Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 157, terzo comma cod. proc. civ., secondo cui "la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa", pone un principio d'ordine generale applicabile non solo in presenza di una nullità ma in ogni caso in cui all'inosservanza di un precetto d'ordine processuale sia collegata una sanzione; pertanto, la parte che, in una controversia agraria, omettendo di chiedere tempestivamente l'esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione e depositando la memoria difensiva contenente una domanda riconvenzionale senza il rispetto dei termini di cui all'art. 46 della legge N. 203/1982, dia causa all'improponibilità della domanda riconvenzionale non può dolersi che il giudice abbia ritenuto proponibile la domanda stessa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9546 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
3 I 0 A 1 3 D S . , 5 S M T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E IN NOME D09 54 6/ 02 7 I E - P S D D 3 - I I REPUBBL A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A I G M D A G I E E , O A L O T Oggetto D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R I E A T P T S L I I Tentativo L N G B E E E conciliaziɔ SEZIONE TERZA CIVILE S D O R E domandanda riconv _ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: mall Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N.18975/99 Dott. Ugo FAVARA 20223/99 Consigliere Cron.Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 25603 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 08/01/02 ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso (n. 18975/99 R.G.) proposto da: D'LO CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana n. 10, presso l'avv. Sciumè, difeso dall'avv. Anito Ciaramella, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'LO IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Antomoro, presso GE ST, difeso dagli avvocati Alessandro TINTO e Alfonso TINTO, giusta dele- ga in atti;
controricorrente nonché sul ricorso (n. 20223/99 R.G.) proposto da: 16 1 D'LO CO, elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana n. 10, presso l'avv. Sciumè, difeso dall'avv. Anito Ciaramella, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'LO IA intimata avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 1767/99 del 23 giugno - 14 luglio 1999 (R.G. 2128/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Mario D Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Tinto per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chie- dendo il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 17 marzo 1994 D'LO IA, premesso di essere proprietaria di un fondo in comune di Succi- VO, località Terranova, condotto in affitto sin dalla annata agraria 1958 59 da D'LO CO chiedeva- che il tribunale di S. IA Capua Vetere, sezione spe- cializzata agraria, in contraddittorio con D'LO Ni- cola dichiarasse cessato il contratto inter partes con 2 condanna del convenuto al rilascio del fondo entro il 6 maggio 1996. Con sentenza 4 - 22 giugno 1998 l'adita sezione di- chiarava cessato il contratto inter partes alla data del 6 maggio 1996 con condanna del convenuto al rila- scio del fondo. Gravata tale pronunzia dal soccombente la corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, con 14 luglio 1999 rigettava l'appel-sentenza 23 giugno - lo, compensate tra le parti, le spese di lite.. Osservavano quei giudici che dalle testimonianze raccolte in corso di causa era emerso che D'LO Ni- cola coltivava il fondo oggetto di controversia non da prima della seconda guerra mondiale, ma solo dal 1951 - 1952, per cui esattamente i primi giudici avevano rite- nuto cessato il rapporto al 6 maggio 1996. Quanto, ancora, alla domanda per miglioramenti, proposta dal D'LO, esattamente osservava la corte la stessa era stata rigettata dai primi giudici, non essendo stata data alcuna dimostrazione che il proprie- tario avesse dato il proprio consenso all'esecuzione dei miglioramenti stessi. Per la cassazione di tale pronunzia non notificata, ha proposto due distinti ricorsi D'LO CO, affi- dati a 5 motivi, un primo notificato il 28 settembre 3 1999 (18975/99 R.G.), il secondo il 5 novembre 1999 (20223/99 R.G.). Resiste, al primo di tali ricorsi, con controricor- so D'LO IA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Premesso quanto sopra il ricorso in rubrica al n. 18975/99 R.G. deve essere dichiarato improcedibile. Lo stesso, infatti, notificato a controparte in da- ta 28 settembre 1999, è stato depositato nella cancel- leria di questa Corte esclusivamente il 26 ottobre 1999 e, pertanto, ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.
3. Quanto al ricorso in rubrica al n. 20223/99 R.G., con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 4 e 39 della legge n. 203 del 1982, non- ché insufficiente, illogica, contraddittoria motivazio- ne in ordine a punti decisivi della controversia con riferimento agli artt. 360 nn. 3 e 5 del c.p.c.» censu- ra la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di affitto inter partes fosse sorto tra le parti nel corso dell'annata agraria 1951 - 52. 4 Si osserva, infatti: a) dall'istruttoria dibattimentale è emerso incon- testatamente che il rapporto agrario, per cui è causa, si instaurò prima dell'annata agraria 1939 - 40; b) i giudici di appello, per giustificare la rife- rita conclusione [inizio del rapporto nel corso della annata agraria 1951 - 52] hanno privilegiato alcune circostanze, piuttosto che altre, trascurando di consi- derare che i testi indotti da D'LO IA sono lega- ti alla stessa «da vincoli di parentela perché consuo- ceri», per cui immotivamente e ingiustamente i detti giudici hanno attribuito «alla loro deposizione effica- cia di piena prova, con palese violazione di legge»>; c) il fondo oggetto di causa è stato coltivato da esso D'LO sin da ragazzo, prima insieme alla madre e, poi, all'incirca dal 1940 da solo: esso concludente provvedeva a pagare direttamente il canone in natura, canapa, al proprietario dell'epoca, con esclusione del- la madre.
4. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 4. 1. Quanto, in primis, all'assunto secondo cui come testualmente si precisa a p. 5 del ricorso dall'istruttoria dibattimentale è emerso incontestata- mente che il rapporto agrario, per cui è causa, si in- 5 staurò prima dell'annata agraria 1939 40» la circo- stanza è, per più versi inconferente, al fine del deci- dere. L'affermazione si risolve - infatti w in una sog- gettiva valutazione da parte del ricorrente delle ri- sultanze di causa, diversa da quella fatta propria dai giudici del merito e, pertanto, irrilevante al fine del decidere e non sufficiente a giustificare ex se la cas- sazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, ove si ritenga che in realtà parte ricorrente ha inteso denunziare un travisamento dei fatti di cau- sa, da parte del giudice a quo [il quale è pervenuto ad affermare la nascita del rapporto agrario nel corso dell'annata agraria 1951 - 52 in insanabile contrasto con le richiamate risultanze] si osserva che il motivo è inammissibile. Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita - ovvero fondato sull'afferma- dalla sentenza impugnata zione che il giudice del merito abbia erroneamente pre- supposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa - è inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei 6 fatti, contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1195; Cass. 2 agosto 2000, n. 10122). Deve ribadirsi, in particolare, al riguardo, che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (Cass. 27 marzo 1999, n. 2932, nonché Cass. 28 novembre 1998, n. 12089). 4. 2. Quanto, al secondo profilo di censura a prescindere dalla circostanza che la questione non ri- sulta in alcun modo affrontata nella sentenza di secon- do grado e, non indicando il ricorrente in quale occa- sione, nel corso dei precedenti gradi, abbia prospetta- to il problema, la deduzione appare manifestamente inammissibile, perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 29 novembre 1999, n. 13313) - si osserva, in limine, che la parentela «è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite>> (così, in particolare, art. 74 c.c.). 7 È palese, pertanto, che non esiste alcun rapporto di parentela tra D'LO IA e i testi da questa in- dicati (LA CO e OR) solo perché con- suoceri». Né, ancora, al riguardo, può affermarsi che tra la D'LO e i predetti testi esista un rapporto di affi- nità, certo giusta la testuale previsione di cui all'art. 77, comma 1, C.C. che l'affinità è il vinco- lo tra un coniuge e i parenti dell'altro, mentre nella specie pur se esiste un siffatto rapporto tra il figlio (o la figlia) di D'LO IA e i predetti testi, certamente lo stesso non è prospettabile tra la D'LO e i più volte richiamati LA e OR (cfr., in giurisprudenza, nel senso che a norma del- l'art. 78 c.C., non sussiste vincolo di parentela né di affinità tra i parenti di un coniuge ed i parenti del- l'altro coniuge secondo il brocardo inter consanguineos viriet uxoris nulla affinitas, T.A.R. Veneto 22 aprile 1982, n. 316). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, concludendo sul punto, non può tacersi, da una parte, che l'art. 247 c.p.c. [comunque non applicabile nella specie, in forza delle considerazioni svolte sopra] è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 23 luglio 1974, n. 248, dall'altra, in conformità 8 a una giurisprudenza più che consolidata di questa Cor- te, da cui prescinde totalmente parte ricorrente, che il giudizio sulla capacità a testimoniare ai sensi del- l'art. 246 c.p.c. è rimesso al giudice del merito come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni ed è insindacabile in sede di legit- timità (cfr. Cass. 7 dicembre 2000, n. 15526; Cass. 17 maggio 2000, n. 6368, specie in motivazione;
Cass. 3 marzo 2000, n. 2404). 4. 3. In merito, infine, al principio di diritto, in molteplici occasioni affermato da questa Corte rego- latrice e secondo cui, in particolare, al fine di sta- bilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, ossia al mo- mento in cui il conduttore si è in concreto installato sul fondo, con correlativa perdita di disponibilità di questo da parte del concedente, indipendentemente dalla circostanza che, dopo la stipulazione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzial- mente modificativi per quanto attiene all'estensione del fondo, o che siano intervenute delle novazioni sog- gettive del rapporto stesso per subentro di discendenti (cfr., ad esempio, Cass. 15 febbraio 1996, n. 1162), in alcun modo lo stesso risulta violato, o disatteso dalla pronunzia impugnata. Questa, in particolare ha accertato, che sino all'anno 1951 52 il fondo per cui è controversia era coltivato dalla famiglia LA e che solo a segui- to del suo acquisto da parte di DI DI DE [madre e dante causa delle parti ora in lite] quest'ultima si insediò con il fondo unitamente ai propri figli D'LO IA e CO. Pacifico quanto sopra, certo che solo nel 1951 52 ha avuto inizio il rapporto di conduzione del fondo per cui è controversia da parte dell'attuale ricorrente (unitamente alla madre) è palese la non pertinenza, al fine del decidere, del principio di diritto sopra ri- cordato e enunciato da Cass. 15 febbraio 1996, n. 1162, nonché in molte altre fattispecie analoghe, ma total- mente diverse, rispetto a quella ora in esame.
5. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando «omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica mo- tivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 252» evidenzia che [contrariamente da quanto riferito dai testi escussi e ritenuto dai giudici del merito] i LA non con- ducevano il fondo oggetto di controversia ma altro, da 10 cui la inattendibilità dei testi e in particolare di OR VA, consuocero di D'LO IA.
6. Al pari del precedente il motivo è manifestamen- te infondato. A prescindere dalla novità della questione (che, come osservato sopra non risulta affrontata nella sen- tenza gravata e il ricorrente non denunzia l'omesso esame, da parte della corte del merito, di uno specifi- co motivo di censura svolto al riguardo) si osserva che a norma dell'art. 246 c.p.c. non possono essere assunte come testimone le persone aventi nella causa un inte- resse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Pacifico quanto sopra si osserva che in alcun modo parte ricorrente illustra quale sia l'interesse, con- creto e attuale (come tale rilevante ex art. 100 c.p.c., cfr. Cass. 28 marzo 1997, n. 2780, specie in motivazione, nonché Cass. 13 marzo 1990, n. 2034), che avrebbe potuto legittimare, ai sensi degli artt. 100 e l'intervento nel presente giudizio del predettoSS., OR. Né, infine, può assumersi che detto testo è inat- tendibile solo perché, a soggettivo giudizio del ricor- rente (che in alcun modo ha illustrato o documentato, nelle sedi opportune, tale sua affermazione), lo stesso 11 ha reso una dichiarazione non vera (in realtà, una di- chiarazione in contrasto con gli assunti fatti valere in giudizio dal ricorrente).
7. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, an- violazione e falsa applicazione dell'art. 46 cora, della legge n. 203 del 1982 con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso, insufficiente esame e contraddittoria e illogica motivazione con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.». Il ricorrente censura, in particolare, la sentenza di merito nella parte in cui questa ha esaminato, nel merito, rigettandola, la domanda riconvenzionale spie- gata da esso ricorrente, volta a ottenere la indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo. Una tale statuizione, evidenzia il ricorrente, erronea atteso che i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare che al momento della costituzione in giudizio, in primo grado, di esso concludente non era stato ancora definito il tentativo di conciliazione ex art. 46 della 1. 3 maggio 1982, n. 203 né era tra- scorso il termine di sessanta giorni previsto dalla me- desima disposizione, atteso che l'affittuario, nel caso concreto si era costituito in giudizio tempestivamente per l'udienza del 1° dicembre 1994, ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 416 e 418 c.p.c., mentre il 12 tentativo di conciliazione era stato definito solo suc- cessivamente, in data 30 novembre 1994. 8. Al pari dei precedenti, il motivo non può trova- re accoglimento. Come noto, in tema di «nullità degli atti proces- suali» il vigente ordinamento si ispira alla regola che «la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa» (art. 157, comma 3, c.p.c.). Tale disposizione costituisce principio d'ordine generale del vigente ordinamento, palesemente applica- bile non solo in presenza di una nullità»> in senso stretto, allorché cioè, per l'inosservanza di una certa «forma» la norma positiva commini expressis verbis la nullità» di un certo atto, ma tutte le volte in cui la inosservanza di un precetto, d'ordine processuale, sia, comunque, sanzionato dalla norma positiva (come nella ipotesi una certa condotta precluda al giudice l'esame nel merito, di una domanda o di una eccezione di par- te). Al riguardo, questa Corte ha ritenuto, pertanto ad esempio- che l'attore non può dolersi del fatto che il giudice, prima di dichiarare la contumacia del con- venuto non abbia indagato sulla eventuale sussistenza di vizi della citazione, o della sua notificazione, in quanto tali vizi non possono essere comunque opposti 13 dall'attore, quale parte che vi ha dato causa (Cass. 12 marzo 1976, n. 866). Analogamente, in altre occasioni, sempre nella stessa ottica, si è affermato sia che la nullità deri- vante dalla mancata osservanza del nuovo rito del lavo- ro, in una controversia relativa ad uno dei rapporti indicati dall'art. 409 n. 2 c.p.c., non può essere fat- ta valere da colui che alla stessa nullità abbia dato causa, iniziando il giudizio, dopo l'entrata in vigore della 1. 11 agosto 1973 n. 533, con il rito previsto dalla legislazione precedente (Cass. 3 novembre 1982, n. 5783), sia che la parte, che abbia chiesto la trat- tazione della causa dinanzi alla commissione tributaria centrale, dopo l'entrata in vigore del d.lg. 31 dicem- bre 1992 n. 546, non può opporre l'estinzione del pro- cesso, in relazione alle disposizioni dell'art. 75 di detta normativa, sotto il profilo della tardività della propria istanza rispetto al termine all'uopo assegnato, dato che, anche nel rito tributario, l'invalidità del- l'atto processuale non è deducibile da chi l'abbia pro- vocata (Cass. 20 settembre 1997, n. 9336. Sempre in te- ma, per il rilievo che in caso di mancata integrazione del contraddittorio, questa non può essere dedotta dal- la parte che abbia omesso la notifica dell'atto di im- 14 pugnazione al proprio litisconsorte, Cass. 12 dicembre 1997, n. 12608). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie la circostanza che la memoria difensiva presentata da D'LO CO e contenente la spiegata riconvenziona- le sia stata depositata in cancelleria del giudice di primo grado senza il rispetto dei termini previsti (successivamentedall'art. 46 legge n. 203 del 1982 all'inutile svolgersi del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o decorsi, comunque, sessanta giorni dalla data in cui tale tentativo di conciliazione era stato chiesto) imputabile esclusivamente alla negligente condotta del- lo stesso D'LO CO. Questi, infatti, pur potendo chiedere all'IPA l'esperimento di un nuovo tentativo di conciliazione, sulla domanda riconvenzionale, in occasione del tenta- tivo di conciliazione esperito su istanza della conce- dente O, comunque, nella immediatezza della notifica del ricorso di controparte (depositato il 17 marzo 1994) ha inviato la comunicazione di cui all'art. 46, comma 1, 1. n. 203 del 1982 esclusivamente il 18 otto- bre 1994, così ponendosi nelle condizioni di non poter osservare il precetto in esame. 15 Avendo, conclusivamente, D'LO CO dato causa alla improponibilità della domanda riconvenzionale, dallo stesso proposta, è palese che lo stesso non pote- -va dolersi per la prima volta in grado di appello e alternativamente alla censura con la quale si criticava il rigetto, nel merito, della domanda proposta che i giudici di primo grado avessero ritenuto (come dallo stesso D'LO invocato in primo grado, nel corso del quale, lungi dal formulare alcuna eccezione in ordine alla proponibilità della propria domanda ha insistito per il suo accoglimento) proponibile la domanda stessa. - pro-Esattamente, pertanto, i giudici del merito venendo l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 46 legge n. 203 del 1982 da parte non legittimata a sollevare la questione spe- cifica, e dovendosi ritenere, per l'effetto, la ecce- -zione stessa tamquam non esset hanno esaminato esclu- sivamente l'altro profilo della censura formulata da D'LO CO, avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha rigettato la proposta domanda ri- convenzionale (evidenziando, con statuizione in alcun modo censurata in questa sede di legittimità da parte del soccombente D'LO CO, che una tale domanda non poteva trovare accoglimento non avendo l'appellante chiesto di provare che il proprietario aveva dato il 16 proprio consenso alla esecuzione dei miglioramenti re- clamati).
9. Con il quarto, e ultimo, motivo, il ricorrente, infine, denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 46, della 1. n. 203 del1982, con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficien- te, contraddittoria e illogica motivazione con riferi- mento all'art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Si osserva, infatti, che la domanda riconvenzionale proposta da esso concludente in primo grado - andava - dichiarata improponibile anche sotto altro profilo, ai sensi della pronunzia n. 3397 del 1994 di questa Supre- ma Corte. I giudici del merito - in particolare- si afferma, non hanno evidenziato la irritualità della comunicazio- ne inviata all'Ispettorato agrario da esso concludente. Nella stessa, infatti, invece di precisare con esattezza la domanda che esso concludente intendeva proporre in sede giudiziaria, era contenuta una espres- sione assolutamente generica («al fine di far valere i propri diritti e ragioni in via riconvenzionale all'udienza dell'1 dicembre 1994»), per cui solo in giudizio, e erroneamente, l'affittuario ha esplicitato l'oggetto della riconvenzionale. 10. La deduzione è inammissibile. 17 Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di le- gittimità possano essere prospettate questioni nuove nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass., 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione in altri ter- mini - devono investire, a pena d'inammissibilità, que- stioni che siano già comprese nel tema del decidere del r giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove ° nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass., 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione -giuridica che implichi un accertamento di fatto [nel- la specie: contenuto della comunicazione a suo tempo inviata all'Ispettorato agrario per sollecitare la com- parizione delle parti innanzi a questo per l'esperimento del tentativo di conciliazione] - non ri- sulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, 18 il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema della presunta non corrispondenza tra il contenuto della comunicazione inviata all'Ispet- torato dell'agricoltura e della riconvenzionale spiega- ta in giudizio È palese, pertanto come anticipato - che il moti- vo in esame che prospetta una tale problematica, non affrontata dalla sentenza gravata, né, in qualche modo, sollecitata in quel grado dall'attuale ricorrente, inammissibile. Il tutto, ovviamente, a prescindere sia dalla cir- costanza che nel caso concreto la controparte [unica tutelata dalla norma positiva con la previsione de qua] 19 non poteva non conoscere il contenuto della domanda ri- convenzionale spiegata in giudizio dall'attuale ricor- rente, atteso che questa era «anteriore» al tentativo di conciliazione innanzi all'IPA, e la stessa ha fatto acquiescenza alla violazione di legge ora denunziata dal soccombente, sia dal rilievo, ampiamente svolto in sede di esame del terzo motivo, che l'attuale ricorren- te, avendo dato causa, con il proprio comportamento (richiesta - come si invoca- del tentativo di concilia- zione in termini generici) all'irritualità di cui si discute - non può, a norma dell'art. 157, comma 3, c.p.c. ora invocare la propria condotta praeter o con- tra legem per dedurne la nullità della sentenza gravata, pronunziata sul presupposto della conformità a legge della sua condotta processuale. 11. Risultato infondato in ogni sua parte il ricor- so iscritto al n. 20223 R.G. in conclusione, come an- ticipato, deve rigettarsi. Parte ricorrente va condannata, infine, al pagamen- to delle spese di questo giudizio di legittimità in fa- vore di D'LO IA, liquidate come in dispositivo, quanto al ricorso iscritto al n. 18975/99 R.G., mentre nessun provvedimento relativamente alle spese deve es- sere adottato quanto al ricorso n. 20223/99, rispetto 20 al quale D'LO IA non ha svolto attività difensi- va.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara improcedibile il ricorso 18975/99 R.G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di que- sto giudizio di legittimità in favore di D'LO IA liquidate in € 12.124, oltre € 1.000,00 per onorari;
rigetta il ricorso 20223/99 R.G.; nulla sulle spe- in ordine a tale ricorso. ge, Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 8 gennaio 2002. I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T il Consigliere relatore ed estensore L T : R L , A N O ' uele flee A B S L 3 E L I P 7 E D - S D I 8 A - I N T 1 S I S G il Presidente 1 N O O E P S E A M I G D I A E G A , E O D O L T R E T I T T A IL CANCELLIERE C1 S R I L I N E L G D Dottsaa ria Aiello S E E E R O D Depositata in Cancelleria Oggi,1.07.02 IL CANCELLERE CI Dott.ssa IA Aiello I 12 21 1