Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 21 86 021 86 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR ASSA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2267/0 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO 1 Consigliere Cron.5222 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud.20/09/01 Dott. Camilla DI IASI Rel. Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN (in qualità di erede della madre TA ROSA), elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BOSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3501 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 11458/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 01/09/00 R.G.N. 14074/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/09/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udite le conclusioni del P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO, che si riportano agli scritti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore FRAZZINI, che ha conclusoGenerale Dott. ORAZIO chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenti pronunce di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino rigettava l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto della pensionata RO SP alla liquidazione della pensione dalla predetta goduta mediante applicazione del coefficiente 1,5 per il periodo di lavoro dipendente soggetto al versamento del premio supplementare inerente al rischio di asbestosi, secondo il disposto dell'art. 13 1. n. 257 del 1982. La corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale, rilevato che il beneficio previsto a favore dei lavoratori del settore dell'amianto non è applicabile a chi, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1982, fosse titolare di pensione di anzianità o vecchiaia, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda avanzata in primo grado dalla pensionata. Avverso la sentenza della Corte di cassazione ha proposto ricorso per revocazione, successivamente illustrato con memoria, NA RO, in qualità di erede di RO SP, 3 deceduta nelle more del giudizio;
nessun si è costituito per l'Inps. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso la RO chiede la revocazione della sentenza impugnata sostenendo che la stessa è affetta da un errore di fatto risultante dagli atti, in quanto fondata sul presupposto che il pensionato agente in giudizio fosse titolare di pensione di anzianità o di vecchiaia, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risultava dedotto il godimento di una pensione di invalidità. La censura è fondata. Invero, la Corte di cassazione, dopo aver affermato il principio che il beneficio richiesto non spettava a coloro che al momento dell'entrata in vigore della 1. n. 257 del 1992 godevano di pensione di anzianità o di vecchiaia, ha deciso nel merito, rigettando la domanda della pensionata, sul presupposto che la medesima godesse, appunto, di pensione di anzianità o di vecchiaia, presupposto erroneo, dal momento che effettivamente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta dedotto il godimento di una pensione di invalidità. L'errore riscontrato presenta tutte le caratteristiche dell'errore revocatorio 4 c.p.c., in quantodisciplinato dall'art. 395 n. emerge dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
è frutto di un'errata percezione di quanto risultante dagli atti e non di una errata valutazione, è, infine, errore che cade su di un atto "interno", ossia su di un atto che la Corte doveva esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, dal momento che, quando decide nel merito, il giudice di legittimità si sull'originaria domanda avanzata in pronuncia deve pertanto esaminare l'atto giudizio introduttivo del giudizio di primo grado che quell'originaria domanda contiene. La sentenza impugnata deve pertanto essere revocata. Passando ora all'esame del ricorso col quale l'Inps, censurando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto del pensionato ai benefici previsti dalla 1. n. 257 del 1992, ha sostenuto che tali benefici spettano esclusivamente ai lavoratori che si trovavano in attività al momento dell'entrata in vigore della citata legge, questo 5 collegio ritiene di dover aderire all'orientamento già più volte espresso dal giudice di legittimità, secondo il quale la maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici prevista per i lavoratori del settore dell'amianto dall'art. 13 1 n. 257 cit., essendo intesa a facilitare il conseguimento della pensione di anzianità о di vecchiaia, non è applicabile a coloro che al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge già godevano di pensioni del tipo suddetto, mentre è applicabile ai titolari di pensione o di assegno di invalidità, posto che le suddette prestazioni non precludono lo svolgimento di attività lavorativa e che, pertanto, anche per i titolari di prestazioni di invalidità sussiste l'esigenza di incrementare l'anzianità lavorativa per anticipare il conseguimento delle prestazioni di vecchiaia (in tal senso V. da ultimo Cass. sez.
1. n. 5764 del 2001 RV 546073 e in precedenza, tra numerose altre, sez.
1. n. 1976 del 2001 RV 543792 e sez.
1. n. 6620 del 1998 RV 517015). Poiché dall'esame della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione proposto dall'Inps non risulta il tipo di pensione in godimento, ma nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (esaminato da questo giudice ai fini del giudizio revocatorio) risulta allegato il godimento di una pensione di invalidità, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che, sulla base del principio di diritto sopraesposto, provvederà a decidere, preventivamente accertando il fondamento della suddetta allegazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Revoca la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino, cassa quest'ultima e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Genova. Roma 20.9.2001. er il Presidente: Il Cons. estens ref IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria I D A 34 FEB. 2002 , 0 S O S 1 Oggi, 3 L . A L 3 IL CANCELLIER T T 5 O , R B A . A S I ' N E L D P L S 3 E A I 7 T D - I O N Z E IN S I 8 G O - S P 1 O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S A I G E E L D L R E O D