Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
OLÒ ITA2940/02 Aula 'A' REPUBBLICA ITAL IN NOME DEL POPOLO ITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 8172/99 Cron.6834 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. AN MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FF LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato PETROLO MARINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALCAGNILE GIUSEPPE M., giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto; 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4525 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1605/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/02/99 R.G.N. 220/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. N FLORI O I Z A N S A C -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Milano, GI NE ha convenuto in giudizio l'Inps per ottenere la reversibilità della pensione già propria del padre GI AN, che l'Inps negava. Sulla opposizione dell'Istituto assicurativo, che deduceva che la ricorrente era già divenuta titolare della pensione di reversibilità goduta dalla madre quale coniuge superstite del coniuge GI AN, il pretore respingeva la domanda ed il tribunale di Milano, con sentenza del 19 novembre 1998. confermava la sentenza. Avverso tale decisione GI NE ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inps ha depositato controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione di una non specificata legge, continuando ad insistere sull'esistenza del proprio diritto ad ottenere la reversibilità della pensione di cui era titolare il padre e che, essendo costui deceduto, era stata attribuita alla madre, sussistendo le condizioni di legge. Deceduta la madre, la ricorrente si era giovata della reversibilità della pensione di costei, ed ora non può pretender anche la reversibilità la anche della pensione del padre solo perché essa, secondo ricorrente, si era consolidata nel frattempo in capo alla madre. Osserva la Corte che il ricorso manca di specificità e di puntualità, specie allorchè la ricorrente dice applicabile il testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato n. 1092 del 1973, senza spiegare come mai tale normativa sia applicabile nel caso di specie, in quanto si limita a citare l'art. 82, secondo il quale la pensione di reversibilità spetta agli orfani maggiorenni inabili al proficuo lavoro. La ricorrente non può dunque essere seguita da questa Corte nella tesi secondo la quale la pensione del padre si era consolidata in capo alla madre, e ciò in quanto, comunque la fattispecie si prospetti, rimane pur sempre la considerazione che la ricorrente non può beneficiare in via di reversibilità di una doppia pensione. Ne segue che il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione, data la natura -della controversia. (Ex art. 152 Dig. Au. e. P.e.) -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 22 novembre 2001 Il Presidente Il Cons. est. Ви лRi M iles IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 FEB. 2002 CANCELLIER 2