Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il dubbio sulla sussistenza del presupposto dell'impossibilità o dell'irrilevanza della collaborazione dell'interessato con la giustizia per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, condizioni equiparate dalla disposizione normativa al requisito della collaborazione con la giustizia che deve necessariamente concorrere con quello della mancanza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, non può risolversi in danno dell'istante, dovendo trovare applicazione, anche in questa materia, la regola di giudizio secondo cui, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'interessato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2017, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
07409 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 05.10.2017 Registro generale n. 4861/2017 Composta dai Consiglieri: 3286/2017- Sentenza n. N° ruolo: 4 Pres. Mariastefania Di Tomassi Adet Toni Novik Luigi Fabrizio Mancuso Gaetano Di Giuro Rel. Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : AB NA, nata il [...]; Avverso l'ordinanza n. 6248/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 18/11/2016; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
孚 -Udito il difensore avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/11/2016 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di accertamento della condotta di collaborazione inesigibile avanzata da AT NA, detenuta in espiazione della pena di cui alla sentenza in data 02/12/2011 della Corte di Appello di Napoli per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la detenuta era stata condannata con diversi congiunti per aver composto una compagine associativa nell'ambito delle attività del "clan dei Casalesi" e che la sua richiesta era finalizzata alla possibilità di fruire di un permesso-premio; tuttavia, si notava che l'instante aveva genericamente dedotto l'impossibilità di riferire notizie sulle attività criminali da lei conosciute sia perché non aveva un ruolo direttivo nella consorteria sia perché le responsabilità penali erano state tutte accertate;
il Tribunale di Sorveglianza respingeva queste prospettazioni: da un lato, si notava che ella pur non avendo avuto un ruolo direttivo della associazione aveva svolto le funzioni di contabile della stessa e aveva fruito di una discreta autonomia in questo ruolo, tanto che la sentenza di condanna la definiva come una partecipe molto attiva e di vitale importanza per la consorteria, e quindi come persona con un ruolo tutt'altro che marginale;
d'altro lato, jetter non risultava avere rilasciato dichiarazioni collaborative, tanto che le indagini erano state effettuate sulla base di dichiarazioni di soggetti collaboranti e di intercettazioni telefoniche. Peraltro, si notava anche che la prospettazione della inesigibilità od impossibilità di collaborare con la giustizia era stata avanzata senza alcuna precisazione reale, ma in maniera generica: al contrario, il ruolo rivestito le consentiva di riferire sulle dinamiche associative e sulle attività criminali da lei conosciute, ambiti sui quali aveva taciuto anche nell'istanza senza indicare le ragioni per le quali non le sarebbe stato possibile collaborare con organi inquirenti.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessata a mezzo del difensore Avv. Antonio Barbieri (nominato congiuntamente all'Avv. Simona Celebre), deducendo, ex art. 606 comma 1 lett e) cod. proc.pen., manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il Tribunale di Sorveglianza aveva utilizzato una motivazione apparente poiché la ricorrente aveva affermato di non poter essere utile in quanto molti elementi erano stati Z già offerti da altri collaboratori di giustizia per cui non poteva aggiungere nulla di nuovo;
afferma che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto indicare gli ambiti ancora inesplorati di illecito su cui ella poteva riferire nonché considerare quanti associati avevano già offerto la loro collaborazione con la giustizia, tanto che anche la ricorrente aveva chiesto un colloquio alla DDA competente, ma senza ricevere risposta.
3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. La ricorrente non contesta di trovarsi in attuale espiazione della pena relativa a delitti che rivestono natura "ostativa". Anzi, proprio in occasione di una istanza volta ad ottenere un permesso-premio, ha chiesto di verificare l'impossibilità di una sua collaborazione con la giustizia al fine di superare l'ostatività dei reati in espiazione, fondando detta richiesta sull'assunto di un mancata possibilità di rendere dichiarazioni collaborative, dovuta all'integrale avvenuto accertamento dei fatti-reato, e contestando che la valutazione del Tribunale di Sorveglianza potesse strutturarsi in argomenti congetturali. Giova ribadire che l'art.
4-bis Ord. Pen. esclude dalla possibilità di fruire dei benefici penitenziari, ad eccezione della liberazione anticipata, i soggetti condannati per una prima fascia di reati (tra cui appunto quelli in espiazione da parte della ricorrente), a meno che non coesistano sia la condizione dell'accertata esclusione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia quella della collaborazione con la giustizia. Al requisito della collaborazione, in ottemperanza alle sentenze della Corte Costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, è comunque equiparata la collaborazione cosiddetta "impossibile" per la limitata partecipazione al fatto o per l'avvenuto integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità. Questa Corte ha avuto modo più volte di ribadire che, al fine del superamento di condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici o al fine di fruire di assenza di soglie espiali, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire l'ottenimento del risultato desiderato, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile M perchè fatti e responsabilità sono stati già completamente acclarati o irrilevante perchè una posizione marginale nell'esecuzione dei delitti non avrebbe consentito di conoscere fatti e compartecipi pertinenti alla esecuzione di livello superiore (Sez. 1., 04.07.1995 n. 2034). L'instante non ha l'onere di dimostrare la specifica impossibilità della collaborazione, ma soltanto quello di indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta, restando poi alla competenza del Tribunale di Sorveglianza la decisione finale assunta alla stregua dell'esame della documentazione agli atti (Sez. 1, 09.06.1998 n. 2923). In altri termini, il Tribunale di sorveglianza, qualora verificasse l'inammissibilità dell'istanza per la mancanza del requisito della impossibilità di qualsiasi attività collaborativa, non è tenuto ad attivarsi di ufficio per verificare e valutare la sussistenza meno di altre circostanze atte a consentire il superamento della mancatao 3 collaborazione oggettivamente sussistente o ad indicare spazi di collaborazione (Sez. 1, n° 43226 del 06.12.2002, De Tommaso).
2. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza non ha accolto la richiesta dell'interessata, ritenendo che ella avesse taciuto sulla operatività dell'associazione mafiosa di appartenenza ed argomentando «non essendo escluso che il soggetto che delinque per agevolare l'attività mafiosa di cui è concorrente conosca anche a fondo l'organizzazione nella quale si sia esplicata tale attività, posto che l'eventuale inesigibilità della condotta collaborativa, nella specie della impossibilità, può dirsi tale solo qualora emerga chiaramente che non residuino ambiti inesplorati di tale attività». Si tratta, però, di una conclusione di connotazione congetturale, nel senso che il giudice ha dedotto che non si poteva escludere l'esistenza di margini inesplorati di collaborazione con la giustizia su aspetti ancora non riportati. ん è una conclusione non corretta, poiché in tal modo il dubbio in luogo di essere valutato a favore del condannato - refluisce negativamente a danno dell'instante. Giova considerare che l'art.
4-bis Ord.Pen. struttura, per i condannati per i delitti indicati nel suo comma 1, la rottura o la mancanza dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva quale requisito necessario per l'ammissione ai benefici previsti dal medesimo art.
4-bis, non potendosi ipotizzare, in assenza di siffatta "rottura", il venir meno della pericolosità del condannato e un esito positivo del percorso di rieducazione e di recupero sociale. La norma detta una disciplina particolare dei parametri in base ai quali formulare il giudizio sulla sussistenza di questi requisiti di ammissione sulla base del fatto che i delitti ricompresi nel comma 1 del citato articolo sono, o possono ritenersi, espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di pericolosità particolarmente elevati, in quanto la loro realizzazione presuppone di norma, ovvero per la comune esperienza criminologica, una struttura e una organizzazione criminale tali da comportare tra gli associati o i concorrenti nel reato vincoli di omertà e di segretezza particolarmente forti. A differenza di quanto si verifica per gli altri delitti, anche gravi, indicati dal medesimo art.
4-bis, i quali però non implicano necessariamente l'apporto di una organizzazione criminale così strutturata, con riferimento ai delitti elencati nel comma 1 dell'art. 4 bis Ord. Pen. la collaborazione con la giustizia è, invece, un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza. Al riguardo, nella relazione presentata in Senato in sede di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992 (atto n. 328) si rileva come le nuove norme abbiano inteso esprimere che, attraverso la collaborazione, chi si è posto nel circuito della criminalità organizzata può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito, e che tale scelta è in armonia con il principio della funzione rieducativa della pena, perché è soltanto la scelta collaborativa ad 4 esprimere (con certezza) quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve tendere a realizzare (sentenza n. 273 del 2001 della Corte Costituzionale). L'atteggiamento di chi non si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati (art. 58-ter dell'ordinamento d "1 " penitenziario) è valutato, invece, come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Presunzione peraltro vincibile, posto che, con riferimento al principio di cui all'art. 27 Cost. (sentenze n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 306 del 1993), la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'oggettiva impossibilità o l'inesigibilità della collaborazione non è di ostacolo, in costanza di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, alla concessione dei benefici penitenziari (sentenze n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994 della Corte Costituzionale).
3. Quanto precede, tuttavia, non deve offuscare un elemento centrale del tema trattato, e cioè che la pena trova una sua funzione nella specifica finalità della realizzazione della piena risocializzazione del soggetto condannato. In origine, la disciplina dei benefici penitenziari non prevedeva particolari presupposti oggettivi, corrispondendo in ciò alla premessa ideologica della permeabilità al trattamento di qualsiasi soggetto e alla scelta di politica penitenziaria consistente nel ritenere conveniente dare a tutti la possibilità di accedere ai benefici medesimi. Per come evidenziato supra, la necessità di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata ha indotto il Legislatore a modificare sensibilmente questa parte della normativa, introducendo limiti riferiti anche alla natura del reato ascritto al soggetto e preclusioni dipendenti da esigenze più spiccatamente ascrivibili alla politica penitenziaria. Ma se dunque la pena tende alla risocializzazione attuata con il trattamento penitenziario, allora i limiti ed i presupposti stabiliti dall'art. 4 bis Ord. Pen. costituiscono un'eccezione alla regola, che può essere quindi annullata dalla collaborazione con la giustizia o con l'impossibilità di detta collaborazione, in una applicazione ragionevole e costituzionalmente orientata della norma richiamata. È questo l'ambito nel quale deve collocarsi la peculiare decisione sul tema de quo: nella fattispecie, la ricorrente aveva prospettato l'inesigibilità della sua collaborazione con la giustizia a motivo del pieno accertamento della responsabilità penale di tutti gli imputati, ottenuto grazie ai risultati delle indagini ed alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia;
ed aveva aggiunto di avere richiesto, a suo tempo, una interlocuzione con la competente DDA di Napoli al fine di rendere chiarimenti sulla vicenda processuale, senza che vi fosse un esito per questa iniziativa (per come evidenziato nella istanza 5 originaria, allegata al ricorso per il rispetto del principio di autosufficienza del medesimo). Quindi, ribadito che necessariamente nell'istanza il condannato deve prospettare, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, va anche ribadito che, in tema di procedimento di sorveglianza, per effetto del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc.pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc.pen., il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, sono investiti di poteri istruttori con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni utili ai fini della decisione, e con possibilità di assumere le prove occorrenti in udienza nel rispetto del contraddittorio (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, Rv. 263429). Nel procedimento in esame, invece, il Tribunale di Sorveglianza non ha approfondito specificamente questo aspetto, limitandosi a concludere congetturalmente che non si potevano escludere margini inesplorati di collaborazione, senza specifica indicazione di detti ambiti. Al contrario, si dovevano richiedere informazioni più dettagliate, accertare se la ricorrente avesse realmente chiesto una interlocuzione con la DDA, verificare se la cosca di riferimento era ancora attiva;
la sussistenza di reali ambiti ancora oscuri o di rami di attività criminali non esplorati è argomento che deve svilupparsi sulla base del rigoroso esame della sentenza di condanna, la quale, oltre a costituire un presupposto, costituisce anche un limite non valicabile, nel senso che essa deve a chiare lettere consentire di desumere senza ambiguità detti spazi, non apparendo possibile un terreno valutativo di natura meramente congetturale. Sulla base, dunque, dell'accertamento dei fatti può essere poi condotto l'approfondimento istruttorio adeguato alle richieste de quibus al fine di verificare la sussistenza di elementi rilevanti (dissociazione, sfaldamento del gruppo mafioso, assenza di operatività dello stesso, estromissione dalla consorteria, recesso a rischio della vita et similia). 旨 Peraltro, è anche necessario chiarire che il dubbio sulla impossibilità od inesigibilità od irrilevanza della collaborazione con la giustizia che, appunto nella fattispecie, è - stata la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di Sorveglianza non può risolversi in danno dell'instante. Infatti, anche in questa materia deve tenersi conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'interessato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Rv. 250243; Sez. 6, n. 29425 del 09/07/2009, Rv. 244472; Sez. 1, n. 44963 del 22/09/2016, Rv. 268128).
4. Alla stregua di queste considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si atterrà ai principi sopra enunziati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 05 ottobre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore (Mariastefania Di Tomassi) (Antonio Minchella), DEPOSHATA IN CANCELLERIA 15 FEB 2018 ILCANGELLIERE Stefania FAIELLA 7