Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 108
CASS
Sentenza 7 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57, 58 e 138 della legge notarile, nella parte in cui, ove all'atto rogato partecipi un sordomuto, sanzionano disciplinarmente in modo più grave, con la sospensione del notaio, la violazione della regola sulla menzione della lettura dell'atto da parte del sordomuto stesso e sulla sequenza delle sottoscrizioni rispetto alla omessa menzione della lettura dell'atto da parte del notaio e alla inosservanza dell'ordine delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 51, numeri 8 e 10, della stessa legge, violazioni, queste ultime, per le quali è prevista la sanzione dell'ammenda; e ciò in quanto la peculiarità degli interessi tutelati nel primo caso giustifica la diversità di trattamento sanzionatorio.

In base all'art. 57 della legge notarile, la dichiarazione da parte del muto o del sordomuto di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà deve essere apposta tra la fine dell'atto e le sottoscrizioni, con la conseguenza che non corrisponde al modello normativamente prescritto l'atto pubblico nel quale la prescritta dichiarazione sia apposta dopo la sottoscrizione dell'altra parte; in tal caso il notaio incorre in responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 138 della citata legge.

Commentario1

  • 1Cassazione civile Sez. V, Sentenza n. 16499 del 05/08/2016
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 settembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 108
Data del deposito : 7 gennaio 2002

Testo completo