Sentenza 22 ottobre 2010
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L'ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2010, n. 40119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40119 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 3276
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 13039/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UI BI;
avverso la sentenza 13.11.09 della Corte d'Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni Salvi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito il difensore - Avv. Caldarulo Nicola M. A., che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 13.11.09 la Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna emessa il 13.3.07 dal Tribunale di Pistoia nei confronti di UI BI per il delitto di appropriazione indebita aggravata di un trattore di proprietà della S.r.l. Transarda logistica, di cui era dipendente.
Questa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito: il UI\, dipendente della predetta società, era stato autorizzato, risiedendo a Pistoia, a portare con sè il trattore di proprietà aziendale al rientro a casa. Dopo di che il UI\, comunicato all'azienda di essere in malattia, si era rifiutato di riportare in *Sardegna* il mezzo perché ciò sarebbe stato in contrasto con gli accordi intercorsi e perché vantava non meglio precisati crediti nei confronti della società. Nè aveva in alcun modo restituito il trattore o consentito il suo recupero, non presentandosi neppure all'appuntamento fissato per riconsegnarlo a due autisti all'uopo inviati a Pistola dalla Transarda logistica;
neppure aveva dato seguito all'invito, comunicatogli telefonicamente da un m.llo dei CC. - nel frattempo allertati dalla querela sporta da DU RI NO, amministratore della summenzionata S.r.l. -, affinché recapitasse in caserma le chiavi del mezzo e, anzi, si era reso irreperibile, al punto che il trattore veniva poi ritrovato solo casualmente, nel corso di un giro di perlustrazione. Tramite il proprio difensore il UI\ ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza aveva dato credito alla incongrua e contraddittoria versione riferita dal solo DU\ in dibattimento e in querela (querela che però era inutilizzabile come fonte di prova); i fatti, invece, avevano avuto un diverso svolgimento, nel senso che il DU\ era ben consapevole delle condizioni di salute del UI\, che non si era mai reso irreperibile e che gli aveva anche telefonicamente riferito dove aveva lasciato il trattore, nel solito luogo convenuto, vale a dire tra il Pronto Soccorso ed il Supermercato Esselunga;
pertanto, chi avesse voluto ritirarlo avrebbe potuto recarsi presso l'abitazione del ricorrente per prendere le chiavi;
b) dunque, del reato p. e p. ex art. 646 c.p. mancava sia l'elemento oggettivo (non essendovi stata alcuna interversione del possesso, non avendo il ricorrente ne' annesso al proprio patrimonio il trattore nè, comunque, essendosi su di esso comportato uti dominus) che quello soggettivo, difettando l'intento di appropriarsi del bene e di trame profitto;
c) l'impugnata sentenza aveva omesso di pronunciarsi sul motivo d'appello concernente il trattamento sanzionatorio, erroneamente determinato in prime cure in mesi 1 e gg. 15 di reclusione ed Euro 750,00 di multa nonostante l'assenza di danno, la carenza di dolo e l'esistenza di un solo remoto precedente, non ostativo alla sospensione condizionale della pena invano sollecitata in prime cure, insieme con le attenuanti dell'art. 62 bis c.p.. 1- Il motivo che precede sub a) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del merito.
Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez. 2 n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000, dep. 8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n. 8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n. 4700/94, rv. 197497; n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), deve darsi atto che - con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni - i giudici del merito hanno ricostruito la vicenda in senso conforme a quanto lamentato dalla persona offesa, la cui deposizione - ove motivatamente giudicata credibile - ben può valere anche da sola a fondare un giudizio di penale responsabilità, ad essa non applicandosi i canoni dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Le valutazioni svolte in ricorso circa l'attendibilità del DU\ involgono apprezzamenti in punto di fatto, preclusi sede di legittimità così come il proporre una differente versione dell'accaduto, noto essendo che, affinché sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione, non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa - magari altrettanto logica in via congetturale - rispetto a quella ritenuta in sentenza: a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata (cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1 n. 13528
dell'11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
2- Valgano analoghe considerazioni in ordine al motivo che precede sub b), che suppone quell'alternativa lettura dei fatti non consentita innanzi a questa Corte Suprema.
È appena il caso di ricordare che nell'ottica dell'art. 646 c.p. l'ingiusto profitto in vista del quale viene posta in essere la condotta appropriativa non deve necessariamente connotarsi in senso patrimoniale, bastando anche soltanto il fine di perseguire un (ingiusto) vantaggio di altra natura.
3- È, invece, fondato il motivo che precede sub c), avendo la Corte territoriale del tutto omesso di rispondere alle richieste di riduzione della pena e di sua sospensione condizionale contenute nell'atto di appello.
Pertanto, la sentenza impugnata deve annullarsi limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena e di concessione della sospensione condizionale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
Ex art. 624 c.p.p. si dichiara l'irrevocabilità dell'impugnata sentenza in punto di accertamento della penale responsabilità del UI\.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena e di concessione della sospensione condizionale, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010