Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA ME DEL3492 /03 LA CORTE UPREMA DI CAS AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 20639/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 7835 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud.17/12/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. S.P.A. TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA VIASEPA ANTONIO, elettivamente ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 BUZZI, GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega 5588 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1177/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 15/11/99 R.G.N. 1183/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito l'Avvocato BUZZI per delega DI MATTIA e FATIGATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28.10.1998 il Pretore di Foggia accoglieva la domanda di AN PA, già dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza nel maggio 1995, in esito a procedimento di prepensionamento, ai sensi della legge 7.6.1990, n.141, condannando la medesima società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sulla base di quanto previsto dagli artt. 52, c.9 del contratto collettivo 90/92 e 4, c.14 del contratto collettivo 94/95. Proponeva appello la società convenuta sostenendo l'inapplicabilità della previsione collettiva al caso presente di prepensionamento, e, in subordine, deduceva che il diritto al periodo completo annuale di ferie - previsto dal citato art.52 – poteva essere riconosciuto solo a condizione che il medesimo periodo potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto (mentre tra la domanda di prepensionamento e la risoluzione del rapporto non vi era stato intervallo sufficiente per una tale integrale fruizione). Sosteneva l'appellante che il pagamento dell'indennità sostitutiva era ammesso nei soli casi eccezionali in cui il mancato godimento fosse dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori (mentre la risoluzione del rapporto era dovuta alla domanda di prepensionamento e, quindi, all'iniziativa dello stesso lavoratore). L'appello veniva respinto, con sentenza 15.1.1999, dal Tribunale di Foggia il quale osservava che la materiale impossibilità di fruizione delle ferie da parte del ricorrente era dipesa non tanto dalla domanda di prepensionamento in sé, quanto proprio dai tempi imprevedibilmente ristretti imposti alla procedura concorsuale di prepensionamento. Rilevava, in particolare, il Giudice del gravame che mentre il termine ultimo per la domanda di prepensionamento era fissato al 10.5.1995, pochi giorni dopo, appena il 22.5.1995, sottoscritto un accordo sindacale, erano stati pubblicati gli elenchi 3 dei lavoratori ammessi al beneficio ed era stato fissato al 31.5.1995 la decorrenza unica della risoluzione del rapporto. Ne derivava che poiché la mancata fruizione delle ferie doveva addebitarsi a fatto del datore di lavoro, spettava al lavoratore l'indennità sostitutiva prevista dall'art.4, c.14 del citato ccnl. Avverso detta sentenza la Società di Trasporti e Servizi, succeduta alle FFSS, ha proposto ricorso affidato a due motivi, seguito da note illustrative ex art. 378 c.p.c. Resiste l'intimato con controricorso, MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo - deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 52 c.9 del ccnl 90/92, dell'art.36Cost., dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 1362 c.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo - la società ricorrente rileva che la norma collettiva prevede un trattamento più favorevole rispetto a quello assicurato dalle disposizioni inderogabili di legge, in quanto riconosce ai lavoratori un numero di giorni di ferie maggiore di quelli maturati in conseguenza dello svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi non connessi all'esigenza di ristoro delle energie psico-fisiche. Queste giornate di ferie aggiuntive sono però subordinate alla condizione che “esse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione del rapporto", non importa se tale possibilità dipenda da ragioni imputabili al datore di lavoro o al lavoratore. Secondo la società ricorrente il regime che ne deriva distingue due diversi periodi di ferie: il primo, corrispondente all'effettiva prestazione lavorativa, resta disciplinato alla stregua dei principi dettati dagli artt. 36 Cost. e 2109, c.3 c.c. mentre il secondo periodo, non conseguente ad alcuna و prestazione lavorativa, è disciplinato esclusivamente dalla citata norma collettiva. Ne consegue che, mentre per il primo periodo, in caso di mancato 4 godimento delle ferie maturate è dovuta l'indennità sostitutiva, per il secondo periodo la mancata fruizione non consente la sostituzione con la relativa indennità. Secondo la società ricorrente, in questi termini va interpretato l'art.52, c.9 del ccnl dei ferrovieri del 1990/92, mentre la diversa interpretazione sostenuta dal Tribunale si pone in contrasto con i canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e segg. c.c. Il motivo è infondato. La società ricorrente fa riferimento esclusivamente alla disposizione contenuta nell'art. 52, c.9 del ccnl 1990/92, invocando a sostegno anche la sentenza 5.1.2001, n. 96 di questa Corte nella quale, peraltro, non veniva in discussione il nuovo contratto collettivo 1993/95 - applicabile alla specie ratione temporis il cui art.4, c.14 era stato concordato ad integrazione e - parziale modifica del precedente art. 52. La disciplina collettiva tenuta presente dal Tribunale risulta più articolata. L'art.52, c.9 del ccnl 90/92 dispone che "il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di sospensione dello stesso per aspettativa per motivi privati, al periodo completo annuale di ferie, sempre che le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione o della sospensione". L'art.4, c. 14 del ccnl 93/95 aggiunge che "il diritto alle ferie è irrinunziabile, ne deve essere assicurato il godimento e non è ammessa la sostituzione delle stesse con compenso alcuno salvo nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro: in tale evenienza, per la mancata fruizione delle giornate di ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore verrà corrisposto 1/26mo delle competenze fisse mensili. 5 A fronte di entrambe tali previsioni, il Tribunale ha correttamente sostenuto che non v'è motivo di limitarne la portata complessiva solo alle ferie non godute proporzionate al periodo di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'anno, anziché, puramente e semplicemente alle ferie spettanti in ragione della nuova complessiva disciplina introdotta con il contratto collettivo del 1993/95. Ed infatti, la deroga introdotta con il nuovo contratto attiene proprio alle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, e cioè a quelle che di regola costituiscono il presupposto per l'applicazione dell'art.52, c.9 e, quindi, per la nascita del diritto al periodo completo annuale di ferie. Né è possibile isolare arbitrariamente la nuova disposizione nel contesto della complessiva disciplina contrattuale. L'interpretazione così fornita dal Tribunale risponde altresì ad una coerenza e ad una logica interna della disciplina pattizia voluta a livello collettivo, così rispondendo ai canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e segg. del c.c. Ed infatti la ratio integrativa ed innovativa dell'art.4, c.14 del ccnl del 1994/94 è stata correttamente individuata dai giudici di merito cui spetta di scegliere le opzioni interpretative inerenti ad atti negoziali – nella necessità di - evitare che, sotto la vigenza dell'art.52 del previgente ccnl., restassero troppo ampi margini di discrezionalità del datore di lavoro in ordine alla concreta fruizione delle ferie, senza prevedere, in cambio alcuna forma di ristoro economico per il lavoratore che, per ragioni a lui non imputabili non avesse potuto godere delle ferie prima della risoluzione o sospensione del rapporto. Ne risulta così rafforzato l'avviso che l'art.4, c.14 - una volta introdotto dal precedente art. 52, c.9 del ccnl 90/92 il diritto al periodo completo annuale di ferie, anche per l'ipotesi il cui il rapporto di lavoro viene meno prima del decorso dell'intero anno, con ciò derogando in melius alla disposizione codicistica dettata dall'art. 2109 c.c. (che, dopo l'intervento della sentenza 10.5.1963, n. 66 della Corte costituzionale comporta un proporzionamento delle ferie stabilite in ragione di anno alla durata effettiva della prestazione lavorativa entro il medesimo arco di tempo) - tende precipuamente a rendere effettivo quel diritto, generalizzando il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie pari ad 1/26 delle competenze fisse mensili (già riconosciuto dal precedente art. 52 come corrispondente "al periodo completo annuale di ferie" nei casi di risoluzione o sospensione del rapporto, e semprechè le stesse potessero essere godute prima della risoluzione o della sospensione) con l'unica eccezione che la mancata fruizione fosse dovuta a motivi dipendenti dalla volontà del lavoratore. Rimane da verificare se come si ventila nelle difese della società una tale eccezione non ricorra anche nell'ipotesi presente con laricorrente scelta dei lavoratori di domandare il prepensionamento. In proposito questa Corte ha avuto già occasione di affermare che la disciplina di cui all'art.1 della legge 7.6.1990, n. 141 attribuiva alla facoltà dell'ente Ferrovie dello Stato l'adozione di un programma quinquennale per ridurre le eccedenze mediante pensionamenti anticipati e, se è vero che per favorire l'esodo (con evidenti benefici di bilancio per l'ente) venivano riconosciuti ai lavoratori che ne avessero fatto domanda (irrevocabile, ancora nell' interesse dell'ente, esonerato, sia pure in parte, da successive assunzioni obbligatorie) consistenti vantaggi pensionistici e anche l'attribuzione - dell'intero periodo annuale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (e l'allora recente normativa sul prepensionamento dei ferrovieri ne costituiva l'ipotesi più rilevante) in corso di anno, ben avrebbe dovuto essere vagliata sotto l'aspetto premiale e incentivante della disciplina collettiva non può - ritenersi che la domanda di prepensionamento renda di per sé imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie il quale è invece determinato da una serie di condizioni connesse all'iter dei relativi procedimenti dai quali in 7 sostanza dipende il momento in cui il rapporto viene a cessare, e, con esso, la prestazione lavorativa (conf. Cass., 11.12.2001, n. 15627) Trova conferma quindi, l'indirizzo giurisprudenziale - già espresso da questa Corte secondo cui è solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di 1 accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro - in grado di contemperare il suo diritto al non lavoro retribuito con le esigenze di funzionalità aziendale - l'elemento estintivo dello stesso diritto alle ferie e delle conseguenziali pretese risarcitorie in senso specifico o per equivalente (Cass., 19.10.2000, n. 13860; Cass., 3.8.2001, n. 10759; Cass., 21.5.2002, n. 7451). Al di fuori di tale ipotesi, deve dunque concludersi che, in virtù delle menzionate disposizioni collettive, ove le ferie pari all'intero periodo - annuale sarebbero in astratto fruibili, ma non lo sono state di fatto, il - lavoratore ha comunque diritto all'indennità sostitutiva, senza che occorra neppure indagare sulla esistenza di una eventuale colpa del datore di lavoro in relazione alla oggettiva mancata fruizione delle stesse ferie. Col secondo motivo la società ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della legge 7.6.1990, n. 141 lamentando che il Tribunale erroneamente le aveva addebitato la responsabilità di aver deliberatamente ristretto i tempi per le procedure di prepensionamento allo scopo di frustrare la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori interessati, mentre invece quei tempi sono scanditi esclusivamente dalla citata legge che regola modalità e termini di quelle procedure. Le ultime precisazioni esposte in ordine al primo motivo, rendono all'evidenza ultroneo l'esame di questo secondo motivo di ricorso, rivolto tutto all'esame di aspetti o circostanze che non avrebbero comunque alcuna incidenza in ordine alle conseguenze della mancata fruizione delle ferie da parte dei lavoratori intimati. 0 08 Per le ragioni esposte il ricorso della società dev'essere respinto, con attribuzione a carico della stessa delle spese del presente giudizio nei termini di cui al dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese presente giudizio pari ad € 14,00 oltre ad € 1.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2002 Парашик Il Consigliere estensore Il Presidente D Aume carrella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi 7.MAR. 2003 REMA DI IL CANCELLIERE шане