Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2007, n. 39052
CASS
Sentenza 9 ottobre 2007

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 che esclude la retroattività della sopravvenuta più favorevole disciplina della prescrizione nel giudizio di rinvio, considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 - dichiarando l'illegittimità dell'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente ai "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" - ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l'esclusione dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione in tutti i giudizi di impugnazione, incluso il giudizio di rinvio, che non consiste nella semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a se stante, condizionata dalla pronuncia della Corte di cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2007, n. 39052
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39052
    Data del deposito : 9 ottobre 2007

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