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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 787/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3253/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249004182014 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.
01220249004182014/000, emesso da Agenzia Entrate Riscossione in data 04.10.2024 e notificato in data
14.03.2025, con il quale atto viene intimato il pagamento di € 7.968,11 per omessi pagamenti relativi ad imposta di registro 2012.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella 01220150011315079000 notificata il 15/02/2016
successivamente è stata personalmente ricevuta l'intimazione di pagamento n. 01220199002123567000
(v. doc. all. n. 7), in data 23.07.2019 ( v. doc. all. n. 8), mai stata impugnata
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
ER si era limitata a depositare una cartolina di ricevimento attestante il sedicente esito infruttuoso del processo notificatorio, asseritamente perfezionato ex art. 140 c.p.c., ove si dava atto di aver proceduto a notifica dell'atto in Casalbore (AV), località che comunque nulla ha a che vedere con l'indirizzo di residenza e domicilio dell'odierna ricorrente, che è pacificamente domiciliata e residente in [...]alla Via
Circonvallazione, ove peraltro è stato correttamente notificato l'atto impugnato, nonché altra precedente intimazione di pagamento fondata sul medesimo titolo ed annullata dall'Ecc.ma Corte adita con sentenza
3184 2017 dep il 22.1.2018 (prodotta).
Per l'effetto di quanto sopra, non risultando notificata la cartella di pagamento, atto prodromico, per come peraltro già accertato e dichiarato dall'Ecc.ma Corte adita con la sentenza già prodotta in giudizio e coperta da giudicato, è evidente l'assoluta illegittimità del successivo atto di intimazione impugnato.
Per mero scrupolo difensivo, si contesta e disconosce la cartolina di ricevimento relativa ad altra sedicente intimazione, mai effettivamente ricevuta e recapitata all'odierna ricorrente, non recante alcuna sua sotto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Deve solo aggiungersi che non corrisponde al vero l'affermazione del ricorrente secondo cui l'intimazione interruttiva della prescrizione sarebbe stata notificata ad Avellino, risultando, dalla disamina dell'atto prodotto, che la notifica è stata effettuata, correttamente, nel 2019, a SIDERNO e a cosi validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
In relazione all'invocato annullamento giurisdizionale di una precedente intimazione lo stesso non rileva, nemmeno ai fini dell'eccezione di prescrizione, attesa la decennalità del termine e il fatto che l'imposta è riferita all'annualità 2012 e l'intimazione successiva è stata notificata, come visto, nel 2019.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre oneri dovuti oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3253/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01220249004182014 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n.
01220249004182014/000, emesso da Agenzia Entrate Riscossione in data 04.10.2024 e notificato in data
14.03.2025, con il quale atto viene intimato il pagamento di € 7.968,11 per omessi pagamenti relativi ad imposta di registro 2012.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella 01220150011315079000 notificata il 15/02/2016
successivamente è stata personalmente ricevuta l'intimazione di pagamento n. 01220199002123567000
(v. doc. all. n. 7), in data 23.07.2019 ( v. doc. all. n. 8), mai stata impugnata
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
ER si era limitata a depositare una cartolina di ricevimento attestante il sedicente esito infruttuoso del processo notificatorio, asseritamente perfezionato ex art. 140 c.p.c., ove si dava atto di aver proceduto a notifica dell'atto in Casalbore (AV), località che comunque nulla ha a che vedere con l'indirizzo di residenza e domicilio dell'odierna ricorrente, che è pacificamente domiciliata e residente in [...]alla Via
Circonvallazione, ove peraltro è stato correttamente notificato l'atto impugnato, nonché altra precedente intimazione di pagamento fondata sul medesimo titolo ed annullata dall'Ecc.ma Corte adita con sentenza
3184 2017 dep il 22.1.2018 (prodotta).
Per l'effetto di quanto sopra, non risultando notificata la cartella di pagamento, atto prodromico, per come peraltro già accertato e dichiarato dall'Ecc.ma Corte adita con la sentenza già prodotta in giudizio e coperta da giudicato, è evidente l'assoluta illegittimità del successivo atto di intimazione impugnato.
Per mero scrupolo difensivo, si contesta e disconosce la cartolina di ricevimento relativa ad altra sedicente intimazione, mai effettivamente ricevuta e recapitata all'odierna ricorrente, non recante alcuna sua sotto Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Deve solo aggiungersi che non corrisponde al vero l'affermazione del ricorrente secondo cui l'intimazione interruttiva della prescrizione sarebbe stata notificata ad Avellino, risultando, dalla disamina dell'atto prodotto, che la notifica è stata effettuata, correttamente, nel 2019, a SIDERNO e a cosi validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale.
In relazione all'invocato annullamento giurisdizionale di una precedente intimazione lo stesso non rileva, nemmeno ai fini dell'eccezione di prescrizione, attesa la decennalità del termine e il fatto che l'imposta è riferita all'annualità 2012 e l'intimazione successiva è stata notificata, come visto, nel 2019.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre oneri dovuti oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.