Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NA IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4211/01 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 18/10/01 R.G.N. 42642/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di S. Maria Capua Vetere ha condannato il Ministero dell'Interno a pagare la indennità di accompagnamento a UR US.
Il Ministero ha impugnato la decisione per i seguenti motivi: il ricorrente avrebbe dovuto provare l'insussistenza di prestazioni incompatibili, l'insussistenza di redditi del nucleo familiare, la incollocazione al lavoro.
Il giudice d'appello ha osservato che i risultati della consulenza medica non sono stati oggetto di gravame, e pertanto sui requisiti medico legali si è formato un giudicato interno.
Per guanto riguarda le prestazioni incompatibili, il Tribunale ha ritenuto che l'appellato ha provato di non goderne con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 21 d.p.r. 445/2000. Quanto al requisito reddituale, la indennità di accompagnamento non è soggetta ai limiti di reddito previsti per la pensione di inabilità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con unico motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge 30 marzo 1971, n. 118 motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere attribuito valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva dell'insussistenza di altre prestazioni previdenziali per lo stesso evento (cd. prestazioni incompatibili di cui all'art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508, secondo cui "la indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio"), contro la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 14.10.1998 n. 10153 e 19.6.2000 n. 8327). Il ricorso è inammissibile.
Il ministero ricorrente ha ritenuto di assolvere all'onere previsto dall'art. 369 n. 2 c.p.c. trascrivendo nel ricorso la sentenza impugnata, modalità che recente pronuncia di questa Corte ha ritenuto equivalente al deposito di copia autentica della sentenza impugnata, prescritta dalla norma citata, purché la trascrizione sia integrale. Nel caso di specie, viceversa, la sentenza è priva della pagina finale contenente la conclusione del giudizio d'appello ed il dispositivo.
L'onere non è stato pertanto assolto in modo completo rispetto alle sue finalità, di consentire a questa corte il sindacato sulla sentenza impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'intimato e la sua mancata partecipazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004