dazione di denaro a soggetti che hanno reso falsa testimonianza, in esecuzione dì una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile.
È questo un tipico reato - accordo a struttura bilaterale, che ricomprende nel novero dei soggetti attivi del reato anche il testimone, che, partecipando alla formazione della volontà del giudice, riveste sin dal momento della sua citazione la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. (Cass., Sez. VI, 10 maggio 1996, n. 6406, Rv 205102). Ridurre l'accordo corruttivo a mera modalità di esecuzione di una truffa in danno di una compagnia di assicurazioni o a semplice modo di estrinsecazione di una condotta di falsa testimonianza significa disconoscere la configurazione a sè stante della fattispecie prevista dall'art. 319/ter c.p. e la sua autonoma rubricazione come ipotesi base di altre specifiche ipotesi previste nel capoverso della stessa norma con l'indicazione di pene autonome (Cass., 6 ottobre 1995, Perrone, in Cass. pen.mass. ann., 1996, 3654). Trattandosi di un titolo dì reato autonomo, è indubbio che il delitto di corruzione in atti giudiziari può concorrere sia con quello di truffa che con quello di falsa testimonianza, avendo questi tre reati una diversa obiettività giuridica, in quanto lesivi di interessi di categoria differenti (l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la tutela del patrimonio, il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia).
Sotto questo aspetto, a nulla rileva che la parte del processo favorita sia inesistente, sia perché il concetto di parte può essere inteso anche in senso meramente formale, sia perché la norma penale, parlando di "parte" del processo civile, fa riferimento oltre a chi propone la domanda anche a colui nei cui confronti la domanda è proposta, sia infine perché la parte alla quale si dirige il danno è nel caso in esame concreta ed effettiva. Allo stesso modo deve essere accolta la censura relativa alla ritenuta sussistenza del delitto di falso ideologico per induzione (artt. 48, 479 c.p.) che investe l'accertata contraffazione delle cartoline di ricevimento postale concernenti gli atti di citazione apparentemente notificati a convenuti (compagnie di assicurazione e proprietari dei veicoli responsabili del danno), al fine di provare la regolarità delle notifiche effettuate e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. Sulla base della documentazione prodotta e in particolare sull'erroneo presupposto della regolarità dell'eseguita notifica degli avvisi alle parti convenute, il giudice di pace provvedeva a dichiarare infatti la loro contumacia.
Ed invero, un corretto inquadramento sistematico della contumacia nel processo civile non può prescindere dall'esaminare il tratto essenziale dell'istituto, che è dato dal controllo - accertamento che il giudice è chiamato a svolgere in ordine alla regolare instaurazione del processo nei confronti delle parti, quale attività preliminare ad ogni altra, il cui esercizio ex officio si configura come presupposto dello stesso potere - dovere di giudicare, in quanto preordinato ad assicurare la garanzia del contraddittorio. In quest'ottica, il riscontro giudiziale di un eventuale vizio della notificazione, pur avendo natura meramente dichiarativa, preclude l'avvio del processo: così come l'illegittima dichiarazione di contumacia da parte del giudice (tratto in inganno sulla regolarità delle eseguite notifiche alle parti) rischia di invalidare il giudizio per mancata attuazione del contraddittorio.
È dunque evidente che l'esercizio del potere - dovere del giudice di accertare la rituale incardinazione del giudizio è destinato ad assumere un carattere indubbiamente pubblico, provenendo da un pubblico ufficiale che attesta quanto avvenuto in sua presenza nell'esercizio della sua funzione di controllo, indipendentemente dalla mancata costituzione in giudizio, che di per sè è espressione della libertà di gestione della facoltà assegnata a ciascuna parte di presenziare o non presenziare al giudizio. Manca in ogni caso nell'atto di ricorso del P.M. l'indicazione dei motivi per i quali non viene condivisa quella parte dell'ordinanza impugnata che esclude la possibilità di ravvisare nella condotta di SP Paolo, coinvolto come testimone in un solo giudizio, la sua partecipazione al sodalizio criminoso che fa capo al La CA e che ha determinato l'annullamento dell'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti in ordine al reato associativo per carenza di gravi indizi. È evidente che, per questa parte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alla doglianza relativa alle esigenze cautelari, il Collegio è dell'avviso di lasciare al giudice di merito la valutazione della loro effettiva ricorrenza, in esito al giudizio sulla concreta sussistenza nel caso in esame delle fattispecie dianzi evidenziate di corruzione in atti giudiziari e di falso in atto pubblico per induzione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616, 623 c.p.p. l'ordinanza impugnata, con esclusione delle statuizioni concernenti l'SP limitatamente al reato di cui al capo A) della rubrica, e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2003.