Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuato è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SILF Società ITALIANA LEASING FACTORING SRL, in persona del suo Direttore Generale - legale rappresentante Guido Badino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato CAPELLO ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS IA, AN LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA STAZIONE S PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato PACETTI MASSIMO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 521/98 della Corte d'Appello di TORINO, sezione III civile emessa il6/3/1998, depositata il 07/05/98; R.G. 851/96,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GUIDO ROMANELLI;
udito l'Avvocato MASSIMO PACETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. svolgimento del processo
CA GI e NA EL, con atto notificato l'11.4.1993, proponevano opposizione davanti al tribunale di Cuneo, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel tribunale, con cui venivano condannati al pagamento della somma di L. 25.230.043 in favore della S.r.l. LF.
Assumevano gli opponenti che avevano stipulato un contratto di compravendita con la OV MA s.r.l. per un'autovettura; che il legale rappresentante della società li aveva convinti a sottoscrivere un contratto di finanziamento con la s.r.l. LF;
che la vettura non era stata mai consegnata;
che si ritenevano vittime di una truffa in loro danno perpetrata dalla OV MA e dalla LF, per cui aveva sporto querela;
che la OV MA, riconoscendo di non aver consegnato l'auto e restituendo la somma di L. 5 milioni, si era impegnata a provvedere all'estinzione del finanziamento in oggetto, avendo incassato la relativa somma;
che la MA aveva agito in nome e per conto della LF nel proporre il finanziamento. Si costituiva la LF e contestava la domanda.
Veniva chiamato in causa in garanzia il fallimento della OV MA, che eccepiva l'incompetenza del tribunale di Cuneo. Il tribunale, con sentenza del 20.10.1994, dichiarava l'incompetenza, quanto alla domanda di manleva, e con sentenza del 18.4.1996, rigettava l'opposizione.
Proponevano appello il CA e la NA.
La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 7.5.1998, dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo, stante l'infondatezza della pretesa creditoria della LF. Riteneva la corte di appello che nella specie si verteva in ipotesi di mutuo di scopo e che vi fosse un collegamento contrattuale tra il contratto di mutuo stipulato tra le parti ed il contratto di vendita dell'auto stipulato tra gli appellanti e la OV MA;
che, applicando i principi fissati per un caso analogo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 474/1994, venuto meno il contratto di vendita della vettura per risoluzione dello stesso, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario acquirente, ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che, rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia.
Riteneva la corte di merito che tale ricostruzione non risultava impedita dalla clausola n. 2 del contratto di mutuo, in cui si dichiarava che "... Non potranno arrecare pregiudizio alcuno alla LF eventuali difetti che venissero accertatì nel bene oggetto di finanziamento;
ogni relativa controversia dovrà essere risolta tra il richiedente ed il convenzionato ... La LF pertanto rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia inerente il bene finanziato ...".
Riteneva la corte di merito che detta clausola si riferiva esclusivamente a vizi o difetti del bene oggetto di finanziamento, riscontrati allorché la consegna dell'auto fosse avvenuta, e non ad una patologia piu, grave e di diversa natura, conseguente alla mancata consegna del bene, che aveva comportato la risoluzione del contratto di vendita ed aveva impedito il raggiungimento dello scopo perseguito dagli opponenti con la stipulazione del contratto di mutuo, per cui non poteva non riverberare i propri effetti sul contratto di finanziamento, atteso il collegamento negoziale tra i due contratti. Secondo la corte di merito detta interpretazione, basata sul "chiaro tenore letterale della suddetta clausola" era quella esatta, non potendosi sostenere un'interpretazione estensiva della stessa, come proposta dalla LF e fatta propria dal tribunale, stante anche il disposto dell'art. 1370 c.c.. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.r.l. LF. Resistono con controricorso il CA e la NA.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1321, 1362 e segg. C.C., in relazione alla clausola sub 2) del contratto dell'1.2.1988. Assume la ricorrente che la clausola contrattuale n. 2) del finanziamento da lei effettuato ai CA e NA espressamente prevedeva che la LF rimanesse estranea ad ogni contestazione o controversia inerente il bene finanziato, che potesse sorgere tra il richiedente ed il convenzionato, controversia che non escludeva ne' sospendeva l'obbligo di pagamento dei richiedenti;
che, nonostante ciò, la sentenza impugnata, violando le norme di ermeneutica contrattuale aveva ritenuto di limitare l'efficacia della clausola alla sola presenza di vizi e difetti del bene oggetto del finanziamento;
che questa interpretazione contrattuale contrastava con l'esame letterale della clausola, ma anche con l'insieme del contenuto delle condizioni generali del contratto. Ritiene la ricorrente che con detta clausola essa intese non far ricadere su di sè i rischi di inadempimenti altrui, rischi che, come, in qualunque compravendita, dovevano ricadere esclusivamente sull'acquirente del bene.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla clausola 2) del contratto. Ritiene la ricorrente che è assolutamente arbitraria la motivazione dell'impugnata sentenza che ha inteso limitare la portata della clausola n. 2, che escludeva ogni coinvolgimento del mutuante nei rapporti tra mutuatario e venditore, ai soli difetti o vizi del veicolo, mentre tale estraneità non sarebbe sussistita nel caso di inadempimento totale da parte del venditore.
Assume la ricorrente che erroneamente ed arbitrariamente la corte di appello ha introdotto una scala di difetti e vizi del bene da acquistarsi, non prevista nel contratto di mutuo;
che vi sono vizi di tale gravità che possono dar luogo all'inadempimento assoluto da parte del venditore (ad es. un'auto senza ruote e motore).
3.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
La sentenza impugnata ritiene che nella fattispecie si verta in tema di mutuo di scopo e di negozi collegati e che sia applicabile il principio di diritto già fissato da questa corte, con sentenza 20.1.1994, n. 474, per cui: "Posto che nel contratto di mutuo è previsto lo scopo, consistente nel reimpiego della somma mutuata per l'acquisto del veicolo, e che in virtù del collegamento negoziale della somma concessa in mutuo beneficia il venditore, in seguito al venir meno dello scopo nel negozio di mutuo, concretato dalla risoluzione della compravendita dell'autoveicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore". Ritiene questa Corte di dover condividere detto principio di diritto, anche se pare opportuno effettuare alcune precisazioni, che passano attraverso l'esame degli istituti del collegamento negoziale e del mutuo di scopo, tenuto anche conto che la ricorrente ha lamentato nell'epigrafe del primo motivo la violazione dell'art. 1321 e segg. c.c.. 3.2. Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, occorre rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i diversi schemi negoziali - ognuno perfetto in sè e produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in apparenza indipendente - se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funzione unica: in altre parole, se al di sopra della singola funzione dei vari negozi si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legate all'esistenza ed alla sorte dell'altro.
Il nesso tra più negozi fa si che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro.
Perché ciò si verifichi non è sufficiente un nesso occasionale. Il collegamento deve dipendere dalla genesi, cioè dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, dalla funzione, cui un negozio adempie rispetto all'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica.
Soltanto se la volontà di collegamento, si è obiettata nel contenuto dei diversi negozi, si può ritenere che entrambi i negozi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. Infatti dal nesso di interdipendenza fra i negozi deriva che, secondo un'affermazione ricorrente nella giurisprudenza, le vicende dell'uno debbono ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia (Cass. 6.9.1991, n. 9388). Pertanto i negozi concorrenti, nella loro combinazione, producono effetti giuridici ulteriori, non coincidenti con l'efficacia di ciascuno, in modo che venga ad instaurarsi un rapporto giuridico autonomo che ha nel collegamento la sua fonte genetica (Cass. 9.4.1983, n. 2520).
3.3. Chiarito ciò in termini generali, la dottrina non ignora lo specifico collegamento negoziale, cui dà luogo il cosiddetto contratto di mutuo di scopo (o di finanziamento finalizzato), consistente nella erogazione del credito a medio o a lungo termine, in cui acquista rilievo, accanto alla causa genericamente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo viene concesso. La clausola di destinazione della somma mutuata si inserisce nel contratto, in modo da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere, ragion per cui, secondo la terminologia corrente, il contratto si funzionalizza. Con il cosiddetto contratto di mutuo di scopo, cioè, il mutuante pone un vincolo all'utilizzazione delle somme concesse in mutuo. La destinazione da imprimersi alle somme dalla sfera dei motivi si inserisce nel negozio, fino a tradursi nella funzione. L'impiego del capitale, da motivo estraneo alla struttura, entra a far parte del regolamento contrattuale.
In virtù della inserzione della clausola di reimpiego, il creditore acquista influenza per quanto attiene alla utilizzazione del capitale mutuato. A carico del mutuatario insorge una vera e propria obbligazione, consistente nella utilizzazione della somma nel modo previsto, secondo la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni.
3.4. Stando alla giurisprudenza, il mutuo cosiddetto di scopo o di destinazione, cioè preordinato al perseguimento di determinate finalità, è caratterizzato dal fatto che il sovvenuto non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto, compiendo l'attività in concreto programmata, sì che un tale impegno interviene nel sinallagma contrattuale con rilevanza corrispettiva dell'attribuzione della somma (Cass. S.U. 27.12.1997, n. 13046; Cass., Sez. I, 10 giugno 1981, n. 3752). Il mutuo di scopo, dunque, si caratterizza per il fatto che una somma di danaro viene consegnata al mutuatario (o addirittura ad altro soggetto, parte nel diverso contratto necessario per il raggiungimento dello scopo, come nella fattispecie) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (Cass., Sez. I, 12 aprile 1988, n. 2876).
3.5. Va, quindi, condiviso l'orientamento espresso dalla cit. Cass. n. 474/1994, secondo cui venuto meno il contratto per cui il mutuo è
concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante sia legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuo in sostanza beneficia. Infatti, nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. il soggetto, che in via definitiva beneficia della somma concessa in mutuo, non è il mutuatario (acquirente), ma il venditore del veicolo, che rispetto al mutuo è terzo.
Il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà dell'oggetto, per il cui pagamento il mutuo gli viene concesso. In difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, sicuramente deve restituirla. La richiesta di restituzione, dunque, non va proposta nei confronti del mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore.
4.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata ritiene che sussistano gli indici rilevatori da cui desumere che si verta in tema di mutuo di scopo e di collegamento negoziale tra detto contratto di mutuo e quello di compravendita del veicolo (pag. 11) e che la clausola n. 2 del contratto tuttavia statuisce che solo le vicende patologiche del contratto di compravendita attinenti a difetti o vizi dell'auto non potessero influenzare il contratto di mutuo, ma non l'assoluto inadempimento, come nel caso di specie.
L'impostazione logica della sentenza impugnata è quindi la seguente:
nella fattispecie si verte in tema di collegamento negoziale tra i due contratti ed è pattiziamente escluso solo che il mutuatario possa far valere nei confronti del mutuante i difetti e vizi dell'auto, ma non l'inadempimento totale del venditore.
4.2. Va a questo punto osservato, anzitutto, che l'assunto della sentenza impugnata che nella fattispecie si verta in tema di mutuo di scopo e di collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e quello di compravendita non è stato oggetto di specifica impugnazione da parte della ricorrente. Ciò che è stato oggetto di censura è l'interpretazione della clausola di cui al punto 2 del contratto di mutuo, e cioè se essa investisse ogni forma di inadempimento del venditore (come ritenuto dalla ricorrente) o solo quelli relativi a difetti o vizi (come ritenuto in sentenza).
Sennonché una volta che rimane fermo il mutuo di scopo ed il suo collegamento negoziale con il contratto di vendita, la clausola di cui al punto 2, relativa all'inopponibilità degli inadempimenti del venditore al finanziatore, si pone come clausola limitativa delle eccezioni opponibili nell'ambito del collegamento negoziale (vedasi a tal proposito anche l'art. 125 d.lgs. 01.09.1993, n. 385).
4.2. A parte le problematiche relative alla natura vessatoria di detta clausola ed alla eventuale nullità della stessa, ai sensi dell'art. 1341 c.c., che non possono essere esaminate in questa sede d'ufficio, poiché i presupposti di fatto (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvazione specifica), non risultano già accertati in punto di fatto nelle fasi di merito (Cass. 19.1.2000, n. 569), va osservato che correttamente nell'interpretazione di detta clausola il giudice di merito si è ispirato ai principi di cui all'art. 1370 c.c., per cui ha escluso un'interpretazione estensiva della stessa, trattandosi di clausola inserita nelle condizioni generali del contratto predisposto da uno dei contraenti, da interpretarsi nel dubbio a favore dell'altro contraente.
Nè possono trovare accoglimento le censure specificamente mosse dalla ricorrente all'interpretazione data alla clausola in questione dal giudice di appello.
Va, infatti, osservato, quanto alle censure di violazione degli artt. 1362 e C.C., che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo in caso di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ.. Nel caso che si deduca la violazione delle regole legali di interpretazione del contratto il ricorrente deve indicare, in modo specifico, i canoni in concreto non osservati e soprattutto il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, non essendo idonea la mera critica del risultato raggiunto mediante la contrapposizione a quella data dal giudice di una sua difforme interpretazione (Cass., Sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1092; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 1995, n. 551).
In mancanza l'individuazione della volontà negoziale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed oggettiva, si risolve in un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 12.3.1994, n. 2415; Cass. 2.2.1996, n. 914; Cass. 25.2.1998, n. 3142).
4.3. Nella specie il ricorrente non indica specificamente i canoni, che in concreto non sarebbero stati osservati ed il modo in cui il giudice del merito da essi si sarebbe discostato, e cioè quali criteri interpretativi, tra i vari indicati dagli artt. 1362 e segg. c.c., secondo la gerarchia individuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, siano stati violati.
Ove poi si volesse ritenere che la ricorrente abbia fatto riferimento al tenore letterale della clausola, e quindi alla violazione del principio che la volontà delle parti va, anzitutto, desunta dal contenuto proprio delle parole adoperate dalle parti, devesi, a tal fine, rilevare che il giudice di merito ha espressamente richiamato detto principio per interpretare la clausola in questione. Nè è esatto che il giudice di appello non abbia considerato l'intera clausola e segnatamente quella parte in cui si dice "La LF, pertanto, rimane completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia inerente il bene finanziato". Infatti detta espressione risulta riportata espressamente a pagina 10 della sentenza ed è quindi stata esaminata dal giudice di appello nel complesso della clausola stessa, come momento conclusivo di quanto in precedenza detto nella clausola, tant'è che ha espressamente sottolineato l'avverbio pertanto.
In altri termini l'espressione in questione, che stabilisce l'estraneità della LF, è stata letta ed interpretata dal giudice di merito, nel complesso della clausola, e, poiché ha ritenuto che questa clausola si riferisse ai soli vizi o difetti dell'auto, e non all'inadempimento assoluto dell'obbligazione di vendere e consegnare l'auto, ha limitato il contenuto di estensione di detta clausola a queste sole ipotesi di inadempimento del venditore. Le diverse conclusioni, cui perviene la ricorrente, si traducono in una diversa lettura rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che, non essendo ne' contraddittoria, ne' incongrua, ne' insufficiente, resiste al vaglio limitato del solo sindacato di legittimità di questa Corte.
4.4. Quanto alla censura secondo cui il giudice di merito non avrebbe tenuto conto dell'insieme del contenuto delle condizioni generali del contratto, va osservato che la stessa è generica, in quanto non indica quali fossero le altre clausole o condizioni contrattuali, che, se esaminate dal giudice, l'avrebbero condotto a diversa conclusione.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, sostenute dalla resistente e liquidate in L. 176.000 (Centosettantaseimila), oltre L.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria 23 aprile 2001