Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell'art. 172, comma quinto, cod. pen. sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria.
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- 1. La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2012
- 2. La recidiva non preclude necessariamente l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 c.p. .Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2006, n. 17346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17346 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/04/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1328
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 047918/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IM, N. IL 09/02/1970;
avverso ORDINANZA del 03/11/2005 TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI L., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza del 3.11.2005, il Tribunale di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a LA AS con più sentenze di condanna e rigettava la richiesta presentata dallo stesso LA per fare dichiarare l'estinzione per avvenuta prescrizione delle pene inflitte con le prime tre condanne.
Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza perché viziata da violazione degli artt. 168 e 172 c.p., sull'assunto che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, in caso di applicazione della sospensione condizionale, è segnato dalla data in cui opera la revoca di diritto del beneficio, onde nel caso di specie per le pene applicate con le prime tre era già trascorso il termine decennale allorché erano le sospensioni condizionali erano state revocate. 2. - L'esito del ricorso dipende dalla soluzione della questione relativa alla individuazione della decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di pena condizionalmente sospesa, dovendosi stabilire se, a norma dell'art. 172 c.p., comma 5, detto termine inizi a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa della revoca del beneficio ovvero se il "dies a quo" coincida con la data del provvedimento con cui la sospensione condizionale è stata revocata.
Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta del condannato applicando la linea giurisprudenziale che identifica la decorrenza del termine di prescrizione, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena o di indulto condizionato, nel giorno in cui è stata pronunciata la decisione che dispone la revoca del beneficio e non da quello in cui passa in giudicato la sentenza di condanna che è causa della revoca medesima (Cass., Sez. 1^, 17 novembre 2004, Calderine, rv. 230168; Sez. 1^, 28 febbraio 2000, Zanon, rv. 216007;
Cass., Sez. 1^, 16 maggio 1997, Sannazzaro, rv. 207973). Nella giurisprudenza di questa Corte è presente, però¯ un opposto indirizzo interpretativo che fa decorrere il termine di prescrizione della pena dal momento in cui sono per legge maturate le condizioni che avrebbero dovuto portare alla revoca stessa, indipendentemente dal fatto che queste siano state, o non, subito dichiarate (Cass., Sez. 1^, È li ottobre 1995, Novellis, rv. 202898).
3. - Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultima posizione, ancorché minoritaria, in quanto risulta rispondente ad una lettura dell'art. 172 c.p., comma 5, che è sorretta da precisi ed univoci argomenti testuali, logici e sistematici.
La predetta disposizione stabilisce che "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata". Dalla formulazione letterale della norma traspare, quindi, un primo elemento che milita a favore della soluzione qui condivisa, dato che l'esplicito riferimento al "giorno in cui ... la condizione si è verificata" inequivocamente attesta che la decorrenza del termine di prescrizione della pena è, di per sè, collegata alla data in cui si è realizzato il presupposto dal quale la legge fa derivare la revoca della sospensione condizionale della pena, non rilevando, per contro, il momento in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio.
Nè vale obiettare, a giustificazione della tesi contraria, che la pena diventa concretamente eseguibile soltanto a seguito della decisione di revoca, per l'evidente ragione che la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la condanna che la comporta passa in giudicato, e che il provvedimento di revoca ha mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, di talché i relativi effetti si producono "ex tunc", retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2005, Massabò, rv. 232249). Un ulteriore argomento ermeneutico dispiega incidenza decisiva a sostegno dell'opzione ermeneutica favorevole alla tesi che fa decorrere il termine di prescrizione non dalla data della revoca del beneficio, ma da quella di avveramento della condizione risolutiva. Se si considera, infatti, che la "ratto" della disciplina della prescrizione, sia del reato che della pena, è indissolubilmente legata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, appare chiaro che il termine prescrizionale non può che decorrere dal fatto oggettivo della verificazione delle condizioni che rendono revocabile di diritto la sospensione condizionale della pena, dato che, se così non fosse, la prescrizione verrebbe collegata ad una data che varia in relazione alle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria: con l'ulteriore conseguenza che i termini e il decorso della prescrizione verrebbero fatti dipendere da cause riferibili alla maggiore o minore tempestività delle decisioni degli organi deputati all'esecuzione della pena e alla revoca del beneficio, in palese violazione dei principi di certezza e di legalità. 4. - Dalle precedenti considerazioni emerge che l'ordinanza impugnata è censurabile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché viziata dall'erronea applicazione della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 172 c.p., di talché deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, che, nel nuovo esame dell'istanza, dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, accertando se fosse o non maturata la prescrizione delle pene assumendo come termine iniziale non la data in cui è stata revocata la sospensione condizionale della pena, ma quella in cui si sono realizzati i presupposti che hanno reso revocabile di diritto detto beneficio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006