Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9546
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Sentenza 1 luglio 2002

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L'art. 157, terzo comma cod. proc. civ., secondo cui "la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa", pone un principio d'ordine generale applicabile non solo in presenza di una nullità ma in ogni caso in cui all'inosservanza di un precetto d'ordine processuale sia collegata una sanzione; pertanto, la parte che, in una controversia agraria, omettendo di chiedere tempestivamente l'esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione e depositando la memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale senza il rispetto dei termini di cui all'art. 46 della legge N. 203/1982, dia causa all'improponibilità della domanda riconvenzionale non può dolersi che il giudice abbia ritenuto proponibile la domanda stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9546
    Data del deposito : 1 luglio 2002

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