Sentenza 1 febbraio 2002
Massime • 2
Poiché il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, non operano gli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'<
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda nei confronti del terzo acquirente di restituzione del bene acquisito in base ad un decreto di esproprio, poi annullato dal giudice amministrativo, il ricorrente in cassazione che invochi l'applicazione della disciplina in tema di "alienazione della cosa ricevuta indebitamente" (art. 2038 cod. civ.) prospetta la corretta qualificazione giuridica della pretesa azionata e non introduce una questione nuova non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMMOBILIARE LA.MA.SE. Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE C. SABATINI 150, presso l'avvocato CEPPARULO A., rappresentato e difeso dall'avvocato BOCCIA EL, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CE ER, ND RL, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato RENATO MARINI, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO AVERSA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
IM CARTOTECNICA NT SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato DI LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ER PROCACCINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AZ EL, AZ RE, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOACCHINO DELLA PIETRA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
AZ RO FEDELE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 09776/99 proposto da:
NZ EN, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL MONDO FERDINANDO, giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IM CARTOTECNICA NT SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato DI LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ER PROCACCINI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
AZ RE, AZ EL, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DELLA PIETRA GIOACCHINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
IMMOBILIARE LA.MA.SE. Srl, MA VI, AZ RO FEDELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 639/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il resistente, Fallimento CA ANlucia, l'Avvocato Clarich, con delega, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 28, il 29 e il 30 ottobre 1991, IA ZZ, IC ZZ e DE ZZ, dicendosi proprietari di un terreno posto in comune di OT (esteso are 39,669) oggetto di un procedimento di espropriazione promosso dalla confinante S.p.A. CA AN IA (che aveva addotto l'esigenza di ampliare il proprio edificio), concluso con decreto prefettizio 12 maggio 1973 poi annullato su ricorso dei proprietari con decisione del T.A.R. Campania confermato dal Consiglio di stato, citavano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, gli eredi dell'amministratore - LO Perone - della CA, il commissario giudiziale - ST CE - del concordato preventivo cui la società era stata ammessa nel novembre 1980 e il liquidatore - LO Orlandi - che nell'ambito della stessa procedura aveva venduto l'immobile alla s. a.r.l. LA.MA.SE. (con rogito 27 gennaio 1987), il curatore del consecutivo fallimento della CA, la società LA.MA.SE., LV SA (cui la LA.MA.SE. aveva venduto il terreno, il 26 maggio 1989, ad eccezione di una piccola porzione di esso pari a mq. 10) e, infine DO NZ (che aveva acquistato l'immobile dal ZZ il 30 aprile 1990) e chiedevano che i convenuti fossero condannati alla restituzione del fondo illegittimamente occupato o in caso di impossibilità della restituzione al pagamento del suo "controvalore", nonché al risarcimento dei danni del mancato godimento del bene (essendo la decisione definitiva dei giudici amministrativi opponibile anche alla società acquirente e ai subacquirenti, da considerarsi successori a titolo particolare nel rapporto controverso a norma dell'art. 111 c.p.c.). Pronunciando nel contraddittorio dei convenuti (unico contumace LV SA), il Tribunale di Napoli con sentenza 2925/1994: 1) dichiarava inammissibile le domande proposte nei confronti degli eredi dell'amministratore della società, (LO Perone), del commissario giudiziale e del liquidatore del concordato, preventivo, del curatore della procedura fallimentare;
2) condannava la società LA.MA.SE. e DO ZI alla restituzione delle porzioni del fondo in possesso rispettivamente di ciascuno (mq. 10, la prima;
mq. 3952 il secondo); 3) pronunciava condanna generica della società LA.MA.SE., di LV SA e di DO ZI al risarcimento dei danni - da mancato godimento del bene - a favore degli attori. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza pubblicata il 23 marzo 1998, rigettava l'appello principale degli attori ZZ e quello incidentale della società LA.MA.SE. e, accogliendo l'appello principale di DO ZI, condannava LV SA (rimasto contumace anche in appello) alla restituzione al ZI di lire 15.000.000 (pari al prezzo della compravendita dal ZI pagato al ZZ), con interessi, oltre al rimborso delle spese del contratto e annullava la condanna del ZI al risarcimento dei danni a favore dei ZZ (dal Tribunale pronunciata in difetto di domanda verso lo stesso convenuto).
Condividendo le ragioni della decisione come argomentate dal Tribunale in ordine alla condanna al risarcimento dei danni - confermata nei confronti della società LA.MA.SE., oltre che del SA -, la Corte di merito testualmente affermava che, in applicazione del disposto dell'art. 111 c.p.c. estensibile al giudizio amministrativo, "la pronuncia del giudice amministrativo che annulla il decreto di espropriazione opera in applicazione di principi posti dalla suddetta norma nei riguardi degli acquirenti del bene, i quali non possono invocare la inopponibilità della mancata trascrizione del d.i. (deve intendersi del ricorso amministrativo e delle conseguenti decisioni) in quanto estranei alle procedure ablative, ne' possono far richiamo alle norme che tutelano l'acquirente di buona fede "a non domino", inapplicabile nella specie proprio perché non è prevista alcuna trascrizione". Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società LA.MA.SE. esponendo tre motivi di impugnazione, cui hanno resistito con controricorsi IA ZZ e IC ZZ, il curatore del fallimento della s.p.a. CA AN IA, ST CE e LO DI;
ha proposto ricorso per cassazione pure DO ZI con tre motivi di impugnazione, cui hanno resistito gli stessi ZZ e il curatore del fallimento.
I due ricorsi, chiamati all'udienza del 25 ottobre 2000, sono stati riuniti dal collegio che ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di DE ZZ (deceduto il 29 agosto 1998), dando ai ricorrenti il termine di sessanta giorni per l'adempimento (tempestivamente dai ricorrenti stessi attuato).
I ricorrenti ZZ, la società a.r.l. LA.MA.SE. e il curatore del fallimento della s.p.a. CA AN IA hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la società a.r.l. Immobiliare LA.MA.SE. prospetta "violazione e falsa applicazione degli artt.1445, 2037, 2038, 2643 e ss, 2700 C.C., degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, e critica la decisione per avere la Corte di merito ignorato il principio che sancisce l'inopponibilità ai terzi acquirenti di buona fede a titolo oneroso dell'annullamento del titolo di acquisto del loro dante causa - che non dipenda da incapacità legale -, esclusi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento;
e insieme il disposto dell'art. 2038 C.C. che consente al solvens di agire nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso dall'accipiens solo per conseguire il corrispettivo dell'alienazione se ancora è dovuto, escluso essendo ogni diverso obbligo a carico dell'acquirente. Contesta la società ricorrente di essere rimasta nel possesso di una pur modesta porzione dell'immobile acquistato, da essa integralmente venduto al SA;
e tuttavia in ogni caso priva di fondamento in diritto deve ritenersi la condanna (confermata in appello) alla restituzione di quella minore porzione dell'immobile pronunciata nei suoi confronti in violazione del disposto dell'art. 2038 C.C.. Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2043 C.C., nonché vizio di motivazione, e censura la sentenza impugnata che ha accolto pure la ulteriore domanda di risarcimento dei danni in difetto di una condotta illecita (dolosa o colposa) imputabile alla Immobiliare LA.MA.SE. acquirente di buona fede a non domino, avendo incongruamente motivato al riguardo con il richiamo all'art. 111 c.p.c. e sul fondamento di tale disposto ha affermato la opponibilità ai successivi acquirenti del bene della sentenza del giudice amministrativo che ha annullato il decreto di espropriazione. Con il terzo motivo infine la ricorrente prospetta in subordine "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1483 e 1485 C.C., 106, 112 e 269 c.p.c., nonché vizio di motivazione e censura l'omessa pronuncia sullo specifico motivo dell'appello che criticava l'immotivato rigetto della subordinata domanda di rivalsa proposta nei confronti del Fallimento della s.p.a. CA AN IA.
2. Con il primo motivo del ricorso DO ZI deduce violazione degli artt. 111, 112, 132, 133, n. 4 c.p.c., nonché vizio di motivazione, e censura la decisione per avere i giudici d'appello applicato il disposto dell'art. 111 c.p.c., nei confronti di esso ZI, privo della qualità di successore a titolo particolare di alcuna delle parti del giudizio amministrativo di annullamento del decreto di espropriazione, sicché in difetto di trascrizioni a lui opponibili non poteva essere invalidato il titolo del suo acquisto regolarmente trascritto.
Con il secondo motivo di impugnazione il ZI prospetta violazione degli artt. 2646 e 2653, n. 1, C.C., 53 L. 2359/1865, 111, 112, 113, 115, 116 c.p.c. e afferma che, così come il decreto di espropriazione è soggetto a trascrizione, il ricorso giurisdizionale che ne chiede l'annullamento deve essere trascritto per conseguire identica pubblicità, con la conseguenza che la mancata trascrizione di tale ricorso - come nella specie - rende inopponibile la sentenza che abbia accolto il ricorso al terzo acquirente dall'espropriante per atto trascritto. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1321, 1372 e ss., 1445 C.C., 111, 112, 113, e 132, n. 4, c.p.c. e denuncia l'errore della Corte di merito che ha condannato il ZI a restituire il bene, mentre rimane indenne il relativo titolo di acquisto debitamente trascritto.
L'annullamento dell'atto di trasferimento a favore dell'alienante non pregiudica - come espressamente dispone l'art. 1445 C.C. - i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, ai quali quindi la sentenza di annullamento può essere opposta soltanto per effetto della trascrizione della domanda, come dispone pure l'art. 111, ultimo comma, c.p.c.. 3. Il primo motivo di impugnazione della Immobiliare LA.MA.SE. e la unitaria censura argomentata nei tre motivi formalmente distinti del ricorso di ZI, nel loro nucleo essenziale, criticano la decisione là dove la Corte di merito ha esteso - con automatismo immotivato - ai terzi aventi causa - per titolo trascritto - dall'espropriante il principio secondo cui lo stesso espropriante, annullato che sia stato il titolo del trasferimento coattivo del bene non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, è tenuto alla reintegrazione in forma specifica con la restituzione del bene oggetto del provvedimento ablativo dichiarato illegittimo. La comune censura è fondata, pur se taluni argomenti dai ricorrenti prospettati (e in particolare quelli come sviluppati dal ZI nel secondo e nel terzo motivo del suo ricorso) non possono essere condivisi.
4. Si deve innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata non indica la ragione per cui la domanda di restituzione del bene - venuto meno il titolo del trasferimento coattivo - può essere rivolta (e deve essere accolta) nei confronti dei terzi aventi causa dall'espropriante e attualmente possessori del ben oggetto della invalida espropriazione (come il ZI, cui il bene pervenne dopo due consecutivi passaggi: dal Commissario del concordato preventivo della s.p.a. CA AN IA alla Immobiliare LA.MA.SE. e da questa a LV SA); e soltanto là dove motiva l'accoglimento anche della pretesa risarcitoria verso la Immobiliare LA.MA.SE. e il ZZ richiama il disposto dell'art. 111 c.p.c. e afferma che "la pronuncia del giudice amministrativo che annulla il decreto di espropriazione opera, in applicazione di principi posti dalla suddetta norma, anche nei riguardi degli acquirenti del bene". Intende la Corte di merito riferirsi alla successione degli atti di trasferimento (27 gennaio 1987, 26 maggio 1989, 30 aprile 1990, tutti trascritti) intervenuti dopo la sentenza del T.A.R. (28 maggio 1986) che aveva annullato il decreto di espropriazione e che fu infine confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 7 agosto 1991, che sarebbe perciò opponibile a tutti i consecutivi successori a titolo particolare.
Una tale ragione, benché riferita a sostegno dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei successori a titolo particolare, deve intendersi implicitamente posta a fondamento pure dell'accoglimento della domanda di restituzione del bene da essi posseduto.
5. È appena il caso di aggiungere, ancora in premessa, che nella specie il decreto di espropriazione, annullato dal giudice amministrativo, era stato trascritto in ottemperanza al disposto dell'art. 53 della legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità; e di rilevare che nella trascrizione dei provvedimenti espropriativi questa Corte (Cass. 1190/1977) ha riconosciuto non solo la finalità di pubblica notizia, ma anche quella (pur se prospettata come "eventuale") di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 C.C.) mentre ha escluso, per la speciale natura del provvedimento, l'effetto negativo di cui all'art. 2644 c.c. (della mancata trascrizione) rispetto ad atti di trasferimento trascritti nel corso del procedimento espropriativo, ai fini dell'intervenuto trasferimento immobiliare in favore dell'ente espropriante (essendo gli acquirenti - in base a titoli trascritti - abilitati all'esperimento delle azioni ex art. 52 e 54 legge 2359/1865). Trascritto nella specie il decreto di espropriazione, sul presupposto di esso (e in continuità con esso) furono trascritti i consecutivi trasferimenti dalla società espropriante alla Immobiliare LA.MA.SE., da questa al SA e dal SA infine al ZI (attuale possessore della massima porzione dell'immobiliare).
6. Ebbene la Corte di merito, fondando la sua decisione (di accoglimento delle domande proposte nei confronti di acquirenti e sub acquirenti dalla società espropriante) sul disposto dell'art.111, ultimo comma, c.p.c., non considera che esso, là dove afferma che la sentenza pronunciata contro l'alienante (o il suo successore universale) "spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" - benché estraneo al processo -, introduce tuttavia un temperamento alla apparente assolutezza della regola, espressamente condizionando l'affermata opponibilità alla trascrizione della domanda quando la controversia concerna diritti immobiliari, in coerenza con il regime di pubblicità dettato per gli atti relativi ai beni immobili dal titolo primo del libro sesto del Codice Civile. Tale è per certo il significato della riserva con la quale si chiude l'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c.; "...salve le norme sull'acquisto in buona fede di mobili e sulla trascrizione". Con la conseguenza che se (come generalmente si ritiene per il principio di tassatività dell'art. 2643 c.c. - cui fa riferimento il corrispondente art. 2652 C.C. -, ma temperato dal consecutivo art.2645 C.C.) il ricorso giurisdizionale di annullamento non è
suscettibile di trascrizione (e nella specie non fu dunque trascritto), lo speciale effetto di opponibilità della sentenza di annullamento ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto, non può essersi verificato. Costituisce perciò espressione di una singolare inversione logica l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'ostacolo di principio alla trascrivibilità del ricorso giurisdizionale comporterebbe di necessità, per un automatismo che contrasta espressamente con la riserva conclusiva del quarto comma dell'art.111 c.p.c., l'effetto di incondizionata opponibilità all'acquirente
- successore a titolo particolare - della sentenza del giudice amministrativo pronunciata contro l'espropriante - alienante. Posto dunque che non operano nella specie gli effetti connessi alla trascrizione (neppure ipotizzabile con riguardo al ricorso giurisdizionale di annullamento) della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'accipiens così da estendere al terzo acquirente - per titolo successivamente trascritto - l'azione personale di ripetizione dell'indebito, la fattispecie non può essere regolata che conformemente al disposto dell'art. 2038 C.C. che esclude ogni pretesa del solvens verso il terzo acquirente dell'accipiens, se non nei limiti del corrispettivo dal terzo ancora dovuto (nell'ipotesi di dichiarazione a titolo oneroso) o nei limiti dell'arricchimento del terzo ("se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito").
È appena il caso qui di aggiungere che neppure i resistenti ZZ mettono in discussione la natura personale dell'azione di restituzione da loro esercitata, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità risalente (Cass. 3391/1971, 394/1977 e sez. un. 5341/1978) ma di recente confermata (Cass. 4553/1993), che ha ribadito il carattere personale della pretesa restitutoria fatta valere quando sia stato annullato il titolo dello spossessamento "sia esso un contratto, o un decreto di esproprio o una dichiarazione di pubblica utilità su cui si è innestata la cessione volontaria": "...sicché se la cosa è detenuta indebitamente o sine causa scatta l'indebito aggettivo come una delle fonti rientranti tra gli altri atti e fatti previsti come fonte dell'obbligazione dall'art. 1173 C.C. che legittima il solvens a chiedere la restituzione di quanto indebitamente consegnato. L'azione di restituzione spettante al solvens e collegata a questa fonte dell'obbligazione ha carattere personale ed è circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens [...], non coinvolge il terzo acquirente tranne che nei limiti assai ristretti previsti dall'ordinamento...".
7. Obbiettano i controricorrenti ZZ che la prospettazione della fattispecie nell'ambito dell'istituto della ripetizione di indebito implicherebbe una questione nuova non proponibile per la prima volta in sede di legittimità sicché la censura formulata sul fondamento dell'art. 2038 comma 2, C.C. sarebbe inammissibile. La obbiezione non è fondata poiché la ricorrente Immobiliare LA.MA.SE., invocando l'applicazione della disciplina normativa in tema di "alienazione della cosa ricevuta indebitamente" (art. 2038 C.C.), prospetta la corretta qualificazione giuridica della pretesa fatta valere in giudizio dagli attori, che appunto hanno richiesto la restituzione del bene acquisito dall'espropriato in base a un titolo - il decreto di espropriazione - contestato e infine annullato dal giudice amministrativo, essendo stato il bene stesso alienato dall'organo della procedura concorsuale cui la società espropriante era stata ammessa dopo la conclusione del procedimento espropriativo. Nè l'inquadramento della fattispecie nello schema normativo dell'art. 2038 C.C. può dirsi che implichi accertamenti in fatto che non hanno formato oggetto del giudizio di merito, non controverso essendo tra le parti che il primo trasferimento del bene fu operato a titolo oneroso dagli organi della procedura di concordato preventivo per cessione dei beni, che il corrispettivo fu integralmente riscosso dalla procedura e che tale trasferimento intervenne (il 27 gennaio 1987) quando già il T.A.R., accogliendo il ricorso dei ZZ, aveva pronunciato l'annullamento del decreto di espropriazione (sentenza 28 maggio 1986, appellata al Consiglio di Stato), sicché deve riconoscersi che il Commissario liquidatore già conoscesse l'obbligo di restituire il bene stesso (ricorrendo perciò la ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2038 C.C.).
8. Il primo motivo del ricorso della Immobiliare LA.MA.SE., e il ricorso del ZI (con le precisazioni risultanti dalla discussione sub 6) debbono essere in conclusione accolti con la conseguente cassazione della sentenza impugnata là dove la Corte di merito ha accolto la domanda di restituzione del bene proposto nei confronti degli stessi Immobiliare LA.MA.SE. e ZI, acquirente la prima dalla espropriante s.p.a. CA AN IA, e per essa dal Commissario del concordato preventivo, e acquirente il secondo dal subacquirente LV SA, perciò non legittimati passivamente rispetto alla condictio indebiti secondo il modello normativo dell'art. 2038 C.C.. 9. Le stesse ragioni che inducono ad accogliere la censura fin qui discussa danno fondamento pure al secondo motivo del ricorso della Immobiliare LA.MA.SE. che critica la immotivata condanna al risarcimento del danno pronunciata sull'implicito presupposto della ritenuta illiceità dell'acquisto dell'immobile già espropriato (che la stessa società aveva operato dal commissario liquidatore del concordato preventivo), a prescindere da ogni indagine sul profilo soggettivo della condotta della acquirente e in difetto di prova che essa conoscesse la pendenza del contenzioso amministrativo - e il suo esito - sulla validità del provvedimento di espropriazione. Basti qui aggiungere che, negata - per le ragioni più sopra argomentate -, la opponibilità ex art. 111 c.p.c. alla Immobiliare LA.MA.SE. della sentenza del Consiglio di Stato che confermava l'annullamento del decreto di espropriazione e ricondotta la fattispecie al modello dell'art. 2038 comma 2, c.c., deve ribadirsi che l'unica azione data al solvens verso l'acquirente a titolo oneroso ha ad oggetto il pagamento del prezzo della alienazione (nella specie per certo versato dalla Immobiliare LA.MA.SE. al commissario del concordato), esclusa ogni pretesa risarcitoria verso lo stesso acquirente.
10. Il terzo motivo del ricorso della Immobiliare LA.MA.SE. (che censura, in subordine, l'omessa pronuncia sulla domanda di rivalsa verso la società venditrice e per essa verso la procedura fallimentare) è rimasto assorbito nell'accoglimento dei due principali motivi.
11. Cassata la sentenza impugnata per le ragioni fin qui esposte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, primo comma, ultima ipotesi, c.p.c., con il rigetto della domanda che i consorti ZZ hanno proposto nei confronti così della Immobiliare LA.MA.SE. come di DO ZI.
12. Nella natura della controversia ravvisa il collegio giusti motivi di compensazione delle spese dell'intero giudizio tra i consorti ZZ e ogni altra parte del processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dai consorti ZZ nei confronti della società a r.l. Immobiliare LA.MA.SE. e di DO ZI, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Roma, 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria l'1 febbraio 2002