Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2014, n. 28548
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Sentenza 29 maggio 2014

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In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità del fatto prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2 D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), non costituisce più una circostanza attenuante ma una fattispecie autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio, rispetto a quello previgente, è sempre di maggior favore con riferimento alle cosiddette "droghe pesanti", ma può non essere tale con riguardo alle cosiddette "droghe leggere". (In motivazione la Corte ha precisato che, per le cosiddette droghe leggere, la fattispecie qualificabile come circostanza attenuante ad effetto speciale potrebbe rivelarsi di maggior favore qualora sia ritenuta prevalente rispetto ad altre circostanze aggravanti o alla recidiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2014, n. 28548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28548
    Data del deposito : 29 maggio 2014

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