Sentenza 23 gennaio 2002
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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 05/08/2021), n.22359 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28685-2017 proposto da: M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO GENTILE; – ricorrente – contro INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
-007 34/02 Aula 'B' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 19179/00 Consigliere Cron.2004 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Consigliere Ud. 26/06/01 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA i sul ricorso proposto da: 5 1 BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, 34, presso lo studio dell'avvocato ROCCA PORENA RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MONTI AN;
- intimato avverso la sentenza n. 1196/99 del Tribunale di 2001 TREVISO, depositata il 04/10/99 R.G.N. 5350/98; 3023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/06/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 27 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7.11.1987 al Pretore di Treviso, Franco MO, premesso che sin dal 1979 la sua progressione in carriera aveva subito un ingiustificato arresto, conveniva in giudizio il Banco di Napoli chiedendo l'accertamento dell'illegittimità: a) del giudizio di qualifica per l'anno 1982; b) della privazione di mansioni attuata dall'11.8.1986; c) della riduzione della retribuzione attuata dal 10.8.1987; d) della sua esclusione dai diversi cicli di promozione sin dal 1.1.1979; invocava, quindi, la condanna del Banco al risarcimento del danno conseguente a tali atti, da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adìto dichiarava con sentenza dell' 8.11.1991 - l'illegittimità degli atti denunziati, con condanna generica del Banco convenuto al risarcimento dei danni. Lo stesso giudice, con due successiva sentenze, del 19.4.1995 e 1.7.1998, liquidava il danno subito dall'attore per perdita di chance, sia sotto il profilo retributivo che previdenziale, e per l'incidenza sul trattamento di quiescenza. Queste due ultime pronunce venivano impugnate dal Banco sotto più profili: a) per ultrapetizione, in quanto la domanda di condanna al risarcimento del danno pensionistico era stata proposta in termini assolutamente generici nel ricorso introduttivo e senza una specifica indicazione di tale posta di danno, chiesta solo con nota autorizzata del 20.12.1993, successiva alla prima sentenza di condanna generica;
b) perché entrambe le sentenze impugnate avevano preso in considerazione, ai fini della determinazione del risarcimento, un periodo esorbitante dall'oggetto del ricorso, in quanto successivo al deposito del medesimo ed alla risoluzione del rapporto;
c) per contraddittorietà della motivazione in merito alla quantificazione del danno per perdita di chance, una volta affermata la mancanza di prove che il MO sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi;
d) quanto al danno pensionistico, 3 l'appellante deduceva l'inapplicabilità del criterio di perequazione salariale dei pensionati (previsto dall'art. 105 del regolamento interno del Banco) in quanto superato dal D.lvo n. 513 del 1992 e dalla legge n. 357 del 1990, lamentando altresì l'erroneo calcolo effettuato dal ctu nel computare l'aspettativa di vita residua dall'effettuazione della consulenza anziché dalla data del pensionamento, e non avendo ridotto l'ammontare della pensione di reversibilità in ragione dei redditi percepiti dal coniuge. Costituitosi l'appellato, resistendo al gravame, il Tribunale di Treviso, con sentenza del 4.10.1999 confermava per intero le sentenze impugnate, ponendo a carico del Banco appellante le spese del grado. Osservava il Giudice del gravame, quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, che la domanda proposta dal MO, ivi compreso l'invocato risarcimento per perdita di chance, si fondava su tutti i comportamenti del Banco e dunque non costituiva una domanda nuova;
anche la pretesa riferita al "danno pensionistico" costituiva una componente del complessivo danno ricollegabile al comportamento illegittimo della controparte, produttiva del mancato avanzamento in carriera del MO: del resto la premessa dell'unità risarcitoria esclude la riproposizione della domanda per voci di danno non esaminate e il cui esame non sia stato dal creditore esplicitamente riservato ad altro giudizio. Quanto alla seconda censura di appello, il Tribunale rilevava che la risarcibilità dei danni futuri costituisce principio assolutamente pacifico, mentre del tutto corretta doveva intendersi la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, avendo il pretore individuato le date in cui era maggiormente probabile il conseguimento, da parte del MO, della promozione alle qualifiche superiori, alla luce delle corrispondenti promozioni ottenute dai colleghi in analoga posizione di carriera. Quanto al danno pensionistico, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le pensioni erogate dal Banco di Napoli integrano una forma di retribuzione differita a fini previdenziali, equiparabili all'indennità di anzianità, cui è inapplicabile la perequazione automatica del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti prevista dall'art.1 del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, conv in legge 27 febbraio 1978, n. 41, riferendosi questa alle gestioni che erogano trattamenti di pensione di natura previdenziale. Quanto poi al danno pensionistico futuro, del tutto correttamente il ctu aveva applicato la tabella di mortalità maschi e femmine del 1991, in vigore al momento dell'elaborato peritale;
del resto la durata residua era stata determinata al 30.6.1998 con riferimento all'età che il MO e la coniuge avevano a tale epoca e non già a quella che gli stessi avevano al momento in cui il MO era stato posto in quiescenza, con la conseguenza che il risultato era pressochè identico a quello invocato dall'appellante. Infine, circa il computo del danno per reversibilità, rilevava il Tribunale che il reddito del coniuge, rilevante per determinare la percentuale del trattamento spettante, non poteva non essere determinato al momento in cui la consulenza fu effettuata e che in tale momento il reddito era inferiore al limite che fa scattare la percentuale inferiore. Poiché, peraltro, detto reddito è costituito in larga prevalenza da diverso trattamento pensionistico a sua volta sottoposto a criteri di aggiornamento automatici non dissimili da quelli del trattamento del MO, il reddito così costituito avrebbe superato i limiti massimi, anch'essi via via sottoposti ad aggiornamento. Ancora sulla reversibilità, osservava il Tribunale che nell'ambito di una liquidazione in via equitativa, una percentuale maggiore (per legge, del 60%, rispetto a quella contrattuale del 50%), ancorchè incoerente con la decisione di riconoscere al MO la perequazione ex art. 105 del regolamento interno del Banco, appare comunque idonea a compensare le differenze connesse al tasso di interesse applicato, maggiore quanto meno a quello attualmente corrente e che comporta la diminuzione dell'importo attualizzato per il singolo periodo. 5 Avverso detta sentenza il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il Banco lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo per avere essa, da un lato, individuato nel contenuto e nelle conclusioni del ricorso un criterio vincolante per delimitare l'oggetto della causa, riconoscendo poi al dipendente una voce risarcitoria (relativa al profilo pensionistico) non ricompresa nell'oggetto della causa. Col secondo motivo deducendo la violazione degli artt. 24Cost., 112, 414 e 420 c.p.c. - lamenta il ricorrente che il Tribunale, riconoscendo al dipendente il risarcimento per un danno (pensionistico) mai invocato nell'atto introduttivo, ha violato il diritto di difesa del convenuto, ha commesso un vizio di ultrapetizione, e ha violato il divieto di mutatio libelli, avendo ammesso, nel corso del giudizio, una nuova voce di risarcimento, prima non invocata. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra di loro strettamente connessi. Va premesso che sulla illegittimità dei provvedimenti del Banco, costituente il titolo del risarcimento dibattuto in questa sede, si era già formato il giudicato con la sentenza 8.8.2000, n. 10450 di questa Corte con la quale veniva definitivamente confermata la decisione 25.9.1997 del Tribunale di Venezia, che aveva statuito l'invalidità delle note di qualifica espresse dal Banco nei confronti del MO, nonché dei provvedimenti intermedi relativi alla privazione delle mansioni di direttore della filiale di Treviso, tutti atti considerati quali causa del blocco della sua carriera nel che si sostanziava il pregiudizio subìto dal MO. La controversia riguarda, dunque, esclusivamente la determinazione dell'entità del risarcimento. Orbene, con riferimento a questo residuale ambito, la censura manifestata nei primi due motivi è inammissibile oltre che infondata. E' sufficiente osservare, da una parte, che l'estensione della domanda al danno pensionistico fu autorizzata dal giudice di prime cure con apposito provvedimento avverso il quale non fu sollevata alcuna contestazione;
dall'altra che la censura in esame, non formulata in sede di appello, non può trovare ingresso in questa sede, in quanto nuova. -Col terzo motivo deducendo la violazione dell'art. 2697 c.c. oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - il Banco di Napoli rileva che il Tribunale ha riconosciuto al dipendente un risarcimento per i danni successivi al deposito del ricorso introduttivo, senza che l'attore ne avesse provato l'esistenza. Anche questo motivo non merita accoglimento. Valgono, in proposito le argomentazioni già esposte dal Tribunale di Treviso il quale ha correttamente rilevato che l'accertamento del danno conseguente all'illegittimo comportamento datoriale non poteva arrestarsi al momento della presentazione del ricorso introduttivo, trattandosi, in tutta evidenza, di danno, per sua stessa natura destinato a prolungarsi nel tempo, e, dunque, apprezzabile unicamente in una prospettiva futura. Del resto, la risarcibilità del danno futuro corrisponde ad un principio di diritto assolutamente pacifico. Nel caso di specie, merita di essere menzionata la sentenza del Tribunale di Venezia, (definitivamente collaudata da questa Corte con la citata sentenza n. 10450 del 2000) nella parte in cui confermava il giudizio pretorile in ordine al danno subito dal MO in termini di perdita di chance, in quanto l'illegittima qualifica inferiore ad "ottimo" lo avevano escluso da ogni successiva valutazione 7 necessaria per entrare nella rosa dei promovibili. Ciò è sufficiente a dimostrare come la stessa domanda, in quanto ricollegantesi ad un danno alla carriera, e, dunque ad un parametro inevitabilmente dinamico, non poteva che essere comprensivo anche di un pregiudizio futuro;
ed in questa sua portata, quella domanda, risulta definitivamente accolta, quanto all””an”. Col quarto motivo - deducendo la violazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. nonché l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - l'Istituto ricorrente contesta la congruità dei criteri adottati dai giudici di merito in ordine alla liquidazione del danno per perdita di chance, erroneamente riconoscendo all'attore a quel titolo, tutte le differenze retributive, per intero. che egli avrebbe percepito se fosse stato promosso ai gradi superiori, ipotizzando la sicura partecipazione vittoriosa ai relativi concorsi di promozione successivi al 1983. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Va premesso, in via di principio, che la liquidazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 cod. civ. non è completamente sottratta al sindacato di cassazione, pur in difetto di una norma di legge che valga direttamente quale parametro di tale controllo, poiché la latitudine di scelta del giudice di merito trova un confine nella legale qualificazione della fattispecie come di responsabilità da inadempimento, alla quale consegue la necessità di mantenere la liquidazione entro il sistema codicistico di risarcimento espresso dalle formule degli artt. 1218 e 1223 cod. civ.: ne deriva l'inammissibilità del ricorso a criteri del tutto personali o irragionevoli di misurazione (così come di liquidazioni che valgano ad addossare all'inadempiente danni non imputabili oppure conseguenti solo indirettamente al fatto illecito, con violazione dell'art. 1226 cit.). Inoltre rimane applicabile l'ordinario sindacato sulla motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., idoneo in particolare a censurare decisioni in punto di liquidazione 8 equitativa basate su asserzioni tautologiche, contraddittorie o comunque insufficienti (in tal senso, v. Cass., 29.9.1998, n. 9734). In particolare, con riferimento al caso di specie, deve osservarsi che il danno da illegittima esclusione dalla rosa di promuovendi non può coincidere "meccanicamente" con l'ammontare totale delle maggiorazioni retributive previste per i promossi al livello superiore, dovendosi, in via equitativa, tener conto di vari criteri quali il grado di probabilità di promozione (conf. Cass. 22.4.1993 n. 4725) - ricavabile anche sulla base delle esperienze statistiche - aziendali pregresse, concernenti situazioni identiche o comparabili – nonché gli - eventuali oneri connessi con l'attribuzione della superiore qualifica (quali ad es., quelli relativi al trasferimento di sede lavorativa, ovvero ad oneri di diversa natura, pure ricavabili dalle esperienze aziendali), senza trascurare, altresì, eventuali promozioni intermedie intervenute nel frattempo. In proposito, va tenuto presente che nelle ipotesi in cui, in un rapporto di lavoro subordinato, per la promozione ad una qualifica superiore sia previsto l'espletamento di procedure concorsuali, deve distinguersi il danno da mancata promozione da quello da perdita di chance;
nel primo caso, il lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno, deve provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi;
nel secondo caso - sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima si fa valere il danno associato alla perdita di - una probabilità non di conseguire il risultato utile (Cass., trascurabile 25.10.2000, n. 14074). Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma 9 anche normativa, attraverso vari rimedi quali la riapertura del concorso, e la ricostruzione della carriera),il danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non identificarsi, alla perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità - esistente al momento della illegittima esclusione – di conseguire la - promozione. Nel caso di specie ricorre la seconda ipotesi (danno da perdita di chance) poiché, pur essendo provata l'illegittimità dei provvedimenti del Banco dai quali era derivata l'esclusione del MO dalle valutazioni necessarie per la promozione, quest'ultima non era affatto automatica, né certa. E', dunque, censurabile la sentenza del Tribunale di Treviso nella parte in cui, omettendo del tutto, nel caso di specie, ogni indagine valutativa del genere, dopo aver considerato in termini di "probabilità” (sia pure di grado rilevante) la prospettiva di promozione del MO, ha finito, poi, contraddittoriamente, per individuare l'ammontare del risarcimento in misura uguale a quella delle retribuzioni previste per la superiore qualifica. Col quinto motivo - censurando la violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c. e 432 c.p.c. oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il Banco rileva che non risulta conforme a diritto la condanna risarcitoria ragguagliata alla misura integrale della pensione prevista per il dirigente di grado 3°, pensione che sarebbe spettata al MO solo se egli avesse provato la certezza della sua promozione a tale grado. Nel caso di specie, non essendovi una tale certezza, si sarebbe dovuto calcolare una percentuale di danno commisurata al tasso di probabilità del 62% Anche questo motivo appare fondato per le medesime ragioni esposte in precedenza. La sentenza impugnata, invero, ha ragguagliato la condanna risarcitoria alla integrale misura della pensione prevista per il dirigente di grado 3°, pensione che sarebbe spettata al MO solo se fosse risultata certa la sua 10 promozione a quel grado superiore. Più correttamente si sarebbe dovuto quantificare il danno pensionistico in applicazione dei criteri sopra ricordati, e quindi tenendo conto del grado di probabilità esistente al momento, a favore dell'intimato, di conseguire quel grado superiore. 1Col sesto motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt.3 della legge 30.7.1990, n. 218; 1 e segg. dlgs. 2.11.1990, n. 357; 1. d.l. 19.9.1992, n. 384, conv. in legge 14.11.1992, n. 438; 3 legge 23.10.1992, n. 421; 11 digs. 30.12.1992, n. 503; 3 legge 8.8.1995, n. 335; 3 d.l. 26.7.1996, n. 588; 59 legge 27.12.1997, n. 449 - lamenta il ricorrente l'erroneità della liquidazione del preteso danno pensionistico del MO, in quanto effettuata ricorrendo ai criteri dettati dalla disciplina regolamentare del Banco di Napoli, informata all'aggancio "tout court" delle pensioni alla misura degli incrementi retributivi del personale in attività, disciplina non più compatibile con le norme citate. Il motivo è fondato, sia pure con qualche precisazione. Nella determinazione dell'entità del danno pensionistico subìto dal MO il Tribunale di Treviso ha fatto riferimento al trattamento pensionistico di perequazione ai livelli retributivi dei dipendenti del Banco di Napoli in attività, previsto dall'art. 105 del regolamento interno dell'Istituto. L'operatività di un criterio del genere, certamente coerente con la normativa di riferimento vigente all'epoca, va verificata per quanto riguarda il periodo successivo valutato dal c.t.u. · mediante il ricorso ai dati attuariali durante il quale il quadro normativo ha subìto rilevanti modificazioni che hanno anche alimentato incertezze giurisprudenziali, solo recentemente superate dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 12.6.2001, n. 9023 alle cui conclusioni dovrà attenersi – alla stregua di altrettanti principi di diritto – anche - - il giudice al quale la presente causa deve essere rinviata. 11 Secondo tale la sentenza (la quale ha ripreso, con talune precisazioni, la sentenza di questa stessa Corte, 10.7.1998, n. 6767 citata dalla difesa del Banco ricorrente) ai fini dell'operatività del regime di perequazione delle pensioni per il personale del Banco di Napoli, esclusi quelli assunti in servizio dopo il 31.12.1990 (la cui posizione non riguarda il lavoratore in giudizio) occorre distinguere fra dipendenti ancora in servizio alla data del 31.12.1990 e quelli che a tale data erano già posti in quiescenza. Per i primi (ancora in servizio alla data del 31.12.1990) non può essere riconosciuto il diritto avente ad oggetto la perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio, con decorrenza dal 1°.
1.1993 o dal 1°.1.1994, in quanto: a) dal 1° gennaio al 31.12.1993 era vigente il blocco totale di qualsiasi forma di perequazione dei trattamenti di pensione per effetto del D.L. 19.9.1992, n. 384, convertito nella legge 14.11.1992, n.438; b) a decorrere dal 1° gennaio 1994, tenuto conto della interpretazione che deve essere data alla norma di cui all'art.9, c.2 del D.Lvo 20.12.1992, n. 503 – la quale fa - espresso riferimento "ai regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all'art.2 del D.Lvo 20.11.1990, n. 357”, che, a sua volta contempla i lavoratori in servizio alla data del 31.12.1990 - ha avuto effetto (definitivo) nei confronti dei soggetti in questione la disposizione contenuta nell'art.11, c.
1. del medesimo D.Lvo, con il quale è stato abolito il trattamento perequativo di miglior favore. Per i secondi (dipendenti già pensionati alla data del 31.12.1990) le SSJUU, hanno statuito che il diritto al trattamento perequato non può essere fatto valere per periodo relativo all'intero anno 1993, stante il blocco disposto in via generale dal citato D.L. n. 384 del 1992, mentre lo stesso trattamento può essere riconosciuto con decorrenza 1.1.1994, non essendo applicabile nei loro confronti - sulla base dell'indicata interpretazione dell'art.9, c.2 del D.Lvo n. 503 del 12 - Lela disposizione contenuta nell'art.11,c.
1. del medesimo D.Lvo. 1992 SSUU. hanno precisato, inoltre, che il trattamento di perequazione non può più trovare riconoscimento oltre il 26.7.1996, dal momento che il 27.7.1996 è entrato in vigore il D.L. 26.7.1996, n. 394, reiterato nel D.L. 24.9.1996, n. 497, convertito nella legge 19.11.1996, n. 588 (i cui effetti si sono protratti sino al 31.12.2000) e che, in ogni caso, a decorrere dal 1°.1.1998, per effetto dell'art.59,c.
4. della legge 27.12.1997, n.449, anche per quest'ultima categoria di dipendenti, è stato definitivamente eliminato il meccanismo di perequazione collegato all'aggancio della pensione alla retribuzione del pari grado in servizio. Il giudice di rinvio, cui la presente causa dovrà essere rimessa, dovrà tener conto dell'evoluzione della normativa pensionistica - così come ricostruita dalla appena citata sentenza delle SSUU,- per verificare se e in che misura di quella normativa possa incidere sulla quantificazione del danno pensionistico futuro subìto dal MO, tenuto conto del momento del suo collocamento a riposo (pre o post 31.12.1990) e, in ogni caso in una prospettiva che non va oltre il 26.7.1996. Con l'ultimo motivo denunziando la violazione e falsa applicazione - degli artt. 100, 112, c.p.c. e art. 81 d.P.R., 29.12.1973, n. 1092 - osserva il - Banco che il trattamento di reversibilità ex art. 81 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicabile ai propri dipendenti, compete al coniuge "iure proprio" (cita Corte cost., n. 321/97 e Cass. n. 159/98) sicchè l'unico legittimato a chiedere un danno da perdita di tale pensione sarebbe stato il coniuge superstite e non il MO stesso. Inoltre, poiché il diritto in questione presuppone necessariamente la premorienza del lavoratore pensionato - evento non presente nel caso di specie -- il danno relativo appare del tutto irrisarcibile. Anche questo motivo merita accoglimento. 13 Premesso che il trattamento indiretto o di riversibilità, di cui all'art.81 del d.P.R., 29.12.1973, n. 1092 - applicabile anche al personale del Banco di Napoli, ai sensi dell'art. 11 dell'allegato T della legge 8.8.1895, n. 486 - compete al coniuge superstite iure proprio (Cass. S.U., 12.1.1998, n. 159), l'unico legittimato a richiedere giudizialmente un eventuale danno, in termini di perdita di pensione di riversibilità sarebbe stato il coniuge superstite del MO e non il MO stesso. La sentenza impugnata appare, sul punto, viziata, non solo perché riconosce ad un soggetto non legittimato il risarcimento per un danno che ove esistente inciderebbe sul patrimonio di un terzo, rimasto estraneo al presente giudizio, ma anche, ed ancor prima, perché presuppone un evento, assolutamente incerto, consistente nella premorienza del MO rispetto alla sua moglie. Del tutto fondatamente, quindi, la difesa del Banco ricorrente, afferma l'irrisarcibilità, nella fattispecie, degli eventuali pregiudizi potenzialmente incidenti sulla pensione di riversibilità. Per quanto precede, la sentenza del Tribunale di Treviso va cassata limitatamente agli ultimi quattro motivi accolti, e il giudizio va rimesso alla Corte di appello di Venezia la quale si atterrà ai principi esposti, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie gli ultimi quattro motivi del ricorso e respinge i primi tre motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001 Il PresidenteIl Consigliere estensore多套 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 14