Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
Il ricorso "per saltum" si converte in appello, secondo l'art. 569 cpv. cod. proc. pen., solo "se la sentenza è appellata da una delle parti" e quindi, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non anche nelle ipotesi in cui sia stato proposto appello incidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/1999, n. 8809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8809 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 24/6/99
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere N. 972
Dott. Nicola BOTTALICO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere N. 15437/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ancona e dal Procuratore generale della Repubblica di Ancona, nonché sugli appelli incidentali proposti da NG OA, nato a [...], il [...], e da PR PP, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del OR di Ancona, in data 16 dicembre 1998. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria dell'avvocato generale Antonio Leo, il quale ha chiesto che la Corte annulli con rinvio il provvedimento impugnato, in accoglimento dei ricorsi del Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ancona e del Procuratore generale di Ancona, e che dichiari inammissibile l'appello incidentale proposto dai difensori degli imputati.
Sentiti gli avvocati Antonio Fiorella e Franco Giampietro, i quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi dei pubblici ministeri e l'accoglimento dell'impugnazione incidentale, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 16 dicembre 1998, il OR di Ancona dichiarò non doversi procedere nei confronti di NG OA e di PR PP, in ordine al delitto di truffa aggravata loro contestato, perché gli imputati erano stati in precedenza giudicati per il medesimo fatto.
Ed in vero, il menzionato OR ritenne che la sentenza resa da Tribunale di Ancona, in data 15 novembre 1994, nel corso di un procedimento penale a carico anche degli attuali imputati, aveva acquistato autorità di cosa giudicata in relazione agli stessi fatti, contestati al NG ed al PR nel corso di quel processo, con il capo di imputazione di cui alla lettera m); e ciò pur se proprio in relazione a quella vicenda era stata disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero, dal momento che il fatto accertato sarebbe risultato "nuovo e diverso rispetto a come contestato".
Avverso il suddetto provvedimento hanno proposto ricorso immediato per cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ancona che il Procuratore generale della Repubblica di quella città sostenendo che il OR avrebbe errato ad attribuire natura decisoria ed efficacia preclusiva all'ordinanza con cui era stata disposta, da parte dei giudici del Tribunale di Ancona, la trasmissione degli atti relativi al capo di imputazione di cui alla lettera m) al pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Ancona ha, inoltre, censurato l'ulteriore affermazione del OR, secondo cui nella fattispecie non sussisterebbe l'ipotesi della truffa aggravata perché il PR sarebbe allo stesso tempo il soggetto ingannato e quello che avrebbe posto in essere l'atto patrimoniale pregiudizievole.
Dopo la proposizione dei suddetti ricorsi hanno proposto "appello incidentale" entrambi gli imputati, sostenendo che il OR avrebbe errato ad applicare il ne bis in idem, risultando dalla stessa sentenza impugnata che la formula da adottare era quella dell'insussistenza del fatto.
Ciò posto, la Corte osserva che i ricorsi proposti dai rappresentanti della pubblica accusa devono essere convertiti in appello.
Ma tale conversione non deriva - come ha sostenuto la difesa del NG e del PR - dalla circostanza che è stato proposto appello incidentale da parte degli imputati.
Ed infatti, l'articolo 569, comma 2, c.p.p., stabilisce che il ricorso immediato per cassazione si converte in appello solo "se la sentenza è appellata da una delle parti" e non anche nelle ipotesi in cui sia stato proposto appello incidentale.
E poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di tassatività delle impugnazioni, sancito dall'articolo 568 c.p.p., la disposizione di legge su citata già di per sè sola sarebbe sufficiente ad escludere che, nella fattispecie, la proposizione di un appello incidentale da parte degli imputati sia idonea a rendere applicabile la disposizione dell'articolo 580 c.p.p. E ciò tanto più ove si consideri che il menzionato principio di tassatività delle impugnazioni deve trovare applicazione - se possibile - ancor più rigorosa per quelle incidentali, dal momento che queste rappresentano una deroga al principio secondo cui i termini per proporre i mezzi di gravame sono stabiliti a pena di decadenza.
D'altro canto, nessuna norma ipotizza, nell'eventualità che sia stato proposto ricorso immediato per cassazione da una delle parti, la possibilità di una impugnazione incidentale ad opera dell'altra. Il codice di rito non ha previsto, infatti, alcuna forma di ricorso incidentale, ma solo l'appello incidentale, disciplinato dall'articolo 595 c.p.p.; e questo è strettamente collegato all'appello principale, tanto che perde efficacia in caso di inammissibilità di quest'ultimo o di rinuncia allo stesso. Nè è accoglibile la tesi difensiva secondo cui l'espressione - "la parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale" - utilizzata dal legislatore nel primo comma del citato articolo 595 c.p.p., sarebbe idonea a legittimare la proposizione del detto appello anche in ipotesi come quella in esame, giacché il termine "impugnazione" ricomprenderebbe pure il ricorso immediato per cassazione.
La disposizione di legge prima citata è, infatti, inserita nel titolo II del libro IX del codice di procedura penale, che tratta esclusivamente dell'appello e non è suscettibile - come si è cennato - di applicazioni estensive o analogiche, contrarie al menzionato principio di tassatività delle impugnazioni, e comunque contrastanti con il sistema in vigore, nel quale non v'è spazio alcuno per il ricorso incidentale.
La conversione in questione discende, invece, dalla circostanza che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Ancona - nel censurare la pronuncia del OR nella parte in cui questi aveva affermato l'insussistenza del delitto di truffa - ha finito con il dedurre la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
Il menzionato rappresentante della pubblica accusa ha, infatti, testualmente affermato che "dallo stesso capo di imputazione appare che PR, con la sua condotta artificiosa, ha indotto non ovviamente sè medesimo all'atto di disposizione patrimoniale a favore di NG, ma l'amministrazione statale di cui egli stesso faceva parte, e che ciò ha potuto fare proprio perché inserito in detta amministrazione;
e ciò significa che l'amministrazione statale ha subito un danno patrimoniale per effetto di un atto di disposizione a favore del NG, compiuto a seguito degli artifizi posti in essere dal PR e tali da avere tratto in inganno gli organi di controllo che hanno ritenuto così legittimo l'atto a sua firma, in esecuzione del quale l'amministrazione ha proceduto all'erogazione delle somme di denaro".
Ora, tale censura - come è agevole constatare - è sostanzialmente diretta avverso la valutazione di una prova in ordine ad una questione di fatto e, pertanto, il ricorso appare sostanzialmente proposto, almeno per la parte in questione, ai sensi dell'articolo 606, comma 1. lettera e), c.p.p.
Sennonché, stabilisce il comma quarto dell'articolo 569 dello stesso codice che la disposizione del comma 1 (il quale prevede appunto il ricorso immediato per cassazione) non si applica nei casi previsti dall'articolo 606, comma 1, lettere d) ed e), e che in tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. In ottemperanza a tale norma, l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Ancona va convertita in appello;
e da ciò deriva - in applicazione del disposto degli articoli 569, comma 2, e 595 c.p.p. - che anche il ricorso del Procuratore generale deve subire analoga conversione e che l'impugnazione incidentale proposta dagli imputati dovrà essere presa in esame.
Conseguentemente, gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Ancona per competenza.
P.Q.M.
Converte il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Ancona in appello e parimenti quello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per competenza.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999