Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2001, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBL03439 /0 1 IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ملسمسمة | SEZIONE SECONDA CIVILE qualifrazione five dire conphasendite Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: qualite homely the cola mancanza -ets Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 16095/98 •4062 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cro n. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 1138 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VFFIC COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. - LE 24 ORE- per ritti 3992. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BR IO, MASE' ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.CONFALONIERI 5, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato MANZI LUIGI, che li difende unitamente Richiesta copia studio dal Sig. ORD. GIOR all'avvocato MOSER HERMANN, giusta delega in atti;
3005 per diritti ricorrenti 11. $.02.01 - - IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TT ROBERTO;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - intimato dal Sig. AGI per diritti L. 3000 avverso la sentenza n. 236/97 della Corte d'Appello di 8.03.01 TRENTO, depositata il 20/06/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco 1976 -1- Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del CAFIERO Generale Dott. Dario rigetto del ricorso. -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Sostituto Procuratore Richiesta copia studio dal Sig. HAM che ha concluso per il per diritti L.
3.000. ANCELLIERE CANCELLERIA 88490205 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiesta copia studio dal Sig. KROMOSCon dell'aprile 1986, TO ZA citazione per diritti L. 3000 conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di 9.03.01 il IL CANCELLIERE LZ, SE AB e ND SÈ. Assumeva che, nel settembre 1985, aveva acquistato dai convenuti per lire 5.000.000 il cane segugio denominato GO, poi risultato privo delle qualità promesse, e, in particolare, dell'iscrizione al Libro Italiano Riconosciuti;
che, nel gennaio 1985, aveva acquistato dagli stessi convenuti per lire 500.000 la cagnetta denominata ID, poi non risultata idonea alla caccia nella stagione venato- ria di quell'anno, risultato -questo- che contrat- tualmente comportava la riconsegna dell'animale ed il rimborso del relativo e corrisposto prezzo di acquisto;
che aveva comunicato ai convenuti la mancanza di attitudine della cagnetta alla caccia e di essere pronto a restituirla previa restituzione del prezzo;
che i convenuti avevano dato risposta negativa, così costringendolo a continuare ad aver cura della cagnetta con una spesa giornaliera di lire 5.000. Chiedeva, quindi, che si riducesse il prezzo di vendita del cane segugio, si dichiarasse l'inefficacia della compravendita della cagnetta e 3 si condannassero i convenuti alla restituzione del corrisposto prezzo di lire 500.000, oltre al risarcimento dei danni subiti. SE AB e ND SÈ si costituivano e resistevano alla domanda. Con sentenza del 10 dicembre 1993, il Tribunale di LZ, presso cui la causa era stata riassunta a dichiarata incompetenza del Pretoreseguito della adito, disponeva la riduzione del prezzo di vendita del cane segugio nella misura di lire 2.000.000, da rimborsarsi allo ZA con interessi e rivaluta- zione dall'8 ottobre 1985, e rigettava la domanda relativa al contratto di compravendita della cagnetta. Entrambe le parti interponevano gravame: TO ZA, in via principale, dolendosi del mancato accoglimento della domanda relativa alla compraven- dita della cagnetta;
SE AB e ND SÈ, in via incidentale, criticando la disposta riduzione del prezzo di vendita del cane segugio. In corso di causa decedevano i cani oggetto della controversia. Con sentenza del 27 maggio/20 giugno 1997, la Corte d'appello di Trento rigettava l'appello incidentale ed accoglieva in parte quello principale, dichia- 4 rando risolto il contratto di compravendita della cagnetta e condannando quindi SE AB e ND SÈ a rimborsare a TO ZA il corrisposto prezzo d'acquisto, con gli interessi legali dal 24 gennaio 1986. Per la cassazione di tale sentenza, SE AB e ND SÈ hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. zametti L'intimato TO AS), cui il ricorso stato notificato il 18 settembre 1998, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando la violazione sidegli artt. 345 e 112 c.p.c., i ricorrenti dolgono che la Corte di merito abbia dichiarato risolto il contratto di compravendita della cagnet- ta ID per avveramento della condizione risoluti- va, costituita dall'inidoneità dell'animale alla caccia, quando invece una pronuncia siffatta non era stata neppure prospettata dalla controparte, le cui difese avevano dapprima rappresentato (in primo grado) il mancato perfezionamento del contratto per esito negativo della prova sulle attitudini venato- rie della cagnetta compravenduta e poi raffigurato (in sede d'appello) l'inefficacia dello stesso 5 contratto per esercizio del diritto di recesso. Il motivo è infondato. Ed invero, per quanto emerge dagli atti di causa, esaminabili in ragione della questione posta, l'intervento della Corte di merito si è sì estrin- secato nella riconduzione della fattispecie in esame alla normativa del contratto condizionato risolutivamente, diversa da quella prospettata della vendita a prova о con facoltà di recessO dell'acquirente, ma nel pieno rispetto del contenu- to sostanziale della pretesa azionata ed appunto rivolta ad ottenere, secondo gli accordi conclusi, la restituzione del prezzo pagato a fronte della compravenduta riconsegna della cagnetta nell'ipotesi di constatata mancanza di sua attitu- dine alla caccia. La Corte di merito, dunque, non ha commesso alcuna violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., rientrando nei suoi poteri la qualificazione giuridica della domanda proposta, sì vincolata al contenuto sostan- ziale della pretesa azionata, come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dal provvedimento sollecitato in concreto, ma non anche condizionata dalle formule о dalle qualificazioni in concreto ex plurimis Cass. n.prospettate dalla parte (v. 961/2000, n. 1461/2000, n. 2730/99, n. 5110/98, n. 9887/98 e n. 3018/96). Con il secondo motivo, denunciando la falsa appli- cazione degli artt. 1353 e 1355 c.C., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito sia pervenuta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita della cagnetta in forza dell'avveramento di una condizio- ne dipendente dalla mera volontà della controparte in quanto tale, invalida ed inefficace.e, Il motivo è infondato. Ed invero, al di là del fatto che la sentenza impugnata, coerentemente e congruamente motivata, ipotizza soltanto e non anche ritiene che nella specie trattasi di una condizione risolutiva meramente potestativa, dipendente cioè dalla mera volontà della parte (in effetti, esclusa dalla stessa natura dell'evento condizionale, raffigurato dalla inidoneità della cagnetta all'attività venatoria), va precisato che l'art. 1355 C.C. commina la nullità soltanto delle condizioni sospensive meramente potestative e non anche delle condizioni risolutive, che, quindi, ben possono essere valide pur se meramente potestative (v. ex plurimis Cass. n. 9840/99, n. 812/92, n. 5631/85 e t n. 6107/81). Con il terzo motivo, denunciando la falsa applica- zione dell'art. 1497 C.C., nonché vizi di motiva- zione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto di disporre la riduzione del prezzo di vendita del cane segugio GO per mancanza della supposta qualità promessa dell'iscrizione al LIR. Una tal riduzione del prezzo di vendita, precisano i ricorrenti, non è prevista dal citato articolo e la motivazione della sentenza è contraddittoria ed insufficiente nella parte in cui esclude l'applicabilità delle norme relative ai termini di decadenza e di prescrizione dell'azione. Il motivo è infondato. Ed invero, il denunciato vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria è nient'affatto sussistente, posto che la Corte di merito non ha escluso come preteso- l'applicabilità nella specie delle norme relative ai termini di decadenza e di prescrizione dell'azione, avendo segnatamente argomentato -e sul punto non v' è censura- che l'accertata mancanza delle qualità promesse del cane compravenduto era stata "tempestivamente denunciata e fatta valere dal compratore" ZA. 8 Insussistente, altresì, la denunciata falsa applicazione dell'art. 1497 c.c.. La Corte di merito, infatti, pur ipotizzando la controversa estensibilità dell'azione quanti minoris all'ipotesi di mancanza di qualità promessa o essenziale del bene compravenduto, ha segnatamen- te argomentato che la disposta riduzione del prezzo vendita del cane segugio GO costituiva una di possibile forma di "risarcimento del danno", che la parte aveva richiesto e che doveva essere ricono- sciuto nel minor valore del bene per difetto delle qualità promesse, con ciò facendo corretta applica- zione delle norme vigenti in materia, secondo cui l'acquirente di un bene privo delle qualità promes- se o essenziali per l'uso cui è destinato può agire per la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno, proprio dell'inadempimento delle obbligazio- ni (art. 1223 c.c.) ed espressamente previsto dalle disposizioni generali sulla risoluzione del con- tratto per inadempimento (art. 1453 c.c.), richia- mate dallo stesso art. 1497 c.c., laddove il danno -nell'ipotesi considerata- non può non comprendere il minor valore obiettivo, che il bene compravendu- to ha per la mancanza di qualità promessa ○ essen- 9 ziale (v. Cass. n. 247/81 e n. 2488/67). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 1 ° dicembre 2000, in Roma, nella Così deciso il camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Il presidente N etw товFlore IL CANCELLIERE C1 60000 Valeria Neri ☐ 310000 08 MAR. 2001 ROMA 2 UFFICI 27 MAR. 200b4 14.616. Sire 10