Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 3
In tema di impugnazioni del contumace, qualora il gravame venga proposto dal difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione, detta nomina è equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. e vale anche come impugnazione personale dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale modalità di conferimento dell'incarico comprova la volontà dell'imputato di farsi assistere dal difensore nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata e che, con la sottoscrizione, l'interessato ha inteso far proprio il contenuto dell'atto nella sua interezza, inclusa la parte contenente i motivi di gravame).
Ai fini della integrazione del delitto di reclutamento di prostitute, è sufficiente porre in essere un'attività, in qualsiasi modo effettuata e anche su scala molto modesta, di ricerca della donna da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi, con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti. (Fattispecie relativa ad ingaggio di donne straniere avviate al meretricio in un paese estero e sradicate da quello di origine).
Nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza (nella specie, assegnazione ad una casa di lavoro) sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di "reformatio in peius" anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.
Commentari • 2
- 1. Misura di sicurezza personale in assenza di impugnazione: è reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 maggio 2022
Quando è applicabile il principio di diritto secondo cui incorre nella violazione del divieto della “reformatio in pejus” il giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, applichi all'imputato una misura di sicurezza personale. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, disponendone l'allontanamento dallo Stato a pena espiata, riduceva la pena detentiva inflitta …
Leggi di più… - 2. Prostituzione lede dignità umana, anche quando è frutto di scelta (Corte Cost. 141/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 12999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12999 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento