Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 7550
CASS
Sentenza 26 gennaio 2011

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Ai fini della configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis cod. pen. è irrilevante la mancata identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si riferisce l'immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall'abusiva captazione delle immagini, ma chiunque, all'interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino. (Fattispecie in cui il dipendente di una struttura ospedaliera si era indebitamente procurato con il suo cellulare immagini attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli organi sessuali mentre facevano la doccia).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2011, n. 7550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7550
Data del deposito : 26 gennaio 2011

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