Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
L'omesso avviso all'indagato della fissazione dell'udienza camerale, conseguente all'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, determina la nullità dell'ordinanza con la quale il g.i.p. indica le ulteriori indagini da compiersi, deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2014, n. 12200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12200 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 27/11/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1610
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 18192/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS NN N. IL 04/06/1952;
avverso l'ordinanza n. 5429/2013 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 20/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/01/2014 il G.i.p. del Tribunale di Modena, decidendo sulla richiesta di archiviazione formulata in relazione al procedimento a carico di BI NA, per il reato di cui all'art. 2634 c.c., ha indicato al P.M. nuove indagini da compiere, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4. 2. Nell'interesse della BI è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta violazione di legge, in quanto non era stato dato avviso all'indagata dell'udienza camerale del 20/10/2014, fissata a seguito della presentazione di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Sebbene questa Corte abbia concluso in passato per la non impugnabilità del provvedimento in questione (v. Sez. 5, n. 933 del 19/03/1992 - dep. 29/05/1992, Marrino ed altri, Rv. 190470; Sez. 6, n. 8709 del 10/02/2010, Severino, Rv. 246286, che, in motivazione, specifica che il provvedimento con il quale il G.i.p. indica le ulteriori indagini che ritenga necessarie è atto funzionale allo sviluppo del procedimento, per il quale nessuna impugnazione risulta prevista), osserva il Collegio che l'inosservanza delle forme prescritte dall'art. 127 c.p.p., comma 1, comporta la nullità del provvedimento emesso al termine della udienza, a mente del successivo comma 5 di tale articolo.
E tale nullità deve ritenersi deducibile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, senza che, in contrario, rilevi il disposto dell'art. 409, comma 6, che, nel prevedere espressamente la ricorribilità per cassazione della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, non ha certo inteso escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri due tipi di provvedimenti adottabili nell'udienza camerale (v., in termini Sez. 6, Sentenza n. 1441 del 26/05/1990, Torsiello, Rv. 185207).
Tale conclusione appare preferibile, in quanto l'art. 409, comma 6, cit. mira a circoscrivere i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, ma non elide l'efficacia precettiva dell'art. 127, comma 7 nei settori non disciplinati dalla prima norma, nei casi in cui, ai sensi del cit. art. 127, comma 5, venga in questione l'interesse dell'indagato, giuridicamente protetto dai precedenti commi 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento camerale.
2. Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per f l'ulteriore corso al G.i.p. del Tribunale di Modena.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per l'ulteriore corso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015