Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 787
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione abbia confutato l'assunto del ricorrente, dimostrando la regolare notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi della prescrizione. In particolare, è stata accertata la notifica di un'intimazione nel 2019 a Siderno, che ha validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Contestazione notifica cartolina di ricevimento

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia stata effettuata correttamente nel 2019 a Siderno, interrompendo validamente la prescrizione. L'annullamento giurisdizionale di una precedente intimazione non rileva ai fini della prescrizione, data la decennalità del termine e il riferimento all'annualità 2012.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 787
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 787
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo