Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4688
CASS
Sentenza 28 marzo 2003

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Il diritto dell'INPS di surrogazione, ex art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. Pertanto, con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo; riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedro luogo alla liquidazione della prestazione; confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi; soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, piò o meno prolungato.

La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Da essa, pertanto, non può di regola desumersi l'esistenza di una volontà del creditore transattiva o di rinuncia ad altre pretese, salvo che questa non risulti da speciali elementi e dal complessivo tenore del documento. Il relativo accertamento del giudice di merito costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da congrua ed adeguata motivazione.

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  • 1Blog ilCaso.it
    https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …

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    Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …

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  • 3Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. 1.Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …

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  • 4Ammortamento alla francese: nullità, imputazione dei pagamenti, il ruolo del C.T.U.
    Avv. Giampaolo Morini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 maggio 2021

    Sommario: 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico – 2. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. – 3. La C.T.U.: ammissibilità 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico L'inclusione degli interessi di capitale tra i frutti civili rappresenta il risultato di un processo storico che ha voluto categorizzare tutti i redditi di sostituzione, equiparando la funzione del denaro, bene fungibile, a tutti gli altri beni produttivi concessi in godimento[1]. Per reddito di sostituzione, si intende dunque, il provento derivato al posto del beneficio che il godimento diretto della cosa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4688
Data del deposito : 28 marzo 2003

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