Sentenza 13 novembre 2019
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2019, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
07587-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2733/2019 FAUSTO IZZO UP 13/11/2019 DONATELLA GALTERIO ALDO ACETO R.G.N. 26988/2019 LUCA SEMERARO -Relatore - STEFANO CORBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LB IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. h RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza del 16 novembre 2018, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Pescara il 16 dicembre 2016, ha concesso a ZI EL le circostanze attenuanti generiche e l'ha condannata alla pena di 8 mesi di reclusione, disponendo la confisca di quanto in sequestro, per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000, per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. Std Trasporti Spedizioni, omesso di presentare la dichiarazione i.v.a. relativa all'anno di imposta 2010, con imposta evasa pari ad € 90.765 (accertato in Pescara il 12 giugno 2012).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ZI EL.
2.1. Con il primo motivo, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si deduce il vizio della motivazione: la corte territoriale avrebbe ritenuto generica la contestazione sulla carenza di prova del reato contestato, in particolare del superamento della soglia di punibilità. La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la carenza di prova dedotta con l'appello, ma avrebbe condannato l'imputata per l'assenza di prove di una ricostruzione alternativa del fatto. Si richiama l'art. 358 cod. proc. pen. e il principio di completezza delle indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., quanto alla disposta confisca. La confisca disposta con la sentenza impugnata sarebbe un atto abnorme: nella sentenza di primo grado nulla era stato disposto con riferimento al sequestro preventivo;
il pubblico ministero non aveva proposto impugnazione, mentre con l'appello si era dedotta l'inefficacia del sequestro preventivo. Sul punto si richiamano i principi di diritto espressi da Cass. Sez. 3 n. 51820 del 16 novembre 2018, relativi all'ipotesi di omessa confisca disposta in primo grado ma ordinata con la sentenza di appello senza che vi fosse stata impugnazione del pubblico ministero;
se ne chiede un'applicazione analogica del caso de quo, avendo la Corte di appello fatto erroneo ricorso all'art. 130 cod. proc. pen., disponendo la confisca, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato: la ricorrente non ha contestato, neanche con l'appello, l'omessa presentazione della dichiarazione i.v.a. La Corte di appello ha esplicitamente motivato sul superamento della soglia di punibilità per effetto dell'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, per 2 altro in via documentale, anche mediante l'analisi del registro fatture della società, come emerge dalla sentenza di primo grado. La corte territoriale pertanto non ha minimamente ritenuto che vi fossero delle lacune probatorie ma al contrario che, a fronte delle prove di accusa assunte, la difesa non avesse fornito alcun elemento di prova per dimostrare il contrario. Il richiamo al principio di completezza delle indagini preliminari è del tutto avulsi dalla reale questione processuale.
2. Il secondo motivo è fondato.
2.1. Deve infatti rilevarsi che la confisca risulta essere stata disposta d'ufficio, senza impugnazione del pubblico ministero, senza che il P.G. in udienza avesse richiesto l'applicazione della confisca, senza che sulla confisca si sia svolto il contraddittorio con le parti, senza quindi dare la possibilità di interloquire sul punto alla difesa.
2.2. La Corte di appello ha richiamato la Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 - 01, che ha ritenuto applicabile la procedura di correzione degli errori materiali: orbene, i principi della sentenza De Giudice non sono invocabili nel caso de quo perché sulla disposta confisca non risulta essere stato instaurato alcun contraddittorio, esistente anche nelle procedure ex art. 130 cod. proc. pen.
2.3. La cognizione del giudice di appello è delimitata dall'art. 597 cod. proc. pen. Il comma 1 dispone che «L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti». Nel caso di appello del solo imputato, il comma 3 dispone che ... il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purchè non venga superata la competenza del giudice di primo grado». Tra i poteri di ufficio della Corte di appello previsti dall'art. 597 comma 5 cod. proc. pen. non rientra l'applicazione della confisca («Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti;
può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale»).
2.4. Va però ricordato che la confisca per equivalente ha, per giurisprudenza costante, natura sanzionatoria;
l'applicazione della confisca, non disposta dal 3 giudice di primo grado, in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, da parte della Corte di appello si sostanzia nell'applicazione di un trattamento sanzionatorio non disposto in primo grado, in violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.
2.5. La confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, per quanto obbligatoria, può essere disposta solo ove non sia possibile disporre la confisca diretta del profitto;
presuppone un accertamento di fatto sia sull'ineseguibilità della confisca diretta, sia sull'entità del prezzo o del profitto. Si tratta di elementi di fatto che sono oggetto di prova. Pertanto, il suo contenuto può ritenersi predeterminato solo ove i presupposti applicativi siano stati dimostrati.
2.6. Deve allora affermarsi che all'omissione del provvedimento di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, in assenza di impugnazione, può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., nel contraddittorio tra le parti.
2.7. Nella stessa logica, la giurisprudenza ha affermato che il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, estende il divieto di reformatio in peius anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave. Non è ritenuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero: cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919. 2.9. Tale principio è stato ribadito da Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Rv. 274578 01 in motivazione. Nel caso esaminato, la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio: È abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria. Sempre nella stessa logica si pone Sez. 3, n. 51820 del 28/09/2018, Rv. 274096 01 che ha affermato in tema di impugnazioni, che il giudice di appello, - in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ordinata o esclusa dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius, tenuto conto altresì della natura di tale confisca. 4 V In motivazione la Corte ha precisato che all'omissione del provvedimento può ovviarsi in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. Si veda anche Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261587 - 01, che ha affermato, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, che il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si è concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in peius. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, che si elimina. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca, statuizione che elimina. Rigetta nel resto. Così deciso il 13/11/2019. Il Consigliere estensore Presidente FaustoFausto Izzo Luca Semeraro DEPOSITATA IN CANCELLED 26 FEB 2020 CANCELLIERE ESPERTO Luana Mariann 5