Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 6274
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari (art.319-ter) nella dazione di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile, in quanto il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art.357 cod. pen.; tale fattispecie, così integrata, non può essere ridotta a semplice modalità di esecuzione di una truffa o di estrinsecazione di una condotta di falsa testimonianza e può concorrere sia con la truffa che con la falsa testimonianza, trattandosi di reati aventi diverso oggetto giuridico ed essendo lesivi di diversi interessi(rispettivamente imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, tutela del patrimonio, corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia).

È configurabile il reato di falso ideologico per induzione (art.48 e 479 cod. pen.) nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di citazione - i quali apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione -, induca il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia.

Commentario1

  • 1Corruzione, promessa, sufficienza, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2003, n. 6274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6274
Data del deposito : 23 gennaio 2003

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