Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il difensore costituito nel giudizio "a quo", sia nel domicilio eletto sia nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà dell'impugnante di eseguire la notifica nell'uno o nell'altro dei luoghi indicati. Poiché l'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il grado successivo, la notificazione dell'atto di appello è nulla se eseguita al difensore della parte "in prime cure" in luogo diverso dal domicilio eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2001, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR OR CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXI APRILE 61, presso l'avvocato MICHELE MICALISCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CE BARBAGALLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PA RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAVENNA 11, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA ROMANO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1088/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con l'assorbimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZI EB conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il marito RE CE RB, proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Acireale in data 24 novembre 1997, esponendo che il Presidente del Tribunale, nel corso del giudizio di separazione personale, aveva posto a carico dello stesso RB un assegno mensile di lire 500.000, quale contributo al mantenimento del figlio minore AE RE, affidato ad essa istante: poiché il marito non le aveva corrisposto detta somma nei mesi di agosto degli anni dal 1994 al 1997 (in cui il figlio era rimasto con lui), era stato notificato atto di precetto, opposto dal RB.
La EB, premesso che il giudice di pace di Acireale aveva accolto l'opposizione, chiedeva che il Tribunale revocasse o comunque dichiarasse nulla la sentenza impugnata.
Il RB non si costituiva ed il Tribunale adito, con sentenza del 23 aprile 1999, dichiarava la contumacia dell'appellato ed annullava la sentenza impugnata.
Rilevato che la EB non aveva inserito, tra i motivi di impugnazione, la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (peraltro, appena delineata e, comunque, smentita dalla documentazione in atti), il Tribunale osservava che, nel merito, l'appello era fondato, atteso che la misura dell'assegno posto a carico del genitore non affidatario viene determinata in funzione delle esigenze rapportate all'anno, di talché la somma mensilmente dovuta altro non è che una quota o rata dell'assegno annuale, con la conseguenza che l'obbligo di versare il contributo permane anche nei periodi in cui il figlio resti con il genitore non affidatario.
Per la cassazione di tale sentenza il RB ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Resiste la EB con controricorso.
MOTIVI DELIA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 330 c.p.c., nullità del giudizio e della sentenza, con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c., il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia dichiarato la sua contumacia, sebbene l'atto di citazione in appello fosse stato notificato all'avv. Cristoforo Filetti, quale procuratore domiciliatario, nello studio sito in Catania, via G. D'Annunzio n.55, mentre in primo grado il domicilio era stato eletto in Acireale, P.zza Duomo n.19, presso lo studio del predetto avv. Filetti.
La censura è fondata.
Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, risulta che nell'atto di opposizione a precetto il RB ha eletto domicilio in Acireale, P.zza Duomo n.19, presso lo studio dell'avv. Sen. Cristoforo Filetti: tale domicilio è riportato anche nell'intestazione della sentenza pronunciata dal giudice di pace. L'atto di appello, invece, è stato notificato all'avv. Filetti, quale procuratore domiciliatario, nel suo studio in Catania, via G. D'Annunzio n.55, ossia in luogo diverso da quello in cui era stato eletto domicilio in primo grado.
Non può essere condivisa la tesi dell'odierna resistente, secondo cui l'unico domicilio a lei noto era quello di Catania, eletto nella comparsa di costituzione del RB nel giudizio di pignoramento presso terzi, in quanto ella non ha mai avuto conoscenza del giudizio di opposizione a precetto, con la conseguenza che la notifica in questione sarebbe valida, essendo stata eseguita con uno dei criteri sussidiari previsti dall'art. 330 c.p.c., in difetto di notifica della sentenza di primo grado.
Per un verso, infatti, la tesi poggia su presupposto di cui la sentenza impugnata ha espressamente escluso la sussistenza, ossia che non le fosse stata regolarmente notificata la citazione per il giudizio di primo grado: il tribunale ha affermato, al riguardo, che trattasi di deduzione "sconfessata dalla documentazione agli atti (v. copia atto di citazione del giudizio di primo grado inserita nel fascicolo d'ufficio e della quale si evince che il suddetto atto è stato notificato a mezzo posta nel domicilio del suo procuratore)". È evidente, allora, che la EB avrebbe dovuto impugnare tale statuizione, proponendo ricorso incidentale: ciò non ha fatto e, quindi, non può addurre, al fine di sostenere la validità della notificazione dell'atto di appello, l'ignoranza del giudizio di opposizione a precetto e dell'elezione di domicilio contenuta nel relativo atto introduttivo.
Sotto altro profilo, va rilevato che in ogni caso la citazione in appello non poteva essere notificata all'avv. Filetti nel suo studio in Catania, via G. D'Annunzio n.55, trattandosi di domicilio eletto dal RB in un diverso giudizio, ossia quello di pignoramento presso terzi. Va ribadito, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'impugnazione, non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio "a quo", sia nel domicilio eletto, sia nella residenza dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notifica nell'uno o nell'altro dei luoghi indicati (cfr. Cass. 10285/94, anche per la precisazione che l'elezione di domicilio effettuata dalla parte nel giudizio di primo grado, ove non revocata, mantiene la sua efficacia anche per il grado successivo). La notificazione deve ritenersi inesistente soltanto quando la difformità del modulo legale sia tale, che il fenomeno verificatosi risulti inidoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo, come nel caso in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario (da ultimo, Cass. 4753/2000 e 7334/99): ciò non è configurabile nel caso di specie, in cui l'atto di appello è stato comunque consegnato all'avv. Filetti - procuratore e difensore del RB in prime cure - presso il suo studio ed a mani della sorella.
La notifica, quindi, va considerata nulla e poiché il giudice del gravame non ne ha rilevato il vizio e non ha ordinato la rinnovazione dell'atto ex art. 291 c.p.c., il successivo giudizio e la sentenza che lo ha concluso sono affetti da nullità: ne deriva che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, questa Corte deve dichiarare tale nullità, rinviando ad altro giudice di pari grado - designato in diversa sezione del tribunale di Catania - perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio (SS.UU. 4052/94, nonché Cass. 7283/98 e 11050/99). Allo stesso giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
Resta, logicamente, assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta insufficienza di motivazione circa l'obbligo, per il genitore non affidatario, di versare al coniuge l'assegno di mantenimento del figlio minore anche nel periodo in cui quest'ultimo si trovi continuativamente presso di lui.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo;
dichiara la nullità della notificazione dell'atto di appello, del giudizio e della sentenza;
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001