Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 12999
CASS
Sentenza 12 novembre 2014

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In tema di impugnazioni del contumace, qualora il gravame venga proposto dal difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione, detta nomina è equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. e vale anche come impugnazione personale dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale modalità di conferimento dell'incarico comprova la volontà dell'imputato di farsi assistere dal difensore nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata e che, con la sottoscrizione, l'interessato ha inteso far proprio il contenuto dell'atto nella sua interezza, inclusa la parte contenente i motivi di gravame).

Ai fini della integrazione del delitto di reclutamento di prostitute, è sufficiente porre in essere un'attività, in qualsiasi modo effettuata e anche su scala molto modesta, di ricerca della donna da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi, con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti. (Fattispecie relativa ad ingaggio di donne straniere avviate al meretricio in un paese estero e sradicate da quello di origine).

Nell'ipotesi in cui il P.M. non abbia proposto impugnazione, il giudice d'appello, anche quando la misura di sicurezza (nella specie, assegnazione ad una casa di lavoro) sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado, non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. estende il divieto di "reformatio in peius" anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 12999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12999
Data del deposito : 12 novembre 2014

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