Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2017, n. 7409
CASS
Sentenza 5 ottobre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il dubbio sulla sussistenza del presupposto dell'impossibilità o dell'irrilevanza della collaborazione dell'interessato con la giustizia per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, condizioni equiparate dalla disposizione normativa al requisito della collaborazione con la giustizia che deve necessariamente concorrere con quello della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, non può risolversi in danno dell'istante, dovendo trovare applicazione, anche in questa materia, la regola di giudizio secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'interessato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2017, n. 7409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7409
    Data del deposito : 5 ottobre 2017

    Testo completo