Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta da li Ill.mi Sigg i Magistrat.01747 /01 SEZIONE LAVORO Lavoro Presidente R.G.N. 3220/98 Dott. Mar Cron. 3665Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 22/11/00 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 sul ricorso proposto da: # 7 FEB. 2001 VITTORI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE, che lo rappresenta e difende ALBERICI CANCELLERIA unitamente all'avvocato ROLI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG066625 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, URFICIO COPIE AstRichiesta capia studio elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Afferia dal Sig. A l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti16000 2000 presso il 21.02209 rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, 4817 CANCELLIERE -1- CORRERA FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 280/96 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 13/02/97, R.G.N. 11130/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale Siberic Froot al $ig.. per diritti L. 21.02.2 IL CANCELLIERE il -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 27 ottobre/9 novembre 1994 il RE di Bologna respingeva l'opposizione proposta dal signor ER RI avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento di lire 1.473.750 per violazione di norme poste a tutela del lavoro subordinato. Il Tribunale di Bologna, acquisiti i verbali di primo e di secondo grado di un procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, generato dagli stessi fatti materiali, in corso tra l'Associazione Produttori Florovivaisti dell'Emilia Romagna e l'INPS, rigettava l'appello del signor RI, cui aveva resistito l'INPS, con sentenza del 18 dicembre 1996/13 febbraio 1997. I giudici di secondo grado osservavano, in ordine al primo motivo di appello, che il verbale dell'udienza del 27 ottobre 1994 dava atto dell'avvenuta lettura del dispositivo da parte del RE;
e che tale verbale fa fede fino a querela di falso. Nel merito ritenevano che i verbali dell'altra causa, acquisiti con ordinanza del 29 maggio 1996, consentivano, unitamente alle produzioni delle parti, di ritenere raggiunte la prova di un rapporto di lavoro subordinato tra l'Associazione, di cui il RI era legale rappresentante, ed i dottori in agraria EL e TU;
donde gli illeciti amministrativi contestati al RI e la legittimità delle relative sanzioni, il cui ammontare non era contestato. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, ER RI. 1 L'INPS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del signor RI denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 159 e 162 c.p.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Lamenta che il Tribunale ha rigettato le due eccezioni di nullità della sentenza di primo grado svolte con i punti I e II del ricorso in appello;
a) la eccezione di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in sentenza;
b) la eccezione di nullità della sentenza perché la decisione era stata assunta senza che fosse stata raccolta alcuna prova. Da atto delle motivazioni svolte dal giudice di appello per la reiezione delle eccezioni dal verbale di udienza il dispositivo risultava letto;
la - declaratoria di nullità per l'omessa istruttoria avrebbe comportato comunque il riesame della decisione da parte del giudice del gravame, che aveva provveduto ad acquisire formalmente i verbali di un altro processo riguardante il rapporto di lavoro posto a fondamento della ordinanza ingiunzione - e deduce che il giudice ha errato nel non pronunciare la nullità della sentenza e degli atti conseguenti, fra i quali il capo riguardante la statuizione sulle spese. Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 415, 416, 421 c.p.c., 2697, 2731 e 2733 c.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che la controversia è stata decisa esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal sig EL (parte nel processo) durante l'interrogatorio formale;
che ai sensi degli artt. 2731 e 2733, secondo comma, c.c., non poteva essere utilizzata la confessione resa dal EL sulla natura del rapporto di lavoro intercorso con l'RO, in quanto la qualificazione del rapporto come subordinato si riflette sulla sussistenza o meno del rapporto previdenziale, e cioè sulla sussistenza di un diritto non disponibile. Deduce che il Tribunale ha quindi errato sia nel ritenere corretta la decisione del RE di non ammettere le prove inizialmente richieste, sia nel ritenere superflua l'ammissione delle stesse in grado di appello. Sostiene che non può essere considerata fonte di prova il processo verbale del 25.3.88, posto che le affermazioni dell'ispettore sono semplici postulati privi di qualsiasi supporto. Assume ancora che l'omesso esame del contratto TU, prodotto in primo grado come documento n. 7, costituisce grave errore procedurale e palese violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 c.c. e 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che il Tribunale ha errato nel ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa, non valutando correttamente la qualificazione giuridica data dalle parti al rapporto;
che i giudici di appello non hanno esaminato il contratto del TU, dichiarando di non averlo rinvenuto, nel mentre tale contratto era compreso tra i sei ritualmente prodotti in primo grado;
che hanno errato nell'affermare, senza alcuna prova, che il TU sarebbe diventato, unitamente al EL, dipendente dell'AERO, atteso che solo il EL era divenuto dipendente;
che altro errore è stato quello di non valutare il documento n. 4 prodotto in appello, dal quale risultava che il TU era iscritto, in qualità di esperto, al ruolo dei periti della Camera di Commercio di Bologna. Lamenta poi che il Tribunale ha ritenuto, senza alcun riscontro probatorio, che il TU lavorasse solo per l'RO; che non è vero che solo i lavoratori dipendenti fruiscono del rimborso spese;
che dalle dichiarazioni del EL non si ricava che il TU svolgesse attività impiegatizia e partecipasse alle riunioni del consiglio dell'RO; che nessun rilievo ha la mancanza di altri dipendenti, nulla ostando al fatto che fossero gli associati e gli stessi componenti del consiglio ad occuparsi delle attività di segreteria e della redazione dei verbali. Deduce che è priva di supporto probatorio l'affermazione secondo la quale EL e TU sarebbero stati soggetti alla potestà direttiva dell'RO, risultando, invece, dalle dichiarazioni del EL, che il presidente dell'Associazione si limitava a dare, talvolta, suggerimenti sull'attività da svolgere, e che i due laureati non avevano imposizione di orario od obbligo di quotidiana frequenza. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che il Tribunale di Bologna ha rigettato la eccezione di nullità della sentenza, per la pretesa mancata lettura del dispositivo, osservando che dal verbale dell'udienza del 27 ottobre 1994 - verbale che fa fede fino a querela di falso - risultava che il RE, al termine della discussione, aveva dato lettura “dell'allegato dispositivo di sentenza", dispositivo rinvenuto effettivamente agli atti. Ha poi osservato che non viola alcuna norma il fatto che il RE avesse riprodotto il contenuto di un'altra sentenza, intervenuta in un diverso giudizio, di opposizione a decreto ingiuntivo, tra l'INPS e l'associazione RO (di cui il RI è il legale rappresentante); mentre gli elementi di prova raccolti in altro giudizio non possono essere utilizzati fino a quando non siano formalmente acquisiti al processo, acquisizione cui il Collegio aveva provveduto con ordinanza resa all'udienza del 29.5.1996. Avverso tale motivazione le censure del ricorrente risultano generiche, in quanto si limitano a sostenere che, mancando una istruttoria in primo grado, la sentenza del RE andava dichiarata nulla. È vero, invece, che la mancanza di una istruttoria in primo grado può solo comportare, eventualmente, la riforma in appello della prima sentenza, con una diversa decisione nel merito. 7 La mancanza di una istruttoria influisce, in altri termini, sull'esito della } lite, ma non costituisce motivo di nullità (formale) della sentenza impugnata e di rimessione della causa al primo giudice. In ordine al secondo motivo, osserva la Corte che non è affatto vero che il Tribunale abbia ritenuto la natura subordinata dei rapporti di lavoro, tra RO e i dottori EL e TU, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del dottor EL (interessato all'altra causa e in essa chiamato ad integrazione del contraddittorio), dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio. Il Tribunale ha in primo luogo esaminato i quattro contratti intercorsi tra l'azienda e il dr. CA LE EL, rilevando che negli stessi non vengono usati termini propri di un rapporto di lavoro autonomo, facendosi riferimento ad un "servizio di collaborazione coordinato per quanto 7 concerne l'attività tecnico-amministrativa”, formula ritenuta oggettivamente equivoca (ai fini dell'inquadramento del rapporto nello schema del lavoro autonomo o in quello del lavoro subordinato). Il Tribunale è poi passato ad esaminare lo svolgimento in concreto del rapporto, e lo ha fatto sulla base delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio, nell'altra causa, dal dr. EL, osservando che l'esame di una parte, anche se non equiparabile ad una deposizione testimoniale, può comunque fornire utili indizi;
e, nel caso in esame, era stato lo stesso RI ad indicare il dr. EL perché riferisse sullo svolgimento del rapporto, anche se lo aveva indicato come teste. Il Tribunale ha poi rilevato che il RI non aveva mai smentito le "serene" dichiarazioni del EL. Non pertinente, poi, è il richiamo all'art. 2733 c.c., che, tra l'altro, vieta che la confessione faccia piena prova contro colui che l'ha fatta quando la stessa verte su diritti indisponibili. ciò nonChe il rapporto previdenziale sia indisponibile d indubbio, impedisce, peraltro, che un lavoratore possa essere liberamente interrogato sulle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, e che il giudice possa trarre utili indizi da tali dichiarazioni. Quanto alla mancata ammissione delle “prove ritualmente richieste”, sia da parte del RE che da parte del Tribunale, osserva la Corte che dallo stesso svolgimento del processo riportato nel ricorso per cassazione risulta che il sig. ER RI aveva indicato come testi, nell'atto di opposizione alla ordinanza ingiunzione, CA LE EL e DR TU, "con riserva di indicarne altri”. T (non altrettanto dicasi per il diritto asingole prestorsioni previdenziali, che può essere disponibile) luj Il Tribunale ha acquisito i verbali di primo e secondo grado di un altro giudizio- -il processo tra l'INPS e l'Afero osservando che con tale acquisizione la causa risultava sufficientemente istruita, senza che occorresse procedere a nuove prove, che si sarebbero risolte in inutili duplicazioni. La motivazione appare corretta e non è censurabile in sede di legittimità, atteso che rientra nel potere del giudice del merito non ammettere le prove richieste dalle parti quando ritiene la causa sufficientemente istruita. Nella fattispecie in esame si sottolinea poi, da parte del ricorrente – con una censura che non appare pertinente a questa vicenda processuale, riferendosi forse ad altra sentenza emessa nell'altro giudizio, i cui verbali sono stati utilizzati per la decisione qui impugnata - che EL e TU erano parti nel processo. Se così fosse, i “litisconsorti” non avrebbero potuto essere ascoltati come testi, per cui risulta più che ragionevole la scelta del giudice di appello di utilizzare le dichiarazioni rese dal EL nell'altra causa, in sede di libero interrogatorio. Quanto al verbale di accertamento 25.3.88, non risulta che il Tribunale ne abbia utilizzato il contenuto ai fini della decisione. Quanto all'omesso esame del contratto TU, che si assume prodotto in primo grado come doc. 7 ( mentre il Tribunale da atto di non averlo rinvenuto), non viene riportato il suo contenuto- con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e neppure si deduce che fosse diverso da quelli, relativi al EL, esaminati dai giudici di appello. Sicché, non risultando la "decisività" del documento, il suo mancato esame non può essere censurato in questa sede. In ordine, infine, al terzo motivo, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto la natura subordinata del rapporto sulla scorta di una serie di elementi, quali il fatto che EL e TU, neolaureati in agraria, avevano messo le proprie energie lavorative a disposizione dell'RO dietro un compenso fisso e non gravato di spese (rimborsate a parte, come quelle per l'utilizzo del loro autoveicolo); che svolgevano non solo attività tecnica e professionale (consigliare i soci dell'associazione nella impostazione delle culture florovivaistiche), ma anche lavori di segreteria;
che, lavorando quasi sempre all'esterno, non era previsto un orario formale di lavoro, senza che tale circostanza potesse far propendere per l'una o l'altra qualificazione del rapporto. I giudici di appello hanno poi osservato che la natura professionale del lavoro svolto da EL e TU comporta inevitabilmente una attenuazione della subordinazione, che può riguardare solo le modalità di svolgimento del rapporto e non il suo contenuto, come avviene nel caso di medici o biologi lavoratori subordinati. Si tratta di una motivazione ampia, che ha dato conto, con giudizio di sintesi, delle varie caratteristiche dei rapporti di lavoro esaminati, senza incorrere nella violazione dei principi dettati dagli artt. 2094 e 2222 c.c. Inammissibili, pertanto, sono le censure relative all'apprezzamento dei singoli elementi inerenti le prestazioni rese dai signori EL e TU, atteso che è censurabile in sede di legittimità solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce 10 accertamento di fatto la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema del rapporto subordinato o in quello del rapporto di lavoro autonomo. La censura di scorretta valutazione della “qualificazione giuridica data dalle parti al rapporto" risulta così infondata, attesa l'ampia disamina, effettuata dai giudici di appello, dei contratti tra l'associazione e il EL, ed il rilievo della inesistenza di termini propri di un rapporto autonomo, con l'uso di espressioni come “servizio di collaborazione coordinata per quanto concerne l'attività tecnico-amministrativa” oggettivamente equivoche. Dell'omesso esame del contratto TU si è già detto nella trattazione del secondo motivo. Quanto al fatto che il solo EL è divenuto (anche : formalmente) dipendente dell'RO, mentre il Tribunale ha ritenuto (senza che risultasse da nessuna parte) che lo fosse divenuto anche TU, si tratta di una circostanza non decisiva nell'economia della decisione, così come non lo è l'omesso esame del certificato attestante la iscrizione del TU nel ruolo degli esperti presso la camera di Commercio di Bologna. Da una parte non risulta né viene dedotto che i lavoratori - - subordinati non possano essere iscritti nel ricordato ruolo;
dall'altra, una tale incompatibilità, se pure sussistesse, non potrebbe certo impedire l'accertamento successivo della natura subordinata di un rapporto di lavoro posto in essere dall'«esperto». Le altre considerazioni sul significato da attribuire alla mancanza di un orario, ai «suggerimenti» (e non ordini) dati ai lavoratori dal presidente 11 dell'RO, alla mancanza di altri impiegati, al rimborso delle spese dell'autoveicolo, involgono, come già sopra rilevato, apprezzamenti di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del resistente INPS.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 150000ltre lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 22 novembre 2000. Icons. estensore Il Presidenteluarius Santojown Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -7 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE A DL M CA CANCELLERIA E 3 R 3 P 0 U 1 5 A S I . S : D S T , N R A O T A ' , L 9 L L A 7 L - S O E 8 E B - D P I 1 S I 1 I D S N N A E G E T S S O G I O G A P A E D M L E O I , T A A O T I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R M 12