Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3273
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il difensore costituito nel giudizio "a quo", sia nel domicilio eletto sia nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà dell'impugnante di eseguire la notifica nell'uno o nell'altro dei luoghi indicati. Poiché l'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il grado successivo, la notificazione dell'atto di appello è nulla se eseguita al difensore della parte "in prime cure" in luogo diverso dal domicilio eletto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3273
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3273
    Data del deposito : 7 marzo 2001

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