Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
La causa di giustificazione prevista dall'art. 17, comma settimo, della legge 3 agosto 2007, n. 124, relativa alle attività compiute dai soggetti che agiscono in concorso con i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, è applicabile anche a fatti precedenti all'entrata in vigore della disposizione, in applicazione del principio di cui all' art. 2, comma secondo, cod.pen.
Commentari • 3
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Analisi critica dell'art. 31 del D.L. 48/2025 alla luce del diritto costituzionale e penale Il presente contributo analizza criticamente l'art. 31 del D. L. 48/2025, che amplia le garanzie funzionali riconosciute agli operatori dei servizi segreti italiani, includendo nuove fattispecie di reato. Attraverso una ricostruzione sistematica dell'evoluzione normativa e un confronto con altri ordinamenti europei, si valutano i rischi e le implicazioni costituzionali derivanti dall'estensione dell'area di non punibilità, alla luce del principio di legalità penale e del necessario controllo democratico sulle attività dell'intelligence. L'articolo conclude con proposte di bilanciamento tra …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 673) Il fatto Il Tribunale di Cuneo, in composizione collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per ottenere la revoca di una sentenza di condanna. Sosteneva il condannato che, alla luce della riforma della scriminante della legittima difesa delineata dalla l. n. 36/2019 e dell'ampliamento del suo ambito applicativo, il fatto delittuoso, come accertato in giudizi,o avrebbe dovuto essere posto nel nulla mediante il ricorso allo strumento processuale previsto dall'art. 673 cod. proc. pen. dovendo considerarsi …
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Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida ponendosi volontariamente in una situazione di inevitabile pericolo per la propria incolumità, fronteggiabile solo con l'aggressione altrui. Il requisito della proporzione tra offesa e difesa viene meno quando emerga il conflitto fra beni eterogenei e la consistenza dell'interesse leso (la vita della persona) sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso (l'integrità della proprietà del fondo e dell'allevamento o anche la mera integrità fisica), e il danno inflitto con l'azione difensiva, vale a dire la morte del ritenuto offensore, abbia un'intensità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2014, n. 38356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38356 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 12/06/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1015
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 2192/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
TR TO N. IL 28/10/1950;
avverso la sentenza n. 121/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/05/2013;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale. Udito il difensore Avv. SACCONE EP che si riporta alle conclusioni del P.G. e si rimette alla Corte.
RITENUTO IN FATTO
1. IG ED è stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p., del Gup presso il Tribunale di Messina del 7 marzo 2008
(irrevocabile il 21 aprile 2008) alla pena di anni tre di reclusione e 800 euro di multa, per violazione degli artt. 110 e 81 cpv c.p. e L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, per avere, in concorso con NA EP e UC RA, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico 20 candelotti (pari a circa 50 chili) di materiale esplosivo noto con il nome di gelatina 1 - 2, in epoca compresa fra il 22 febbraio 2005 ed il 14 marzo 2005.
Con la sentenza il 12 maggio 2010 (irrevocabile il 18 maggio 2011), a conferma della condanna in primo grado emessa a seguito di rito abbreviato, la Corte d'Appello di Messina ha condannato IG ED alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., dal 25 marzo 2003 al 16 ottobre 2006.
2. A seguito di giudizio di revisione, con sentenza del 28 maggio 2013, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha revocato le suddette sentenze del Gup e della Corte d'Appello di Messina assolvendo IG ED dai reati ascrittigli perché i fatti non costituiscono reato.
Dopo avere ricostruito l'excursus del procedimento snodatosi dalla richiesta di revisione avanzata dalla difesa del IG, le richieste e le attività istruttorie svolte sino alla pronuncia della sentenza, la Corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, come - diversamente da quanto dedotto dal Procuratore Generale -non sia di ostacolo alla ammissibilità della richiesta di revisione la circostanza che una delle due sentenze sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., essendo espressamente prevista all'art. 629 del codice di rito la revisione di tale tipologia di sentenza. Nel merito, la Corte ha rimarcato che, sebbene ci si trovi in presenza di due distinte pronunce giurisdizionali definitive, la vicenda oggetto dei processi rimane unitaria, atteso che l'episodio per il quale IG è stato condannato per la violazione della legge sulle armi è stato ritenuto fondamentale ai fini del ritenuto concorso esterno nel cosiddetto gruppo Mistretta della più ampia associazione di stampo mafioso contestata al medesimo. La Corte territoriale ha quindi evidenziato come, sulla scorta delle prove testimoniali e documentali raccolte, si possa ritenere provato che IG, all'epoca dei fatti, avesse in corso una collaborazione con il SISMI autorizzata ai massimi livelli direttivi del servizio e che, dunque, egli avesse operato sotto la supervisione della Polizia Giudiziaria, della D.N.A. e della Procura Distrettuale Antimafia di Catania anche in occasione della vicenda sfociata nel sequestro dell'esplosivo oggetto della sentenza del 7 maggio 2008. La Corte d'appello ha poi dato atto, da un lato, del fatto che, dalla documentazione acquisita attraverso i Servizi, emergono i tentativi compiuti dal SISMI per far emergere nel processo la particolare veste del IG, tentativi falliti per la difficoltà di individuare un interlocutore istituzionale a seguito del contrasto intervenuto fra la Procura della Repubblica di Catania e la Procura della Repubblica di Messina;
dall'altro lato, che IG si era astenuto dal proporre una linea difensiva realmente esplicativa del suo ruolo di collaboratore del SISMI, in ossequio al codice comportamentale proprio di collaboratore del Servizio stesso. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto che, con riguardo ad entrambi i reati contestati, sia insussistente l'elemento soggettivo e che, quanto alla detenzione e trasporto di esplosivo, sia inoltre ravvisabile la speciale scriminante prevista dalla L. n. 124 del 2007, art. 17, comma 7, sussistendo le "particolari condizioni di fatto" e le "eccezionali necessità", finalizzate a consentire il sequestro di una considerevole quantità di esplosivo, il requisito della "indispensabilità" per la buona riuscita dell'operazione della collaborazione prestata nonché le autorizzazioni, richieste dall'art. 18 stessa legge, non solo dei massimi livelli del SISMI, ma anche della P.G., della D.N.A. e della Procura Distrettuale Antimafia di Catania. La Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente la scriminante trattandosi di disciplina sopravvenuta più favorevole rispetto al tempus commissi delicti, in ossequio al disposto dell'art. 2 c.p.. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 190 c.p.p. e segg. e artt. 194 c.p.p. e segg., con riguardo all'ordinanza del 12 marzo 2013, con la quale la Corte aveva rigettato la richiesta di assumere la testimonianza del GG dei Carabinieri Mambor, comandante pro tempore del R.O.S. di Messina che aveva, su delega di quella D.d.A. curato l'attività d'indagine relativa al procedimento c.d. Montagna, testimonianza utile allo scopo di verificare il contributo conoscitivo apportato dal Colonnello G.R. e non soltanto, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello, al fine di acquisire notizie sul solo tema del "rapporto del IG con i Servizi Segreti".
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con riguardo alla formula assolutoria prescelta dalla Corte laddove ha assolto IG per difetto dell'elemento soggettivo e non, come anche ventilato dalla difesa, in forza della scriminante di cui all'art. 51 c.p.. Evidenzia, inoltre, il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto verificare, da un lato, l'eventuale applicabilità alla fattispecie della L. n. 801 del 1977 vigente al tempo del fatto, che non prevedeva alcuna causa di giustificazione;
dall'altro lato, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione retroattiva della L. n. 124 del 2007. Lamenta infine il ricorrente che la motivazione della Corte è illogica nella parte in cui ha ritenuto insussistente il dolo del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, laddove, viste l'esperienza e la posizione di IG in seno all'ambiente criminale nonché le modalità e circostanze dei fatti, è da escludere l'assenza di coscienza e volontà della condotta.
3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. Saccone EP, nell'interesse di IG, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo di ricorso avente ad oggetto l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello all'udienza del 12 marzo 2013 - con la quale la Corte ha rigettato la richiesta di sentire il teste Mambor GG del R.O.S. dei Carabinieri -, deve essere ricordato che, come affermato da questa Corte, nel giudizio di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta.
D'altra parte, la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorché la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Cass. Sez. 3^, n. 20467 del 04/04/2007, Candotti, Rv. 236673).
1.2. Orbene, la Corte territoriale ha ben argomentato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico giuridici, il rigetto della richiesta di esame testimoniale del Mambor GG, in quanto ritenuta non indispensabile ai fini della decisione del processo.
Al riguardo, non può del resto sottacersi come il citato teste non avesse mai intrattenuto rapporti diretti con GL - acquisendo informazioni de relato da G.R. in merito all'attività di infiltrazione svolta dall'imputato - e come le dichiarazioni rese da G.R., ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri e funzionario del SISMI, con il quale IG era appunto in stretta relazione collaborativa, abbiano trovato ampia conferma nella documentazione acquisita presso i Servizi dai giudici di merito, come bene esposto nelle pagine 15 e seguenti della sentenza impugnata. La decisione assunta dalla Corte territoriale nel senso di ritenere la testimonianza del Mambor GG non indispensabile per la decisione, risulta dunque coerente con le risultanze probatorie e con le esigenze di accertamento di merito e conforme alle regole processuali vigenti in materia.
2. Manifestamente inammissibile per carenza d'interesse è il secondo motivo di ricorso.
2.1. A prescindere dalla correttezza o meno della formula prescelta dalla Corte territoriale per assolvere IG dai reati oggetto delle due condanne sottoposte a revisione, difetta qualunque interesse della parte pubblica a che sia modificata la formula assolutoria prescelta. E ciò sotto due aspetti. In primo luogo, perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, di tal che l'impugnazione del P.M. che tenda soltanto al mutamento della formula conclusiva della sentenza non può ritenersi rappresentativa di un interesse giuridicamente rilevante (di recente Cass. Sez. 6^, n. 49852 del 05/12/2012, Pg in proc. Fioravanti, Rv. 253692). In secondo luogo, perché la Corte territoriale ha assolto IG ED dai reati ascrittigli "perché i fatti non costituiscono reato", senza specificare se il proscioglimento sia correlato al difetto dell'elemento soggettivo - in relazione ad entrambe le fattispecie - ovvero all'operare - quanto al solo reato di detenzione di esplosivo - della causa scriminante di cui alla L. n. 124 del 2007, art. 17, comma 7, richiamata nelle pagine 23 e seguenti della sentenza.
Ed invero, come ha chiarito questa Corte a Sezioni Unite, l'accertamento dell'esistenza di una causa di giustificazione determina l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", e non con quella "perché il fatto non sussiste" (Cass. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, P.C. in proc. Guerra, Rv. 240814). Ne consegue che, dal dispositivo del provvedimento impugnato, non è dato di evincere che il giudice d'appello abbia inteso assolvere IG dalla detenzione di esplosivo per difetto dell'elemento soggettivo (come sostiene il ricorrente) e non piuttosto (o anche) per l'operatività della suddetta causa di giustificazione, giusta l'identità della formula conclusiva in entrambi i casi.
2.2. D'altra parte, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile nel caso di specie la causa di giustificazione di cui alla L. n. 124 del 2007, art. 17, comma 7, seppure introdotta nell'ordinamento in un momento successivo alla commissione dei fatti (mentre la legge n. 801/1977, vigente all'epoca, non ne prevedeva alcuna).
Da un lato, ricorrono i presupposti della causa di giustificazione in parola, trattandosi di persona non addetta ai servizi di informazione per la sicurezza, la quale ha posto in essere condotte previste dalla legge come reato, operando in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, a seguito di rituale autorizzazione degli organi competenti, per il perseguimento di indispensabili finalità istituzionali di tali servizi. Dall'altro lato, il principio di cui all'art. 2 c.p., comma 2, trova pacificamente applicazione anche con riguardo alle cause scriminanti, in quanto direttamente incidenti sulla struttura essenziale del reato e sulla sua punibilità, facendone venir meno il disvalore e, quindi, l'illiceità penale della condotta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014