Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 2
Il diritto dell'INPS di surrogazione, ex art. 1916 cod. civ., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. Pertanto, con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo; riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedro luogo alla liquidazione della prestazione; confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi; soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, piò o meno prolungato.
La quietanza costituisce atto unilaterale ricettizio che contiene esclusivamente il riconoscimento da parte del creditore di avere riscosso quanto è stato pagato dal debitore. Da essa, pertanto, non può di regola desumersi l'esistenza di una volontà del creditore transattiva o di rinuncia ad altre pretese, salvo che questa non risulti da speciali elementi e dal complessivo tenore del documento. Il relativo accertamento del giudice di merito costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da congrua ed adeguata motivazione.
Commentari • 4
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Sommario: 1. Gli interessi: inquadramento dogmatico. 2. Gli interessi sotto il profilo funzionale. 3. Correlazione tra frutti civili e rapporto contrattuale. 4. I principi generali della trasparenza, della proporzionalità, e della non discriminazione sanciti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. 5. L'art. 1284 c.c.: natura del saggio di interesse. 6. L'art. 1284[1] c.c.: natura del saggio di interesse. 7. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c.. Gli interessi: inquadramento dogmatico. In relazione ai rapporti obbligatori, il legislatore, pur disciplinandolo in molte norme, non ha dato una definizione di interessi, confidando sulla univocità della …
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Leggi di più… - 4. Ammortamento alla francese: nullità, imputazione dei pagamenti, il ruolo del C.T.U.Avv. Giampaolo Morini · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 maggio 2021
Sommario: 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico – 2. L'imputazione dei pagamenti: artt. 1193 e 1195 c.c. – 3. La C.T.U.: ammissibilità 1. L'incompatibilità del metodo c.d. ammortamento alla francese con l'ordinamento giuridico L'inclusione degli interessi di capitale tra i frutti civili rappresenta il risultato di un processo storico che ha voluto categorizzare tutti i redditi di sostituzione, equiparando la funzione del denaro, bene fungibile, a tutti gli altri beni produttivi concessi in godimento[1]. Per reddito di sostituzione, si intende dunque, il provento derivato al posto del beneficio che il godimento diretto della cosa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4688 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. FAVARA Ugo - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE DO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, difeso dagli avvocati POTI MARIO, MORIELLI VINCENZO, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 727/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione Seconda Civile emessa l'8/5/1998, depositata il 23/06/98;
RG.
965/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato MARIO POTI;
udito l'Avvocato PERILLI M. ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO UN, nel 1989, premesso che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 26 maggio 1985, lungo la S.S.
"Romea", per colpa esclusiva di EL DO, deceduto nel sinistro, e che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gli aveva riconosciuto un assegno ordinario di invalidità del valore capitale, alla data del 29 dicembre 1988, di lire 74.980.751;
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Ferrara, gli eredi del responsabile (EL VA, OB, VI e MA EL nonché LE IT) e l'assicuratrice AI, per sentirli condannare al risarcimento dei danni.
La società assicuratrice, senza contestare l'"an", deduceva di aver pagato il 15 luglio 1989 all'Istituto (il quale, avendo erogato al IO le prestazioni dovutegli, si era surrogato nei diritti del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile del danno), lire 83.536.000, e di avere, con tale somma, integralmente adempiuto ad ogni onere risarcitorio, compreso il danno morale.
Con un'autonoma citazione, nel 1992, la AI conveniva innanzi allo stesso Tribunale l'Istituto, chiedendo che fosse condannato, o per indebito oggettivo (art. 2033 C.c.) o per arricchimento ingiustificato (art. 2041 C.c.), alla restituzione di quanto a suo tempo ricevuto, dedotto quanto effettivamente corrisposto al IO. Ciò perché l'Istituto, essendone cessati i presupposti, aveva revocato l'assegno, dopo un'erogazione complessiva di circa lire 9.000.000.
Il convenuto eccepiva di non essere tenuto alla restituzione, per aver ottenuto la rivalsa in forza di un negozio transattivo intangibile.
Riunite le cause, il Tribunale, con sentenza del 17 luglio 1996, condannava la AI e gli eredi EL a pagare al IO lire 75.000.000 e l'Istituto a restituire alla AI lire 74.813.420, oltre agli interessi dal 15 luglio 1989 al saldo.
Con sentenza del 23 giugno 1998, la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dall'Istituto e, in accoglimento del gravame incidentale della AI, ha condannato il primo a rimborsare alla seconda le spese del giudizio di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'Istituto, formulando un'unica censura. Resiste con controricorso la AI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1 e 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e 1965 C.C. nonché omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai fini dell'applicazione dell'art. 2033 C.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c), sostiene di aver diritto a trattenere l'intera somma versatale a suo tempo dalla AI, frutto di una capitalizzazione eseguita, in base al D.M. 30 marzo 1987, in previsione di tutti i possibili eventi futuri, e quindi anche di una mancata conferma dell'assegno dopo il primo triennio.
La legge ha infatti previsto e quantificato la somma dovuta in via surrogatoria all'Istituto assicuratore tenendo conto di tutte le variabili (revoca, mancata domanda di conferma, morte dell'assicurato, liquidazione successiva della pensione di inabilità) e dell'aleatorietà insita nella prestazione periodica. Il ricorrente critica altresì gli argomenti coi quali la Corte d'appello ha negato valore transattivo al negozio intervenuto tra le parti in causa il 15 luglio 1989 e ha ricondotto la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 C.c., in presenza di un evento successivo incidente non "ex tunc" ma, con effetto "ex nunc", sulla sola durata della prestazione già validamente erogata e, in quanto tale, capitalizzata in base ai parametri di legge.
Il ricorso è fondato, nei limiti che saranno di qui a poco precisati.
La Corte di Appello, per rigettare il gravame dell'Istituto e con esso la tesi che la surroga dell'assicuratore sociale nei diritti dell'assicurato debba estendersi alle somme corrispondenti alle erogazioni indennitarie sia effettive che potenziali, in quanto determinate secondo il modello tipico della capitalizzazione, in base ad apposito decreto ministeriale;
osserva come il "riferimento all'ammontare delle prestazioni effettivamente erogate e non a quelle potenziali" si colga con certezza dal tenore letterale della norma di cui all'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, il quale testualmente dispone che "l'Istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione". È altresì erroneo, soggiunge la sentenza impugnata, l'assunto dell'appellante secondo cui, avendo la società assicuratrice pagato la somma "de qua" in virtù di una transazione, la stessa non avrebbe alcun diritto alla ripetizione. Non c'è stata infatti tra le parti alcuna transazione, sia per l'assenza di un qualsiasi contrasto sul titolo del pagamento o sull'importo dovuto, avendo la AI versato all'appellante quanto da questo richiestole;
sia perché non risulta che siano state intavolate trattative al fine di raggiungere un accordo. Difettano quindi nell'atto di quietanza sottoscritto dall'Istituto tanto i presupposti della transazione ("res dubia" e "res litigiosa") quanto l'elemento essenziale delle reciproche concessioni, e la quietanza stessa ha dunque valore di semplice dichiarazione unilaterale liberatoria.
Avendo il IO ricevuto in tutto lire 8.722.580, e venuta meno, per il resto, in virtù di eventi successivi, la ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale fatta dalla AI all'Istituto, l'obbligo di quest'ultimo di restituire la somma residua trova titolo nell'art. 2033 C.C. La sentenza, rileva il Collegio, appare condivisibile soltanto nella parte in cui ha negato che tra le parti sia intervenuta una transazione.
È noto come la quietanza costituisca un atto unilaterale recettizio, contenente il riconoscimento del creditore di quanto pagato dal debitore, e come, per l'effetto, da essa non possa di regola desumersi l'esistenza di una volontà transattiva o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, a meno che il contrario non emerga da speciali elementi e dal complessivo tenore del documento.
L'accertamento sul punto del giudice di merito costituisce un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie la Corte d'appello ha proceduto all'interpretazione della volontà delle parti con una motivazione esente da vizi logici e da errori giuridici, vanamente quindi impugnata dal ricorrente, con censure le quali inammissibilmente si traducono, piuttosto che nella denuncia di concreti vizi deducibili in sede di legittimità, nell'auspicio di una diversa interpretazione, favorevole alle proprie ragioni, della scrittura in discorso.
Giustamente invece il ricorrente lamenta che la surrogazione gli sia stata riconosciuta per il solo importo delle rate di assegno versate al IO fino alla revoca del beneficio (lire 8.722.580) e non per l'intero importo risultante dalla capitalizzazione dell'assegno (lire 83.536.000), onde la condanna a restituire alla AI la differenza di lire 74.813.420.
La Corte d'appello ha invero deciso la controversia sulla base del solo 1^ comma dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ("revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile") e trascurando del tutto il 2^ comma, a tenore del quale "agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Ebbene, rileva il Collegio, l'ambito oggettivo del diritto di surrogazione previsto in generale dall'art. 1916 C.c. incontra di regola un duplice limite: da un lato, l'importo della somma corrisposta a titolo di indennizzo, dall'altro l'entità del risarcimento dovuto dal responsabile all'assicurato. Ciò significa che di regola l'assicuratore non può ottenere più di quanto abbia pagato e il responsabile non è tenuto a corrispondergli, in via di surrogazione, più di quanto dovrebbe all'assicurato danneggiato. Per quanto concerne il primo di questi limiti obiettivi, è tuttavia la stessa legge a disporre espressamente che, per tutte le prestazioni da essa previste, senza esclusione alcuna, il relativo "ammontare" sia rapportato, in sede di surroga, al valore capitale e non agli importi in concreto corrisposti, per un periodo più o meno lungo, all'assicurato danneggiato. Una tale regola generale e assoluta che, per la sua estrema chiarezza, non può essere disattesa dall'interprete, non può dunque non valere anche nel caso dell'assegno ordinario di invalidità di cui per un certo tempo ha goduto il IO (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo;
riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione;
confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi, e soggetto infine, in quest'ultimo caso, a revisione, il tutto a norma degli artt. 1, commi 1^, 3^, 7^ e 8^, e 9^ della l. cit.).
La norma non prevede infatti alcuna eccezione nell'ipotesi che il beneficio in esame non venga, dopo il primo triennio, confermato, o venga revocato in seguito a revisione;
come pure nulla prevede nel caso di revoca, in seguito a revisione, degli altri benefici (pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2; assegno o pensione privilegiata di cui all'art. 6).
Di fronte all'inequivoco dettato della legge, non interessa stabilire se "i criteri e le tariffe" da porre a base della capitalizzazione siano redatti o meno in vista di tutte le possibili variabili (come la mancata conferma o la revoca del beneficio o la successiva liquidazione della pensione ordinaria di inabilità, ai sensi dell'art. 2 1^ comma della legge); ne' occorre enumerare gli inconvenienti pratici cui darebbe luogo la tesi sostenuta nella sentenza impugnata (a tacer d'altro, la surroga sarebbe quantificabile, "a posteriori", soltanto dopo che fosse sopravvenuta una causa estintiva del beneficio, come è avvenuto per l'appunto nel caso presente, e non mai prima, non essendo mai esattamente prevedibile, "a priori", la durata della prestazione). Non bisogna dimenticare poi che, almeno tendenzialmente, il "valore capitale" della prestazione erogata dall'Istituto rappresenta il risarcimento del danno subito dall'assicurato per la riduzione permanente della capacità lavorativa, che dovrebbe essere corrisposto in una volta sola, ma che invece è liquidato obbligatoriamente sotto forma di rendita, analogamente a quanto è in facoltà del giudice civile (art. 2057 C.c.). La "ratio" del sistema adottato dalla legge risponde dunque ad esigenze di certezza e di semplificazione dei rapporti, e, per giunta, risiede altresì nell'osservazione statistica che la conferma dei benefici, anche in sede di revisione, e dunque la durata indeterminata delle prestazioni, è la regola, mentre l'anticipata cessazione è l'eccezione.
Del resto, nessuno ha mai dubitato che, nell'analogo caso della rendita liquidata in seguito a un infortunio sul lavoro, anch'essa soggetta a revisione, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Istituto erogatore, a norma dell'art. 11 1^ comma dello stesso testo unico, abbia diritto di ripetere dal responsabile civile dell'infortunio la somma corrispondente al valore capitale attuale della rendita liquidata e non di ottenere il semplice rimborso dei vari ratei effettivamente corrisposti. Conclusivamente, la mancata conferma non poteva esplicare alcun effetto, dovendo, in sede di surrogazione, tenersi conto del valore capitale della prestazione, ai sensi del 2 comma dell'art. 14 cit., e non dei singoli ratei corrisposti al IO nel tempo in cui ha goduto dell'assegno.
Resta assorbita ogni questione sull'applicazione alla fattispecie dei principi in tema di indebito oggettivo (art. 2033 C.c.). Consegue all'accoglimento per quanto di ragione del ricorso la Cassazione "in parte qua" della sentenza impugnata, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2003