Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
0 2 654 /03 DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IACP-credito servizi accessori locazione SEZIONE TERZA CIVILE prescrizione ex art.6,ul.parte,1.841/73 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 898/00 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Cron. 6114 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Rep. 761 MALZONE Rel. Consigliere Dott. Ennio Ud.16/10/02 Consigliere Dott. Giovanni IS PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.L.E.R. Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano, (già IACP PROV MILANO), in persona del Presidente pro tempore e del Direttore Generale, élettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato PP GRECO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato IRENE COMIZZOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TE AR, CC VA ARDELIA, CULOTTA 2002 CA, AL TA, LE PP, TT 1938 EN, NC RI, RE RI, EL ER, TI 1 GE, LI RE, BETTE' RD GI, FO RI RO, ER MA, AN IA, AT AR, SI ER, TA RO, NU EL, LE MO RI, ET RONNA, EL GI, AG RN, ON LA, TI RN, DI NA, D'OL RM, OS OT, IO PI, GE PP, IN AR, AN AN, RA UI, ZZ PP, RO RM, SI PP, OR UL, SE AN, IG RI, DI CO, TT MB, ER DA, RA IL, RB CO, PI GI, ON IO, LL PP, NI CI, HE PA, PR IO, DE HI UT MP, SA IA, AT LL, ZZ GIANAR, LL UI, IV ID;
intimati avverso la sentenza n. 3098/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 21/10/97 e depositata il 17/11/98 (R.G. 1916/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Maria CERULO (per delega Avv. Giuseppe GRECO); 2 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa eventuale correzione della motivazione della sentenza impugnata con declaratoria manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Svolgimento del processo Con citazione 12.10.88 Molteni CA e altri assegnatari-conduttori di alloggi di edilizia residen- ziale pubblica di proprietà dell'I.A.C.P. di Milano, in epigrafe indicati, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano tale ente, chiedendo che si dichia- rasse prescritto (e perciò estinto) il credito vantato nei loro confronti dallo stesso I.A.C.P. per conguaglio relativo al 1982 per il servizio di fornitura dell'acqua calda 01 in subordine, si dichiarasse l'illegittimità delle richieste di pagamento in propo- sito formulate dall'ente locatore, in quanto non confor- mi alle previsioni contrattuali e di legge. Assumevano in proposito gli attori che i conguagli in questione erano stati richiesti dall'I.A.C.P. nel dicembre 1987, quando il relativo credito si era già prescritto a sensi dell'art. 6, ul.co. .,1.841/73,ed erano stati calcolati con criteri arbitrari e diversi da "1quello del consumo", previsto nei contratti di loca- 3 zione. L'I.A.C.P., costituitosi in giudizio, eccepiva 1'inammissibilità della domanda di mero accertamento ex adverso proposta e comunque la sua infodatezza nel me- rito, sostenendo che non trovava applicazione nella spe- cie la prescrizione biennale di cui all'art. 6 1.841/73, bensì quella quinquennale ordinaria ex art.2948 c.c. Con sentenza 28.4./13.7.92 n. 8119/92 il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda attrice dichia- rava estinto per prescrizione biennale ex art.6 1. confronti degli attori841/73 il credito vantato nei dall'I.A.C.P. in base al titolo innanzi specificato e compensava interamente fra le parti le spese processua- li Avverso tale sentenza proponeva appello l'I.A.C.P. della Provincia di Milano, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dagli assegnatari degli alloggi. Gli appellati, costituitisi anche in appello, resi- stevano al gravame, chiedendo in via incidentale la condanna dell'I.A.C.P. al pagamento delle spese proces- suali del primo grado compensate integralmente dal tri- bunale. La Corte d'Appello di MILANO, con sentenza del 21.10.97 depositata il 27 nov. 1998, rigettava l'appello principale, confermando la sentenza impugna- ta, e dichiarava inammissibile quello incidentale, con compensazione fra le particle spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre 1' IACP esponendo tre motivi. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2935, 2946 e 2948 C. C.; dell'art 6 1. 841/73; dell'art. 19 dpr.1035 35/972, dell'art.26 legge regionale Lombardia 92/1983 e succ.mod.ni, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della decisione, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cpc., si assume che la Corte di me- rito ha omesso di valutare che, una volta affermato il principio della soggezione degli oneri accessori ine- renti a locazioni stipulate dall' IACP al disposto dell'art.6 1.841/73, avrebbe dovuto tener conto della specialità dei rapporti controversi ed in particolare che la quantificazione degli oneri accessori è sottrat- ta alla determinazione contrattuale di tipo privatisti- CO ed affidata ad un procedimento amministrativo, nel quale si sommano le competenze dell'Istituto locatore e della Giunta Regionale quanto alla determinazione del 5 quantum debeatur con la conseguenza che il diritto dell'Istituto stesso alla riscossione delle relative somme da parte degli assegnatari degli alloggi sor- ge, quanto al dies a quo, solo con il completamento della stessa procedura comportando in conformità al disposto dell'art.2935 c.c. che solo da quel momento può inizia- re a decorrere la prescrizione. Non vale a spostare l'inizio del termine entro cui il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto vale- re la questione della complessità del procedimento di accertamento del credito stesso sollevata con il primo motivo del ricorso perché non risulta che tale questio- ne sia stata portata all'esame dei giudici di merito. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione dell'art.2948 C.C.; dell'art.6 1.841/73; dell'art.26 1.r. Lombardia 92/1983 e succ. mod., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura la sentenza impugnata per avere applicato al credito della parte ricorrente la prescrizione biennale ex art.6 1.841/73 , nonostante che gli stessi giudici di appello avessero dato atto che la ripartizione degli oneri in questione non era avvenuta in base al calcolo dei con- sumi individuali e cioè con il metodo della consunzione 6 reale, bensì per gruppi d'immobili in base al criterio mutualistico di cui all'art.19 lett.d) D. P. R. 1035/1972, tant'è che nella comparsa conclusionale si era chiarito che i contatori individuali erano stati disattivati fin dal momento iniziale dell'erogazione dell'acqua e nell'atto d'appello era stata dedotta la circostanza, totalmente ignorata dai giudici d'appello, che nella fattispecie non poteva parlarsi di "mero rim- borso spese" , in quanto l'Istituto accorda riduzioni in considerazione delle condizioni economico-familiari dei singoli inquilini. Non è in contestazione il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n.11260 del 28.10.1995, richiamata in ricorso, secondo cui è sog- getto a prescrizione biennale, ai sensi dell'art.6 1.841/73, il credito degli istituti autonomi case popo- lari, relativo al recupero delle spese per erogazione dei servizi rientranti nella previsione dell'art.19 lett. d D.P.R. n.1035/1972, qualora il calcolo di dette spese e relativi conguagli venga effettuato in relazio- ne ad ogni singolo edificio e rispecchi servizi effet- tivamente resi.,ed infatti, è pacifico in causa che il problema dell'applicazione della prescrizione biennale ex.art.6 1.841/73 al credito per il servizio di eroga- zione dell'acqua vantato dall'Istituto va risolto in base all'identificazione del credito fatto valere in concreto, nel senso che la quota per tale servizio do- vuta dagli assegnatari degli alloggi di edilizia pub- blica entra a far parte del canone ed è, quindi, sog- getta alla prescrizione ordinaria ex art.2948 CO. 3 C.C., se ed in quanto tale quota sia calcolata in base al principio mutualistico di cui all'art. 19 lett.d) D. P. R. 1035/72 e cioè sia annualmente fissata dall'IACP in relazione al costo del servizio prestato calcolato sul complesso degli immobili gestiti, mentre, invece, regolamentazione del tutto autonomatale quota ha una rispetto al canone di locazione quando è calcolata in base al criterio dell'effettività della spesa e cicè tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dal locatore per la prestazione del servizio per ogni sin- golo edificio O gruppi di edificio (e non sull'intero quartiere gestito dall'ente) perché in tal caso le sud- dette spese sono oggetto di un'obbligazione contrattua- le degli inquilini autonoma e distinta da quella rela- tiva al canone e la quota serve а reintegrare l'istituto delle somme anticipate per la prestazione di tale servizio. Nel caso in esame è, invece, in discussione la sus- sistenza delle condizioni oggettive di applicabilità dello stesso principio. 8 Si sostiene, cioè, che nel caso di specie non ri- sulterebbe accertato in facto che il canone delle spese per consumi d'acqua sia avvenuto in base al criterio della consunzione reale, mentre particolari circostan- ze, quali l'abolizione dei contatori individuali e le consuetudini dell'istituto locatore di accordare ridu- zioni ai singoli inquilini in considerazione delle loro condizioni economico-familiari, avrebbero dovuto indur- re a considerare che il calcolo del credito per lo spe- cificato servizio fosse avvenuto in base al principio di mutualità, come tale escludendo la previsione della prescrizione biennale del medesimo credito. Il motivo è infondato, la Corte di merito ha, in- fatti, evidenziato, senza incorrere in vizi di insuffi- cienza о di contraddittorietà di motivazione, che 1' IACP non ha contestato specificamente di aver calco- lato i conguagli delle spese in oggetto in base al cri- terio dell'effettività delle spese sostenute per l'erogazione dell'acqua in piccoli gruppi di stabili e non già in base al criterio di mutualità generale;
ha specificamente aggiunto: "Dalle richieste di pagamento dei conguagli in questione risulta in modo inequivoca- bile che gli importi richiesti dall'IACP sono stati de- terminati sulla base di piccoli gruppi di stabili e ri- partiti in base alla superficie di ciascuna unità abi- 9 tativa che è pur sempre un criterio di rimborso effet- tivo (svincolato cioè da quello mutualistico generale), imposto dall'impossibilità di rilevare consumi dei singoli alloggi, causata a sua volta dalla mancanza di contatori individuali funzionanti". E' evidente l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte di merito per giungere alla predetta con- clusione: tesi degli assegnatari degli alloggi di edi- lizia pubblica secondo cui le quote per l'erogazione dell'acqua è stata fissata in base al principio di con- sunzione reale, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'istituto locatore e ad un tempo ha trovato conferma nell'esame delle richieste di pagamento dei conguagli da cui risulta che gli importi richiesti dall'IACP sono stati determinati, in assenza dei contatori individuali, sulla base dei piccoli grup- pi di stabili e ripartiti in base alla superficie di ciascuna unità abitativa, laddove se si fosse applicato il principio di mutualità generale si sarebbe preso in considerazione il consumo dell'intero quartiere gestito dall'istituto e nella ripartizione della spesa si sa- rebbe tenuto conto anche delle condizioni economico- familiari dei singoli inquilini. Con il terzo motivo del ricorso ' subordinatamente, in ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie 10 dell'art. 6 1.841/73, si solleva questione stessa norma in riferimentod'incostituzionalità della all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 2948 co.3 C.C.; si sostiene che, poiché con l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle locazioni degli immobili urbani di cui alla legge 392/78 gli oneri accessori sono en- trati a far parte di un'obbligazione pecuniaria posta a carico del conduttore e a favore del locatore, dando del pari luogo alla risoluzione del contratto di loca- zione, il diverso regime giuridico delle prescrizioni degli oneri accessori che risulterebbe dall'applicazione dell'art.6 1.841/73, sarebbe chiara- mente lesivo del principio di uguaglianza, atteso che la norma censurata determinerebbe, ove applicata nel senso preteso dalla sentenza impugnata, una palese di- sparità di trattamento rispetto a situazioni sostan- zialmente omogenee. La questione risulta manifestamente infondata, per- ché ontologicamente errata nella sua premessa, laddove pone a confronto situazioni oggettive che se hanno una diversa regolamentazione giuridica, tuttavia non causa- no discriminazione sociale, perché le relative regola- mentazioni sono uniformemente applicate per tutti i soggetti giuridici. La questione avrebbe potuto essere proposta sotto 11 il profilo della ragionevolezza se le due situazioni oggettive risultassero sostanzialmente omogenee, il che non è per la natura stessa delle due obbligazioni, quella principale di pagamento del canone e quella ag- giuntiva del pagamento degli oneri accessori. Per le considerazioni suesposte il ricorso va ri- gettato, senza nere statuire sulle spese del pre- sente giudizio stante la mancata costituzione degli in- timati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese di giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 16.10.02 Il Presidente Il Consigliere relatore-estensore -dr. Vittorio Duva- Ennio Malzone- Ennio pokane Vinonio guva IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 FEB 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo IS CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-12-2003 serie 4 al n. 39867 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 12