Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11014 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO E DEI POPO TAL NO10 №4 10 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE тестаменто OLOGRAFO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NC CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 488/00 - Cron. 28620 Dott. NT VELLA Consigliere Rep. 2810 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 24/04/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SEN TENZA per diritti sul ricorso proposto da: -29 LL EN NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO MEDA 181/A, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA VINCENZO MELE, difesa COSIMO SANASI, dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EN NI, EN ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FORGIONE, difesi dall'avvocato LUCA GIANNOTTE, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti 655 avverso la sentenza n. 435/98 della Corte d'Appello di - -1- LECCE, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Tommaso CARPINELLA, per delega dell'avv.L.GIANNOTTE, depositata in udienza, difensore ha chiesto il rigetto deldel resistente che ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, del secondo motivo, assorbiti gli l'inammissibilità altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 18 aprile 1986 AN PE affermò di es- sere erede testamentaria di tutti i beni immobili del fratello NC, morto nel 1940, compreso quello detenuto dai suoi nipoti SA e EN, figli di suo fratello NT;
e convenne questi ultimi innanzi al Tribunale di Brindisi, per sentirli condannare al suo rilascio. SA e EN PE si costituirono e risposero che il te- stamento olografo di NC PE non conteneva alcuna istituzione di erede, relativamente ai beni immobili;
che questi ultimi, dopo la sua morte, erano stati attribuiti agli eredi legittimi, e quello rivendicato da AN PE al loro padre, NT, che poi l'aveva anche usucapito;
ed infine che essi l'avevano da lui ereditato. Chiesero pertanto il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse tale tesi, e rigettò la domanda di AN Pen- na. Rigettò anche quella riconvenzionale proposta (soltanto in sede di preci- sazione delle conclusioni) dai convenuti, con cui questi ultimi avevano chie- sto che essi fossero dichiarati proprietari dell'immobile di cui AN PE aveva chiesto il rilascio, in virtù della usucapione del loro padre, e dante causa. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha rigettato l'impugnazione principale di AN PE, ribadendo quanto già affermato dal Tribunale, ossia che in quanto scritto da NC PE nel testamento da lui redatto prima di partire per la guerra ("Lascio tutto a mia sorella AN sino al mio ritorno ... ... il libretto postale coi soldi che potessi avere sono di AN in caso di morte") non è ravvisabile un'istituzione di erede, se non per il danaro depositato all'Ufficio Postale. 3 La Corte d'appello di Lecce ha inoltre rigettato l'appello inci- dentale di SA e EN PE, con il quale questi ultimi avevano ri- proposto la loro domanda riconvenzionale. AN PE ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per sei motivi. SA e EN PE hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi del suo ricorso AN PE censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua domanda, denunziando viola- zione degli art. 1362 e 1367 cod. civ.. Sostiene in particolare, con il primo motivo, che il significato letterale dell'inciso trascritto in narrativa è “incerto e di dubbia comprensio- ne", non tanto sotto il profilo semantico, ma perché i segni grafici che co- stituiscono le parole, ed in particolare la parola "sino”, sono incomprensibi- li;
e dunque che, non essendo chiaro il significato letterale delle espressioni usate, la loro interpretazione avrebbe dovuto essere effettuata facendo ricor- so ad altri criteri ermeneutici, in particolare a quello della conservazione, previsto dall'art. 1367 cod. civ.. La ricorrente sostiene poi, con il secondo motivo, che in ogni caso il giudice del merito avrebbe dovuto far ricorso a tale criterio erme- neutico, e non arrestarsi all'interpretazione letterale dell'inciso, perché solo facendone uso avrebbe potuto individuare la reale volontà del testatore, che sostiene essere stata quella di nominarla erede universale di tutti i suoi beni. La prima censura è inammissibile. 4 L'interpretazione di un contratto o di un atto negoziale unilate- rale è attività che non consiste nell'individuazione materiale e grafica delle parole usate da colui o da coloro che li pongono in essere, ma è operazione che suppone e segue tale individuazione, e consiste invece nella compren- sione del significato delle parole usate dal soggetto che pone in essere il ne- gozio giuridico, per individuarne la effettiva volontà. L'individuazione grafica delle parole usate da colui o coloro che pongono in essere il negozio giuridico è attività esclusivamente materiale, che non è disciplinata dalle norme giuridiche di cui la ricorrente denunzia la violazione, ma dalle regole della ortografia e della calligrafia. Non risulta, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, che la ricor- rente abbia sottoposto all'esame del giudice di secondo grado la questione dell'individuazione dei segni grafici in cui quest'ultimo ha letto la parola "sino", e non può farlo dunque in questa sede. La seconda censura è infondata. L'art. 1362 cod. civ., anche se prescrive che l'interprete di un на negozio giuridico non deve limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce il mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della intenzione di chi pone in essere il negozio, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio;
pertanto, il giudice di merito può utilizzare sussidiari criteri di interpretazione (tra i quali rientra quello indicato dalla ricorrente) solo quando le espressioni letterali in cui si concretizza la manifestazione di volontà non sono chiare, precise ed univo- che (tre le tante vedi Cassazione civile sez. III, 20 febbraio 2001, n. 2468). La ricorrente non ha allegato alcunché che consenta di non rite- nere chiari, precisi ed univoci i due incisi del testamento di NC penna innanzi riferiti. I restanti motivi del ricorso di AN PE sono tutti relativi alla seconda statuizione della sentenza impugnata, quella con cui la Corte di Lecce ha rigettato l'appello incidentale di SA e EN PE, ed ha 1097/29,11 così ribadito il rigetto, pronunziato dal giudice di primo grado, della doman- 20,66 da di SA e EN PE con cui questi ultimi avevano chiesto che TOT. 149,77 fosse accertata e dichiarata la loro proprietà dell'immobile per cui è causa. 456T Le censure sono inammissibili, per carenza di interesse della ri- corrente all'impugnazione. Ed invero, non essendo stata accolta la detta domanda, AN PE non può qualificarsi soccombente. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 24 aprile 2002 Il presidente (NC Calfapietra) AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrata ingate 5 NOV 2002 Serie .
4. L'estensore W9218 versate C 149,77 (Carlo Cioffic al n Chan (euro CENTOQUARANTANOVE/77. ..) IL LL C1 P. I Digenty FILIPPO (Dott.ssa Man Talaricu Responsabil i Atti Giudiziari D- MACCHINA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.6. LUG 2002 NOV IL LL C 002