Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
In tema di notificazioni, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia, da notificare all'imputato, del decreto di giudizio immediato costituisce piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, atteso che alcuna disposizione prescrive che tale copia debba essere autenticata a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2009, n. 18543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18543 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/04/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 373
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 4944/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RI n. il 21/02/1961;
avverso SENTENZA del 18/09/2008 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con sentenza, deliberata il 18 settembre 2008 e depositata il 3 ottobre 2008, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza 23 gennaio 2007 del Tribunale di Cosenza di condanna alla pena di giustizia della appellante Canova Maria, imputata del concorso col coniuge CA VI nel delitto di porto illegale di una pistola , in Montalto Uffugo il 9 febbraio 2006. Con riferimento ai motivi di gravame e in relazione alla eccezione difensiva di nullità della notificazione del decreto di citazione pel giudizio di appello, la Corte territoriale ha motivato: la copia del decreto di citazione è stata ritirata presso l'ufficio postale da persona all'uopo delegata dalla appellante, sicché non doveva essere espletata la formalità prescritta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, nel caso della consegna nel luogo indicato sulla busta dell'atto da notificare in mani di persona diversa dal destinatario;
il motivo impugnazione, in rito, circa la nullità del giudizio di prime cure per vizio della notificazione del decreto di giudizio immediato è destituita di fondamento;
la riproduzione fotostatica dell'avviso di ricevimento è pienamente idonea a offrire la prova della ricezione dell'atto notificato;
non c'è alcuna ragione di supporre che la copia sia difforme dall'originale; ne' risulta, in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa;
affatto priva di rilevanza è la nuova prova richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; gli che laddove il porto è stato commesso nelle ore pomeridiane nulla rileva la testimonianza dei datori di lavoro della giudicabile circa la presenza di lei nella loro abitazione nelle ore antimeridiane;
pertanto, infondata è la doglianza della appellante per la reiezione della ridetta istanza;
nel merito i Carabinieri hanno sorpreso la imputata mentre, appena rientrata in casa tentava di sopprimere i bossoli dell'arma gettandoli nel gabinetto e, in seguito alla perquisizione della donna, hanno sequestrato la pistola illegalmente portata, già nota sul cruscotto della autovettura della Canova e del marito dal teste Cosentino, in occasione delle minacce subite presso il cantiere ove lavorava;
non è, pertanto, credibile la dichiarazione del teste a discarico NC, interessato perché parente della imputata, sul punto che la medesima fosse estranea al porto dell'arma, commesso a sua insaputa dal coniuge;
il concorso nel delitto esclude il favoreggiamento. 2. - Ricorre per cassazione l'imputata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato CONFORTI Eugenio, mediante atto recante la data del 15 novembre 2008, col quale sviluppa cinque motivi, raggruppati in tre paragrafi, denunziando ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 378 e 384 c.p. (quinto motivo), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai termini degli artt. 178 e 179 c.p.p., in relazione agli arte. 456, comma 3, c.p.p. (primo motivo) e in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art.7, comma 6, (secondo motivo), nonché mancanza della motivazione in ordine alla reiezione della richiesta di ammissione della prova nuova (terzo motivo), contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del testimoniale a discarico (quarto motivo).
2.1 - Con il primo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione circa la ritenuta nullità della notificazione del decreto di giudizio immediato, ribadendo: manca l'originale dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia dell'atto da notificare;
la mera riproduzione fotostatica dell'avviso de quo non corrisponde a quanto prescritto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 1, e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, in quanto il duplicato dell'avviso deve recare la autenticazione di conformità all'originale; il giudice di prime cure ha addossato all'appellante la prova diabolica della dimostrazione della difformità della copia all'originale smarrito.
2.2 - Con il secondo motivo la ricorrente, rinnovando l'eccezione della nullità della notificazione del decreto di citazione davanti alla Corte territoriale, sostiene che la disposizione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, trova applicazione anche nel caso del ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale a opera di persona diversa dal destinatario, in quanto ricorre la medesima ratio "di notiziare l'imputato che la notifica di un atto giudiziario che lo riguarda è stata effettuata a un soggetto diverso". 2.3 - Con il terzo motivo la ricorrente lamenta: la Corte di appello non ha rilevato il difetto di motivazione del Tribunale in merito alla reiezione della richiesta di ammissione della nuova prova (a discarico) e non ha preso in considerazione la riposizione della istanza istruttoria formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 603 c.p.p.. 2.4 - Con il quarto motivo il difensore si duole della negativa valutazione della attendibilità del teste a discarico NC AT e oppone: il testimone non è incorso in contraddizioni, le due dichiarazioni sono "più precise" di quelle del teste a carico OS;
inoltre corrispondono a quelle della ricorrente e del coimputato CA.
2.5 - Con il quinto motivo il difensore, sul presupposto della esclusione della compartecipazione della imputata nel porto della pistola del coniu-ge in luogo pubblico, postula la qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale, non punibile, censurando la esclusione, asseritamente "assiomatica" della postulata definizione giuridica da parte della Corte territoriale. 3. - Il ricorso è infondato.
3.1 - La L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, recante disposizioni in materia di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudi-ziari, siccome introdotto dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 2 quater, recita: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
Siffatta formalità presuppone, pertanto, l'esecuzione della notificazione nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare nelle mani di persona di famiglia, che conviva anche temporaneamente col destinatario, ovvero di persona addetta alla casa o al servizio di lui, secondo la previsione contenuta nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 7, comma 2.
Ma nel caso in esame non ricorre pacificamente tale presupposto: la notificazione non è stata eseguita all'indirizzo del destinatario;
l'atto da notificare è stato depositato ai sensi della L. 28 febbraio 2008, n. 31 art. 8, comma 2, presso l'ufficio postale preposto alla consegna;
e la notificazione si è perfezionata solo successivamente col ritiro del plico raccomandato a opera di persona, munita della delega della ricorrente.
Escluso, pertanto, che ricorra l'ipotesi prevista dalla legge per la informativa dell'art. 7, comma 6, cit, è altrettanto palese che difetta la eadem ratio per la applicazione analogica della disposizione de qua: gli è che il destinatario della notificazione, col conferire la delega per il ritiro dell'atto depositato presso l'ufficio postale, dimostra di avere piena contezza del sub procedimento di notificazione in corso.
3.2 - La riproduzione fotostatica dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente la copia da notificare del decreto di giudizio immediato costituisce piena prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 187 c.p.p., comma 2,
dell'atto.
Nessuna disposizione prescrive che la copia debba essere autenticata a pena di nullità.
E, priva di pregio alcuno, è la ipotesi, meramente congetturale e astratta, della contraffazione della copia pretestuosamente adombrata dalla ricorrente.
3.3 - La argomentata valutazione della irrilevanza della nuova prova a discarico operata dalla Corte territoriale rende superata la denunzia del vizio di motivazione della ordinanza del giudice di prime cure di rigetto della relativa istanza, formulata ai sensi dell'art. 507 c.p.p., e da ampiamente conto della (implicita) reiezione della asserita mozione della appellante per la rinnovazione della istruzione dibattimentale.
3.4 - Della inattendibilità della testimonianza del teste a discarico assunto anche alla stregua delle complessive emergenze processuali, correttamente esaminate dai giudici di merito con decisioni conformi sul punto, la Corte di appello ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.5 - Infine, in ordine alla qualificazione della condotta, non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di appello esattamente interpretato la norma incriminatrice applicata, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
Invero, il difensore oppone, piuttosto, la mera negativa, in punto di fatto, del concorso della imputata nel delitto di porto illegale di arma comune da sparo, ma siffatta impugnativa non può essere presa in considerazione nella sede del presente scrutinio di legittimità, in quanto si tratta di motivo diverso da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.6 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009