Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8135 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
RTE SUPRE081 35 /02 e066620 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pasquale Presidente REALE R.G.N. 21586/99 Cron. 22370 РАРА Dott. Enrico Consigliere - MONACI Rel. Consigliere Dott. Stefano Rep. Ud. 16/01/02Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere- Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SURE CASSAZIONE! CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 66620 sul ricorso proposto da: IO GI, HI JO, NA ---SOC SRL, COSTR elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANICIO GALLO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAPONI, che li difende unitamente all'avvocato GIORGIO A. L. ROSSI, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
104 -1- avverso la sentenza n. 91/98 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CAPRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia trae origine da un accertamento emesso dall'Ufficio del Registro di Pesaro a carico dei contribuenti GI IN, IL SE (venditori) e società UL RU SR (acquirente), in relazione al trasferimento, avvenuto con rogito notarile registrato il 7 agosto 1991, di un'area di mq.2008 situata nel comune di Pesaro, strada panoramica Ardizio. L'accertamento era volto a rideterminare il valore dell'area portandolo a L.301.200.000 rispetto all'importo dichiarato di L.100.000.000, e poneva in evidenza che il terreno era inserito nel piano regolatore come area a prevalenza residenziale. I contribuenti hanno impugnato l'accertamento, evidenziando e quantificando i costi sostenuti, prima di iniziare le costruzioni, per rendere edificabile l'area acquitrinosa. La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro non accoglieva le doglianze dei contribuenti. Con sentenza in data 10 giugno / 30 settembre 1998, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva invece parzialmente l'impugnazione dei contribuenti, rideterminando il valore finale dell'immobile in L.135.000 al metro quadro. R 2. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti GI IN, IL SE e società UL RU SR, i persona dell'amministratore unico, chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata con ogni statuizione consequenziale, ed allegando un solo motivo di impugnazione. Ricordano di avere posto in rilievo i maggior costo sopportati (dalla società acquirente) rispetto a quelli consueti per i lavori di fondazione, in relazione alla natura acquitrinosa del terreno, e di avere ampiamente documentato questa circostanza. La Commissione Regionale, invece, avrebbe deciso solamente sulla base dei maggiori costi di edificabilità, ignorando il disposto dell'art. 51 del D.P.R. n.131 del 1986, che detta i parametri per la rettifica dei valori dichiarati dal contribuente. Come risultava, del resto, dall'avviso di accertamento, I'Ufficio avrebbe posto a fondamento della rettifica "il valore di mercato". Inoltre, l'abbattimento, effettuato dalla Commissione Regionale, del 10% rispetto al valore accertato dall'Ufficio, sarebbe stato privo di motivazione, ed arbitrario: non sarebbe stato indicato il criterio logico, giuridico e tecnico adottato, per giustificare un abbattimento qualificato dai ricorrenti come eccessivamente modesto, invece di uno di maggiori proporzioni o dello stesso annullamento del maggior valore accertato.
3. Si è costituita l'Amministrazione Finanziaria con controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso avversario. L'Amministrazione eccepisce, in primo luogo, che l'eccezione avversaria di nullità dell'accertamento per violazione di legge, e specificamente dell'art. 51 del D.P.R. n.131 del 1986 non era mai stata formulata nelle fasi di merito, e costituiva così un'eccezione nuova, come tale inammissibile. Nelle fasi di merito i contribuenti si erano limitati, infatti, a rilevare le difficoltà incontrare e a quantificare i costi sostenuti. L'amministrazione resistente sottolinea, ancora, che l'Ufficio, quando non ritenga congrui i valori dichiarati, può utilizzare uno dei differenti criteri indicati nell'art.51, e, tra l'altro, riportarsi agli elementi di valutazione forniti dai comuni. In questo modo può assumere come elementi di valutazione elementi ulteriori come le caratteristiche dei terreni e degli edifici, le pianificazioni urbanistiche, le utilizzazioni edificatorie, ecc. Si trattava di elementi utili per la definizione del valore di mercato, e la cui -quantificazione - a parere dell'Amministrazione sarebbe stata di competenza degli - Uffici. Infine la resistente sottolinea come le spese necessarie per l'edificazione, tenuto conto delle caratteristiche della città di Pesaro e della sua disciplina urbanistica, fossero ben note al compratore. -Né poteva valere per l'esistenza di sensibili differenze il raffronto, proposto dai contribuenti, con il valore di un altro lotto che, peraltro, proprio le difficoltà esistenti non era stato oggetto di effettiva edificazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato, e non può trovare accoglimento. Il ricorso, infatti, per un verso si limita a riproporre questioni di merito, non più rilevabili in questa sede di legittimità (come quelle relative ai costi di edificabilità, all'abbattimento dei valori, ecc.), ma eventualmente in sede revocatoria. Sotto un diverso profilo eccepisce la nullità dell'accertamento per violazione dell'art.51 della legge di Registro, ma come rileva il controricorso (e come ben può la Corte controllare direttamente sugli atti, trattandosi di questione processuale) - una simile violazione non era stata denunziata né nel corso del giudizio di primo grado, né con l'atto di appello. La doglianza risulta perciò inammissibile perché proposta tardivamente. Il ricorso, perciò, non può che essere respinto. Tenuto conto delle particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2001 Il Consigliere estensoreConsigliefer Il Presidente руме Пои (ør. Stefane Monaci) (dr.Pasquale Reale) IL CANCRI ERE C1 sta DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -5 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista L O5