Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 2 2 3 9 Succession - TESTAMENTO QUERE agi 0 -A DI FACS0 Composta dagli Ill.mi SOSPENSIONE Blocess Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 8268/00 Cron. клич Consigliere Dott. Rosario DE JULIO + Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 668 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ud.16/10/02 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E NZA sul ricorso proposto da: RO NA, elettivamente domiciliata in ROMA. PZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato NINC MUSIO SALE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL IV, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO BARBANTINI, che lo difende unitamente all'avvocato GREGORIO CATRAMBONE, giusta delega in 2002 atti;
- 1329 controricorrente -1- nonché
contro
RO RC, RO TO, RO RE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 966/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 28/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito 1'Avvocato GREGORIO CATAMBRONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Soatituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il inammissibilità o rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nell'ottobre 1989, MA VI, assumendo che nel 1986 un anunimo gli aveva fatto pervenire uno scritto olografo con cui TA SA lo aveva istituito erede, citò dinanzi al Tribunale di Genova AM UL e i di lei aventi causa rivendicando la comproprietà per quota di tutti i beni costituenti l'intero patrimonio della famiglia SA pervenuto alla AM in forza di testamento olografo, pubblicato il 2 luglio 1982, di LU SA, ultimo superstite di tutti i membri della famiglia premorti senza lasciare discendenti. Disposta e espletata C.T.U. grafologica per accertare l'autenticità del testamento olografo contestata dalla AM, l'adito tribunale dichiarò il MA erede di SA TA e comproprietario in posizione paritaria con la AM della comunione incidentale costituita sui beni disinessi morendo dai germani SA;
dichiarò la pronunzia opponibile a coloro che dalla AM avevano acquistato diritti con atti trascritti in data successiva alla trascrizione della domanda giudiziale e condannò resistente la convenuta al rendiconto. L'impugnazione proposta dalla AM venne rigettata dalla Corte d'appello di Genova con sentenza 28 ottobre 1994, contro la quale la soccombente propose domanda di revocazione ex art.395 nn.1 e 3 c.p.c. deducendo di avere avuto contezza dopo il passaggio in giudicato della decisione, da un accertamento peritale fatto eseguire a sua insaputa dal coniuge, che la scheda testamentaria in forza della quale il MA aveva promosso la haereditatis petitio era in realtà un falso. La Corte respinse anche tale impugnazione osservando che la 2 AM aveva omesso di indicare nell'atto introduttivo le prove offerte a sostegno del presunto dolo della controparte, ovvio essendo che la relazione di consulenza di parte poteva avere valenza indiziante in merito alla non genuinità del testamento;
che non ricorreva l'ipotesi revocatoria di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. giacché l'elaborato predetto, redatto in data 1° ottobre 1997, cra successivo alla emanazione della sentenza revocanda, che non sussisteva l'ipotesi revocatoria di cui al n. 2 dell'art. 395 c.p.c. non essendo stata fornita la prova della falsità della prova utilizzata dal primo giudice, che era allo stato ininfluente la pendenza dinanzi al Tribunale di Genova del giudizio di falso proposto nelle more in via principale com querela dalla AM poiché l'accertamento della falsità con sentenza passata in giudicato avrebbe dovuto precedere la proposizione della istanza di revocazione. Ricorre per cassazione la AM in base a due motivi resistiti con controricorso dal RI. Non resistono gli altri intimati. Motivi della decisione Va preliminarmente disattesa la (per la verità poco perspicua) eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto nel contesto dell'atto impugnatorio si rinvengono tutti gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo nelle suc varie fusi e dei successivi gradi nonché delle posizioni che vi hanno assunto le parti, senz'uopo di inammissibile esame diretto del contenuto di atti del processo da parte di questa Corte. 3 E' altrettanto chiara la natura della doglianza formulata dal ricorrente il quale, denunziando violazione di norme di diritto e vizi motivatori, si duole che la corte ligure ha rifiutato la chiestale sospensione necessaria del giudizio di revocazione, imposta dall'art.355 c.p.c., essendo stata proposta querela di falso in via principale. La doglianza tuttavia è all'un tempo inammissibile e infondata Va sotto il primo profilo evidenziato che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la istanza di revocazione motivando ampiamente circa l'insussistenza di tutte le ipotesi di cui all'art. 395 c.p.c. in base alle quali era stata avanzata. Ciò imponeva al ricorrente di censurare la sentenza anzitutto sotto questo autonomo e dirimente profilo: il non averlo fatto ha comportato il passaggio in giudicato della pronuncia emessa in esito al giudizio rescindente. Ma come si è anticipato, e ciò si aggiunge per mera completezza d'argomento, la censura è anche platealmente infondata. L'art. 359 c.p.c. presuppone che la querela sia presentata nel corso del giudizio di appello. In tale caso il giudice di seconde cure, ove ritenga rilevante il documento impugnato, sospende il giudizio e fissa alle parti un termine per riassumere la causa di falso davanti al tribunale funzionalmente competente. Al contrario nel caso di specie, la querela di falso fu dalla AM proposta in via principale davanti al competente tribunale nelle more del giudizio di appello e non davanti alla corte distrettuale la quale, quindi, non aveva alcun obbligo di provvedere sulla sospensione del giudizio né di tenere conto della relativa istanza. Al rigetto del ricorso segue la condanna della sua proponente alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 00 alle spese liquidate in euro16) oltre a euro 1.500,00 per onorari. Cosi deciso in Roma, il 16 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Jl Presidente Dott. Sergio Del Core Dott. Vincenzo Calfapietra Jeep's delдее вы IL CANCELLIERE C1 Dot.ssa Donatella D'Anna Roma 14 FEB 2003 DEPOSITATO CELLIERE CI CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9 APR. 2003. serie 4 al n. 14581 versate 149.77 apposta in calce alla copla autentica (art. 276 T.U, n°116 del 20/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Hipp Scarpino)