Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, l'eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, ne' l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10523 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Illi.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU S.R.L. - (GIÀ TU S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO BUCALO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR NA, OR IA, SAVASTA MARIA GRAZIA;
e sul 2^ ricorso n^ 11502/00 proposto da:
AR NA, OR IA, SAVASTA MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliate in ROMA presso la CANCELLERIA DELLE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato CARMELO DISTEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
TU S.R.L.-(GIÀ TU S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO BUCALO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 57/00 del Tribunale di RAGUSA, depositata il 04/03/00 R.G.N. 777/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato BUCALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza non definitiva del 4 maggio/30 giugno 1999 il Pretore di Ragusa, in accoglimento delle domande proposte dalle ricorrenti NA CH, TR TO e RI ZI VA con ricorsi introduttivi di tre distinte cause, successivamente riunite, dichiarava illegittimi i licenziamenti in tronco intimati alle suddette ricorrenti in data 11.5.1994 dalla convenuta TU s.n.c. (per assenza arbitraria dal posto di lavoro dal precedente 2 maggio) e condannava la società a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro ed a risarcire alle stesse il danno subito, nella misura delle retribuzioni globali di fatto loro spettanti dall'11.5.1994 alla data dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Disponeva la prosecuzione dei giudizio per l'istruttoria delle altre domande, concernenti differenze retributive.
Il Pretore osservava che non ricorreva la giusta causa di licenziamento, poiché, essendosi impegnato il datore di lavoro, con accordo sindacale del 18.8.1993, a modificare il concordato orario di lavoro "previa verifica con le rappresentanze sindacali", il rifiuto delle lavoratrici di sottostare al nuovo orario unilateralmente imposto dalla convenuta era sostanzialmente giustificato e comunque non integrava gli estremi del grave inadempimento, sia perché due di esse erano rsa ed avevano proclamato lo stato di agitazione appena avuta notizia della variazione datoriale, sia perché tutte e tre si erano regolarmente presentate al lavoro chiedendo di prestare i turni lavorativi precedenti, ma non era stato loro consentito l'accesso in fabbrica, se non dopo la accettazione per iscritto del nuovo orario, per cui non si poteva parlare di assenza arbitraria;
senza contare che la pretesa della convenuta di condizionare l'ammissione al lavoro alla sottoscrizione dell'orario era stata considerata illecito penale nella sede competente.
L'appello della TU veniva rigettato dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 27 gennaio/4 marzo 2000. I giudici di secondo grado osservavano che l'orario di lavoro vigente sino al 1^ maggio 1994 era frutto di una specifica ed articolata contrattazione con le organizzazioni sindacali, conclusa con l'accordo del 18.8.1993. con il quale le parti erano pervenute alla "intesa" di regolamentare, tra l'altro, l'orario di lavoro settimanale (40 ore ripartite in cinque giorni), prevedendo altresì la facoltà per la ET di far ricorso al lavoro straordinario nei giorni di martedì e mercoledì previa verifica con le RR.SS.AA., nonché di fare lavorare le maestranze di sabato per esigenze di servizio, in attesa di una "proposta" più completa di organizzazione del lavoro da parte aziendale.
Ritenevano che il datore di lavoro si fosse vincolato, con il citato accordo, a non variare l'orario di lavoro se non previa concertazione con le OO.SS. e le Rsa;
e che la società non potesse invocare il regime di flessibilità di cui all'art. 33 ccnl lavanderie-industria del 18.6.1991.
Osservavano, ancora, che la previsione, nel nuovo orario, di due turni di dieci ore comportava il superamento dell'orario giornaliero normale di otto ore, previsto sia per legge che per contratto, e che il terzo comma dell'art. 35 del citato ccnl sottolinea che il lavoro straordinario "ha carattere volontario".
Ritenevano, quindi, giustificato il rifiuto della accettazione per iscritto del nuovo orario, imposto ad ogni singolo dipendente sotto pena del divieto di accesso al locali aziendali;
reputavano insussistente (e comunque scriminato al sensi dell'art. 1460 c.c.) l'addebito di assenza ingiustificata per oltre tre giorni lavorativi, tenuto conto che tutte e tre le appellate avevano continuato a presentarsi all'ingresso dell'opificio in tutto il periodo considerato (2/11 maggio 1994), all'inizio del turno di spettanza secondo il vecchio orario lavorativo.
Il Tribunale riteneva poi inammissibili perché tardive le richieste istruttorie, avanzate dalla società solo in appello, in ordine al c.d. aliunde. perceptum, atteso che nulla era stato allegato al riguardo nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., e che solo nelle note conclusive in primo grado era stato per la prima volta trattato tale aspetto.
Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando sette motivi di censura, la TU s.r.l. Le lavoratrici resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui resiste la società con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'accordo 18.8.1993 ed agli artt. 32-35 ccnl 18.6.1991, dell'art. 41 Cost., degli artt. 2107 e 2108 c.c., dell'art. 13, primo comma, della legge 24 giugno 1997 n. 196, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c). Riporta il testo dell'accordo 18.8.1993 ed assume che il Tribunale non ha fornito alcuna interpretazione della locuzione "proposta" contenuta nella clausola contrattuale, così violando i fondamentali criteri legali di interpretazione genericamente richiamati.
Sostiene che ove il Tribunale avesse rettamente interpretato l'accordo, avrebbe dovuto ritenere che lo stesso in nessuna parte impediva e/o condizionava il buon diritto della TU di modificare l'orario di lavoro e che peraltro la società aveva informato della variazione anche le RR.SS.AA, come dalle stesse riconosciuto. Il motivo è infondato.
L'accordo 18.8.1993, così come riportato in ricorso, per la parte che qui interessa così dispone:
"Le parti dopo ampia discussione sono pervenute alla seguente intesa:
1) pagamento retribuzioni: ........ (omissis).
2) orario di lavoro: Si stabilisce che l'orario di lavoro settimanale è di 40 ore ripartito in 5 giorni. Per esigenze di servizio, previa verifica con le RR.SS.AA. si potrà fare ricorso a lavoro straordinario nei giorni di martedì e mercoledì (motivato dal carico eccessivo di lavoro presente in Azienda). In attesa di una proposta più completa di organizzazione del lavoro da parte aziendale che consentirà una migliore ripartizione dell'orario di lavoro e l'eventuale eliminazione dello straordinario i giorni di sabato potranno essere lavorati per esigenze di servizio con possibilità di recuperi in riposi compensativi o con la retribuzione dello straordinario".
Il Tribunale, ricordato in punto di diritto che lo ius variandi dell'imprenditore in relazione all'orario di lavoro a tempo pieno può subire limiti in dipendenza di accordi che lo vincolino o lo condizionino a particolari procedure, ha ritenuto che con l'accordo sopra riportato la TU avesse assunto l'impegno, in ordine all'orario di lavoro, non solo di preventiva consultazione ma, addirittura, di concertazione con le OO.SS. e le rsa. Ciò ha ricavato dal fatto che, in premessa, le parti davano atto di essere pervenute ad una "intesa"; che tale intesa regolamentava, tra l'altro, l'orario di lavoro settimanale, con la previsione della possibilità di TU di far ricorso al lavoro straordinario nel giorni di martedì e mercoledì "per esigenze di servizio, previa verifica con le RR.SS.AA."; che tale facoltà era stata espressamente riconosciuta "in attesa di una proposta più completa di organizzazione del lavoro da parte aziendale"; che il termine "proposta" nel corpo di quest'ultima clausola significa, come logica e senso letterale vogliono, "inizio di apposita trattativa su richiesta specifica del datore di lavoro concernente un nuovo ed apposito modulo organizzativo da lui approntato".
Si tratta di una interpretazione coerente, immune da vizi logici o giuridici, che non si sottrae, come sostiene la difesa della ricorrente, all'obbligo di fornire una interpretazione della locuzione "proposta".
Con il secondo motivo la difesa della società denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alle note ET 3.5.1994 e 5.5.1994, alla nota RR.SS.AA. 28.4.1994, alla nota ET 28.4.1994, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deduce che il Tribunale non ha esaminato la nota ET 3.5.1994, allegata al n. 9 del fascicolo di produzione di 2^ grado, in cui si precisava che "il nuovo orario di lavoro che ha avuto inizio il 2 Maggio scorso potrà essere attuato fino al 30 settembre p.v. in quanto la maggior parte delle strutture turistiche chiuderanno per fine stagione"; e che lo schema mensile delle turnazioni sarebbe stato affisso in bacheca, con la possibilità per ciascun lavoratore, "di prendere visione con largo anticipo sia degli impegni di lavoro che delle giornate libere".
Assume che le stesse RR.SS.AA., nella nota 28.4.94 prodotta in atti, contestano "l'orario per la settimana 2/5-7/5 annunciato dall'azienda", il che doveva far ritenere che le RR.SS.AA. conoscevano la preannunciata variazione dell'orario di lavoro prima del 28.4.94 e, soprattutto, ne conoscevano la temporaneità. Trascrive poi la nota 5.5.94 indirizzata all'Ispettorato del Lavoro:
"Ai sensi delle vigenti disposizioni si comunica l'orario di lavoro in vigore dal 2 Maggio 1994.
La Ditta occupa n. 3 impiegati, 59 operai, 1 apprendista. UFFICI: 1^ Turno - 7,30/12,30 - 14,00/17,00 Sabato
riposo
2^ Turno - 9,30/14,00 - 15,30/19,00 "
LAVAGGIO: 1^ Turno - 7,30,/12,30 - 13,30/16,00
2^ Turno - 9,00/13,30 - 14,30/18,00
PIASTRA E SPUGNE: 8,00/13,30 - 14,00/17,00 "
STIRATURA: Vedi prospetto allegato.
APPRENDISTA: Lunedì e Martedì - 8,00/12,30 - 13,30/17,00 Mercoledì - Giovedì
Venerdì e Sabato - 8,00/14,00 (in alternativa
13-19)"
Assume che il Tribunale non ha considerato che la preventiva comunicazione delle giornate libere significava che erano previsti "riposi compensativi", e che ha invece erroneamente ritenuto siccome inviata a tutti i lavoratori una nota 28.4.94, che portava "a conoscenza di tutti i lavoratori addetti alla stiratura, con esclusione del reparto spugna e piastre il nuovo orario", trascurando di rilevare che "le dieci ore giornaliere verranno effettuate a rotazione".
Trascrive la nota 28.4.94, nella quale sottolinea che la comunicazione era indirizzata ai lavoratori addetti alla stiratura, con esclusione del reparto spugna e piastra, e che il nuovo orario prevedeva l'effettuazione di dieci ore lavorative giornaliere, a rotazione, per due giorni alla settimana, e di 5 ore lavorative nei rimanenti quattro giorni.
Il motivo è infondato.
Va preliminarmente rilevato che le resistenti deducono che il Tribunale non poteva esaminare la nota ET 3.5.94 perché tale nota non era stata prodotta e non faceva parte delle allegazioni al fascicolo di secondo grado.
Dal controllo della produzione della società dinanzi al Tribunale di Ragusa risulta peraltro che la nota 3.5.94, indirizzata a tutti i lavoratori, è stata prodotta, con il n. 9, con il fascicolo relativo all'appello.
Va comunque rilevato che le censure proposte con il secondo motivo non riguardano la questione della possibilità, per l'azienda, di variare, indipendentemente da una concertazione con le parti firmatarie dell'accordo 18.8.1993, l'orario di lavoro in quella sede convenuto;
sono, pertanto, inammissibili.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 33 ccnl del '91 ed alla nota RR.SS.AA. 28.4.94, nonche' vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Si sostiene che il Tribunale ha errato nell'escludere la facoltà dell'impresa di ricorrere alla flessibilità dell'orario di lavoro prevista dall'art. 33 del ccnl, per la dichiarata non appartenenza della ET ad alcuna associazione sindacale firmataria. Non è stato considerato che due delle tre controparti, in quanto affiliate alle OO.SS. firmatarie, erano destinatarie degli obblighi contrattuali, e che le stesse rsa, nella nota 28.8.94, avevano fatto presente che "eventuali cambiamenti e turnazioni sono previste dall'art. 33 del C. C.N.L., valido per tutti i lavoratori". Si aggiunge, poi, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le intimate preposte al reparto stiratura, atteso che la variazione di orario riguardava solo tale reparto.
Il motivo è inammissibile.
Va infatti rilevato che, mentre sono stati correttamente trascritti i testi degli accordi o note che si assumono, con i precedenti motivi, male interpretate, in ottemperanza al noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ciò non è avvenuto per l'art. 33 del ccnl, del quale si sa soltanto che concerne la flessibilità, ma non in quale modo ed entro quali limiti.
Sicché la censura di errata interpretazione della norma contrattuale collettiva è inammissibile.
Il Tribunale, del resto, ha escluso la rilevanza della norma non solo perché la ET si era dichiarata estranea alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, ma anche perché il regime di flessibilità previsto dall'art. 33 "concerne le ore lavorate tra le 40 e le 48 settimanali, mentre nella specie il nuovo orario predisposto dalla TU lasciava inalterato il limite settimanale delle 40 ore".
E tale affermazione non è stata censurata.
Con il quarto motivo la difesa della società denuncia violazione dell'art. 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997 n. 196, dell'art. 1 del r.d.l. n. 692/20 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 32-35 ccnl 1991 ed alla nota ET 28.4.94, nonché vizio di motivazione sullo stesso punto (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la variazione dell'orario di lavoro comportasse per due giorni la settimana il superamento dell'orario normale giornaliero, richiamando sia l'art. 32, comma 1, del ccnl, sia l'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692. Sostiene che non si è considerato che, malgrado il richiamo contrattuale, l'orario di lavoro è di 40 ore, così fissato dalla legge (art. 13 della legge 196/97), e che la disciplina legale previgente, contenente un duplice limite, deve ritenersi abrogata. Il motivo non è fondato.
Va preliminarmente rilevato che la norma di legge che, secondo la difesa della ricorrente, avrebbe abrogato ogni limite all'orario di lavoro diverso dalle 40 ore settimanali, è successiva al fatti di causa e non può, pertanto, costituire la regola applicabile alla fattispecie.
Si deve comunque precisare che la fissazione dell'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, operata dall'art. 13 della legge n. 196 del 1997, precede la possibile previsione di una durata minore da parte dei contratti collettivi nazionali;
la norna, infatti, riguarda "incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale" e non ha affatto inteso abrogare ogni limitazione all'orario giornaliero.
La diversa opinione porterebbe all'assurda conclusione di considerare orario normale di lavoro quello prestato in due giorni per venti ore (con quattro giorni liberi).
Con il quinto motivo la difesa della TU denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dell'art. 2119 c.c., degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 63, lett. b, ccnl 1991, e dell'art.1460 c.c., nonché vizio di motivazione sullo stesso punto.
Assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, il fatto che il nuovo orario di lavoro fosse stato accettato (anzi gradito) dalla maggioranza dei lavoratori, non valutando la diffida di trentatrè di essi, i quali, dopo essersi dimessi dalle rispettive organizzazioni sindacali, dichiaravano di non essere rappresentati dalle rsa (doc. 8).
Erronea, di conseguenza, è la giustificazione dell'addebito di assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi e la ritenuta scriminante di cui all'art. 1460 c.c. Il motivo non è fondato.
Correttamente il Tribunale, una volta qualificata come illegittima la variazione dell'orario di lavoro operata unilateralmente dal datore di lavoro, ha ritenuto irrilevante il fatto che la nuova turnazione fosse gradita alla maggioranza del personale;
e ritenuto insussistente (e comunque scriminato) l'addebito, anche in considerazione del fatto che le lavoratrici si erano presentate al lavoro all'inizio del turno precedentemente in vigore, ma non erano state ammesse in azienda senza l'accettazione per iscritto del nuovo orario.
Si tratta come già sopra rilevato, di una valutazione di merito coerente ed immune da vizi logici o giuridici.
Con il sesto motivo la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, degli artt. 1223,1225 e 1227 c.c., degli artt. 416,420,
421 e 437 c.p.c.; nullità della sentenza in relazione agli artt. 416, 420,421 e 437 c.p.c.; nonché vizio di motivazione (art. 360,
nri. 3, 4 e 5, c.p.c.).
Assume che erroneamente sono state negate le prove richieste in appello sul c.d. afiunde perceptum, per il fatto che tale circostanza non era stata dedotta nella memoria di cui all'art. 416 c.p.c. Deduce che erroneamente vengono messi sullo stesso piano gli oneri di costituzione ex art. 416 c.p.c. e la deduzione dell'aliunde perceptum nelle note conclusionali. Aggiunge che, non avendo le controparti nulla obiettato, in primo grado, alla deduzione mossa con le note conclusionali, il Tribunale avrebbe dovuto presumere che il Pretore avesse autorizzato "la modifica della domanda". Anche questo motivo non è fondato.
Con sentenza n. 1099 del 3 febbraio 1998 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 stat. lav., l'eccezione con la quale il datore di lavoro, alfine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, ne' l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva a favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ci essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato".
I giudici di appello hanno richiamato l'orientamento espresso con detta sentenza e correttamente osservato che, nella fattispecie in esame, la allegazione dei fatti rilevanti a proposito dell'aliunde perceptum era avvenuta solo nelle note conclusive di primo grado, ma che tale allegazione avrebbe potuto produrre i suoi effetti solo quando i fatti rilevanti fossero risultati acquisiti o provati rite e recte alla stregua della disciplina del processo del lavoro. Hanno quindi ritenuto inammissibili, perché tardive, le richieste probatorie avanzate dalla società appellante solo nel secondo grado di giudizio.
La motivazione risulta ineccepibile.
Con il settimo ed ultimo motivo la difesa della TU lamenta che erroneamente il Tribunale di Ragusa ha posto a carico della società le spese di giudizio.
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
I giudici di appello hanno fatto applicazione della regola di cui all'art. 91 c.p.c., condannando la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Quanto alla sentenza della Corte di Appello di Catania che, secondo quanto si legge nella memoria della ET, ha assolto, riformando la sentenza del Pretore di Ragusa del 10.10.98, l'imputato IC CC perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR Di ST per mancanza di querela, ha confermato nel resto limitatamente alla posizione di NN EO, la stessa non è di nessuna rilevanza in questo giudizio, atteso che non è affatto vero che la decisione qui impugnata si sia fondata sul fatto reato contestato agli imputati. In conclusione il ricorso principale va rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale le resistenti, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, deducono che, anche se i fatti assunti da TU fossero veri, il Tribunale avrebbe comunque dovuto ritenere violato il principio di proporzionalità tra la condotta imputata alle lavoratrici ed il provvedimento sanzionatorio irrogato.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della TU s.r.l. (artt. 91 e 385, primo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la società ricorrente al rimborso, in favore delle resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in lire 52.000, oltre lire 4.000.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001