Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1289
CASS
Sentenza 1 febbraio 2002

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Poiché il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di espropriazione non è suscettibile di trascrizione, non operano gli effetti della trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità del titolo di acquisto dell'<> e la sentenza di annullamento pronunciata nei confronti dell'espropriante - alienante non è opponibile ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto; conseguentemente, resta esclusa ogni pretesa del solvens verso il terzo acquirente dell'accipiens, se non, ai sensi dell'art. 2038 cod. civ., nei limiti del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell'arricchimento del terzo.

Nel giudizio avente ad oggetto la domanda nei confronti del terzo acquirente di restituzione del bene acquisito in base ad un decreto di esproprio, poi annullato dal giudice amministrativo, il ricorrente in cassazione che invochi l'applicazione della disciplina in tema di "alienazione della cosa ricevuta indebitamente" (art. 2038 cod. civ.) prospetta la corretta qualificazione giuridica della pretesa azionata e non introduce una questione nuova non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1289
    Data del deposito : 1 febbraio 2002

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