Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 2
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 58 e 138 della legge notarile, nella parte in cui, ove all'atto rogato partecipi un sordomuto, sanzionano disciplinarmente in modo più grave, con la sospensione del notaio, la violazione della regola sulla menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto stesso e sulla sequenza delle sottoscrizioni rispetto alla omessa menzione della lettura dell'atto da parte del notaio e alla inosservanza dell'ordine delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 51, numeri 8 e 10, della stessa legge, violazioni, queste ultime, per le quali è prevista la sanzione dell'ammenda; e ciò in quanto la peculiarità degli interessi tutelati nel primo caso giustifica la diversità di trattamento sanzionatorio.
In base all'art. 57 della legge notarile, la dichiarazione da parte del muto o del sordomuto di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà deve essere apposta tra la fine dell'atto e le sottoscrizioni, con la conseguenza che non corrisponde al modello normativamente prescritto l'atto pubblico nel quale la prescritta dichiarazione sia apposta dopo la sottoscrizione dell'altra parte; in tal caso il notaio incorre in responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 138 della citata legge.
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 16499 del 05/08/2016Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI VA, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell'avvocato VA VACCARO;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 176/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione 1^ Civile, emessa il 31/01/01 e depositata il 19/03/01 (R.G. 10611/01);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ confermate in Camera di Consiglio dal medesimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 24.4.2001, il notaio Giovanni CI proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 176 del 19.3.2001, notificata il 2.4.2001, con la quale la Corte di appello di Brescia aveva respinto l'appello presentato avverso la sentenza n. 1195 del tribunale di Bergamo del 3.7.2000, che lo aveva riconosciuto responsabile di due violazioni dell'art. 57 l. not. N. 89/1913, per avere in due atti pubblici, in cui era parte un sordomuto, fatto apporre la dichiarazione di questo di aver letto l'atto e di riconoscerlo conforme alla sua volontà, nonché le sottoscrizioni del sordomuto stesso e dell'interprete, dopo aver raccolto la sottoscrizione dell'altra parte, in violazione delle disposizioni della suddetta norma, ed aveva applicato la sanzione dell'ammenda di L. 300.000, previo riconoscimento delle attenuanti. Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58, 138 l. n. 89/1913, per avere il giudice di appello dato rilievo esclusivo alla lettera della legge, ricercando sulla base della stessa la ratio della norma, anziché fare riferimento all'intero sistema della legge speciale. Evidenzia il ricorrente che l'art. 57 in questione prevede due disposizioni di carattere sostanziale, riguardanti i comportamenti prescritti dal legislatore (1 - necessità dell'intervento dell'interprete nel caso che una delle parti dell'atto pubblico sia un muto o un sordomuto;
2 - se il muto o il sordomuto sa leggere e scrivere, è previsto che lo stesso legga l'atto), e due disposizioni di carattere formale, contenenti il profilo dell'attività documentale del notaio (3 - è necessario che il soggetto muto o sordomuto scriva alla fine dell'atto, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; 4 - è necessario che la sottoscrizione del medesimo sia apposta prima delle altre sottoscrizioni). Secondo il ricorrente le disposizioni di carattere sostanziale sarebbero state nel caso di specie rispettate, mentre le prescrizioni formali, riguardanti l'attività documentale del notaio, concreterebbero un precetto ordinatorio, la cui violazione comporterebbe semplice irregolarità, e non nullità dell'atto, e l'applicazione della sanzione meno grave prevista dall'art. 137, C. 2^, l. n. (ammenda), con particolare riferimento alle violazioni di cui all'art. 51 n. 8 e 10, l. not. (omessa menzione della lettura dell'atto da parte del notaio e mancato rispetto della sequenza delle sottoscrizioni).
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
L'interpretazione dell'art. 57 l. not., proposta dal ricorrente contrasta con l'inequivoco significato della norma, la quale stabilisce che la dichiarazione da parte del muto o del sordomuto di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà, deve essere apposta tra la fine dell'atto e le sottoscrizioni, con la conseguenza che, come esattamente rilevato dal giudice di merito, non corrisponde al modello normativamente previsto per l'atto pubblico, in cui intervenga un muto od un sordomuto, quell'atto nel quale, come nella specie, la prescritta dichiarazione sia apposta dopo la sottoscrizione dell'altra parte e che deve trovare applicazione, in tal caso, la previsione dell'art. 58 l. not., che stabilisce la nullità dell'atto, tra l'altro, nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni - e quindi di tutte le disposizioni, senza distinzione o limitazione alcuna - del precedente art. 57.
3. L'interpretazione del ricorrente si pone in contrasto anche con la ratio della norma, che, come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 11128 del 1997), è quella di consentire a tutti i sottoscriventi, non solo al sordomuto ed all'interprete, di rendersi conto dell'intero contenuto di quanto verbalizzato e di mettere le controparti in condizione di verificare che il sordomuto abbia preso compiuta e consapevole cognizione del negozio concluso. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la norma tutela tutti i contraenti e non solo il soggetto minorato, in quanto le controparti hanno specifico interesse, in relazioni alle peculiari condizioni di menomazione del contraente e per la rilevanza che tali condizioni possono assumere ai fini di eventuali vizi del consenso, a verificare che il muto o il sordomuto abbia compreso il significato ed il contenuto dell'atto sottoscritto.
Di conseguenza la menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto e la dichiarazione di conformità dell'atto stesso alla propria volontà non costituiscono, come afferma il ricorrente, attività di menzione a rilevanza soltanto formale, ma documentazione di sequenza di comportamenti, la cui osservanza è prevista a tutela di interessi sostanziali di tutti i contraenti ed è proprio garantita dall'esatta riproduzione nell'atto di tali comportamenti, anche nella loro scansione logico-temporale.
4. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 58 e 138 l. not., in relazione alll'art. 3 Cost., in quanto le ipotesi della diversa collocazione della menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto e della diversa sequenza delle sottoscrizioni sarebbero disciplinate, senza ragionevolezza, in modo diverso dalle correlate ipotesi, sostanzialmente eguali, dell'omessa lettura dell'atto da parte del notaio e dell'inosservanza dell'ordine delle sottoscrizioni, ex art. 51, n. 8 e 10 l. not., nel senso che per le violazioni relative alle ipotesi da ultimo richiamate la sanzione è costituita da una semplice ammenda (art. 137, c. 2^, l. not.), mentre le violazioni di cui all'art. 57 l. not. sono sanzionate con la nullità dell'atto e la sospensione.
5. Ritiene questa Corte che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia manifestamente infondata.
Infatti la già rilevata peculiarità degli interessi complessivamente tutelati dall'art. 57 l. not. rende non omogenee le fattispecie prese in considerazione dal ricorrente e giustifica la diversità di disciplina e di trattamento sanzionatorio. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2002