Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 2
L'affermazione di responsabilità per il caso di mera detenzione di prodotti con marchi contraffatti, implica che la finalità di vendita sia provata, sulla base dei più disparati indizi, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sia diretto alla attività del successivo commercio o messa in circolazione del corpo di reato.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza dal rappresentante del pubblico ministero e anche avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte, perché l'interesse della parte pubblica all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento e in base a una valutazione complessiva, in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2011, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 28/09/2011
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2225
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 22104/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AO N. IL 04/11/1941;
avverso la sentenza n. 5206/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 01/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. Benedetto (ndr.: testo originale non comprensibile) di Milano per la HERMES INTERNATIONAL che deposita nota spese e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17.1.2008 il Tribunale di Como assolveva TT RL, per la insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art.: Capo G) art. 81 cpv., art. 474 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva e deteneva per metterli in circolazione, 15 cravatte e tre pannelli di tessuto per cravatte riportanti ognuno il marchio e i segni distintivi dei prodotti industriali HERMES PARIS, contraffatti, senza essere concorso nella contraffazione;
capo H) art. 81 cpv., art. 648 c.p., poiché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, riceveva e deteneva 15 cravatte e 3 pannelli di tessuto riportanti ognuno il marchio e i segni distintivi dei prodotti industriali HERMES PARIS, contraffatti pertanto provento del reato di cui all'art. 473 c.p. IN Como accertato il 9.3.2004. Avverso la suddetta decisione proponeva appello l'ufficio del Pubblico Ministero, e la Corte territoriale con sentenza 1.3.2011, in parziale riforma di quella impugnata, dichiarava TT RL responsabile del reato di cui al capo H) e conseguentemente lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, affermando in motivazione la insussistenza di elementi di prova per affermare la penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, per mancanza di prova del dolo, dovendosi invece ritenere sussistenti elementi di prova sufficienti per dichiarare la responsabilità in merito alla violazione dello art.474 c.p.. L'imputato, tramite il difensore, ricorre pertanto per Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano deducendo tre profili di doglianza:
p. 1.) La inosservanza della legge penale ex art. 606 IA comma lett. b), perché: a) ricorrerebbe contraddizione tra le richieste (assolutorie) formulate dal Pubblico Ministero in udienza e il successivo atto di appello che difetterebbe del requisito dello interesse ad agire, avendo il Tribunale accolto le richieste formulate dalla stessa Pubblica accusa;
b) l'atto di appello sarebbe stato sottoscritto da un sostituto procuratore della Repubblica e non già dal titolare dello ufficio.
p. 2.) vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perché la sentenza difetterebbe di adeguata motivazione in ordine al delitto di cui all'art. 474 c.p. e in particolare in relazione alla dimostrazione della "detenzione" al fine della successiva vendita, tenuto conto delle modalità di conservazione del bene, così come descritto nella decisione.
p. 3.) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena o, comunque alla omessa dichiarazione di estinzione della pena per effetto della applicazione della legge dello indulto.
Il primo motivo di impugnazione va rigettato.
L'art. 570 c.p.p., comma 1, prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello possano proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero. Il secondo comma della medesima disposizione prevede altresì che la impugnazione possa essere proposta anche dal rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni.
Dalla norma è pertanto ritraibile il principio per il quale si può affermare che l'Ufficio del Pubblico Ministero, indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza, può proporre gravame avverso la decisione che le abbia eventualmente accolte. Infatti l'interesse del pubblico ministero all'impugnazione attiene alla scelta da compiere dopo avere avuto piena conoscenza del provvedimento di volta in volta considerato e in base a una valutazione complessiva del risultato ottenuto, quali che siano state le conclusioni formulate in udienza dal magistrato impersonante fisicamente l'organo di accusa che, come tale, conserva comunque il potere di contestare l'esattezza della decisione in vista del soddisfacimento di generali esigenze di giustizia in tal senso v. Cass.
6.12.1999 n. 1391 in Ced Cass. Rv 215226 ove è esaminata la fattispecie relativa a proposizione di appello da parte di rappresentante del P.M. dal tenore contrastante con le conclusioni formulate in udienza). Pertanto la doglianza sub p.
1.a) va dichiarata infondata. Parimenti deve essere rigettata la successiva doglianza di cui al punto p.
1.b). Se è vero che l'art. 570 c.p.p., attribuisce il potere di impugnazione al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, è peraltro evidente che la disposizione vada coordinata con quelle ordinamentali in base alle quali entrambi i titolari agiscono per il tramite dei propri sostituti, secondo schemi organizzativi e deleghe interne propri dell'ufficio del Pubblico Ministero. Tale considerazione trova indiretta conferma anche dalla lettura dell'art. 570 c.p., comma 2, ove è previsto che proprio il rappresentante della Pubblica accusa che ha formulato le conclusioni in udienza possa proporre eventuale impugnazione avverso la decisione del giudice del merito;
la norma anche in questo caso non contempla preclusioni all'esercizio del potere/dovere di impugnazione del Pubblico Ministero, connesse al tenore della formulazione delle conclusioni proposte in udienza. Pertanto il primo motivo va rigettato.
p. 2.) Con il secondo motivo la difesa dello imputato lamenta che la Corte territoriale, in riferimento al delitto di cui all'art. 474 c.p., si sia limitata ad affermare "... gli elementi emersi dal dibattimento, provano la integrazione della fattispecie dell'art. 474 c.p.. Fattispecie residuale che sanziona la mera detenzione per la vendita o messa in circolazione dei prodotti con marchio contraffatti...", dolendosi altresì della discrasia emergente tra la motivazione della decisione (ove si afferma la penale responsabilità per il delitto di cui al capo "G" - violazione dell'art. 474 c.p.) e il dispositivo (ove è pronunciata la condanna per il capo H - ricettazione, con conferma della assoluzione per il reato di cui all'art. 474 c.p.), nonché per la inspiegabile (ed immotivata) entità della pena irrogata (anni uno, mesi quattro di reclusione) che si colloca nella fascia più alta del trattamento sanzionatorio. La prima parte della censura è fondata e va accolta.
L'art. 474 c.p., sanzione una serie di condotte connesse al possesso di prodotti con segni distintivi e marchi contraffatti, elencando le ipotesi di: a) introduzione nel territorio dello Stato con la finalità di commercio;
b) la detenzione per la vendita;
c) la vendita;
d) la messa comunque in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali. La norma pertanto distingue, elevandole a rango di pari rilevanza penale, tanto la ipotesi dell'atto della vendita (o messa in circolazione) quanto quello della semplice detenzione che sia finalizzata alla realizzazione di una successiva vendita. Trattasi di un caso ove l'interesse giuridico protetto dalla norma, viene tutelato in via anticipata. Ciò nondimeno, attesa la lettera della disposizione, per l'affermazione della penale responsabilità per il solo possesso di prodotti con marchi contraffatti, occorre che sia provato la fine della vendite. Trattasi di circostanza di fatto che può essere provato sulla base dei più disparati indizi, liberamente apprezzabili dal giudice di merito, purché essi siano univocamente conducenti alla conclusione che il possesso sanzionato dall'art. 474 c.p., sia univocamente diretto alla attività del successivo commercio o messa in circolazione del corpo del reato. Il punto pertanto deve essere oggetto di specifica e puntuale motivazione. Nel caso in esame, la decisione della Corte territoriale difetta di motivazione specifica, perché non sono indicati i concreti indizi, deponenti nel senso della dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 474 c.p.; la Corte territoriale si limita ad affermare che "....gli elementi emersi dal dibattimento provano l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 474 c.p. ..." senza peraltro fornire una specifica e puntuale indicazione degli stessi, pur doverosa a fronte della diversa conclusione cui era pervenuto il giudice di primo grado (v, in tal senso Cass. Sez. 6^ 1.3.1999 n. 6839 in Ced Cass. Rv 214307 e da ultimo Cass. Sez. 6^ 7.4.2011 n. 26810 in Ced Cass. Rv 250470). In accoglimento del presente motivo di ricorso, la decisione va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. La decisione assunta rende del tutto superflua la trattazione degli ulteriori motivi proposti dalla difesa (trattamento sanzionatorie concessione della sospensione condizionale della pena e applicazione dello indulto) siccome direttamente dipendenti dalla soluzione di merito che dovrà essere adottata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012