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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220240007786421000 CONTRAVVENZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 11/2/2025
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09220240007786421000 dell'importo di € 1234,33, avente ad oggetto contravvenzioni al c.d.s., sollevando eccezione di indeterminatezza della cartella esattoriale e insussistenza dell'infrazione contestata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che impugnava e contestava il ricorso introduttivo, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario in relazione alla cartella impugnata, perché relativa violazione del codice della strada, la cui giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
All'odierna udienza nessuno è comparso. Il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione rileva che la cartella di pagamento impugnata riguarda violazioni al codice della strada, i cui estremi sono riportati in maniera dettagliata nell'atto impugnato.
Trattandosi di materia devoluta al Giudice Ordinario, cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione, rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento all'atto impugnato, essendo competente il Giudice ordinario. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ADER, delle spese del procedimento, liquidate in Euro 400,00.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MURANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220240007786421000 CONTRAVVENZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in data 11/2/2025
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09220240007786421000 dell'importo di € 1234,33, avente ad oggetto contravvenzioni al c.d.s., sollevando eccezione di indeterminatezza della cartella esattoriale e insussistenza dell'infrazione contestata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che impugnava e contestava il ricorso introduttivo, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario in relazione alla cartella impugnata, perché relativa violazione del codice della strada, la cui giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.
All'odierna udienza nessuno è comparso. Il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione rileva che la cartella di pagamento impugnata riguarda violazioni al codice della strada, i cui estremi sono riportati in maniera dettagliata nell'atto impugnato.
Trattandosi di materia devoluta al Giudice Ordinario, cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione, rilevabile anche di ufficio ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 546/1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il proprio difetto di giurisdizione in riferimento all'atto impugnato, essendo competente il Giudice ordinario. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ADER, delle spese del procedimento, liquidate in Euro 400,00.