Sentenza 25 maggio 2005
Massime • 1
L'obbligo imposto al P.M. di trasmettere al tribunale della libertà gli atti presentati al GIP a norma dell'art. 291 cod. proc. pen. può considerarsi adempiuto anche mediante l'integrale riproduzione del contenuto dell'atto nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, in quanto la difesa è stata messa nelle condizioni di avere piena cognizione del suo contenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2005, n. 21333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21333 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 25/05/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 979
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 13440/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SA;
avverso l'ordinanza in data 31.1.2005 del tribunale del riesame di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dott. GALASSO A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR SA impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei suoi confronti dal Gip presso il tribunale di Napoli in ordine ai delitti di omicidio, porto e detenzione illegali di armi con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91, partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
Denuncia:
- violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p.; rileva il ricorrente che non è stato trasmesso al tribunale il verbale delle dichiarazioni spontanee rese dal coindagato CC UA, poste a fondamento dell'ordinanza del Gip, ed osserva come non possa considerarsi sufficiente a ritenere adempiuto l'onere del pubblico ministero, sanzionato da decadenza della misura, la materiale riproduzione di esse nel testo della richiesta di applicazione di quest'ultima, atteso che ciò ha impedito alla difesa di conoscere e valutare il verbale nella sua interezza ed osserva, altresì, come a nulla valga in proposito la constatazione del provvedimento gravato, secondo cui "la mancanza di punti sospensivi apposti all'inizio ed alla fine delle menzionate dichiarazioni... consentono di inferire che le propalazioni del CC siano state integralmente inserite nella domanda cautelare".
La doglianza è infondata.
Correttamente infatti il tribunale del riesame, nel rigettare l'eccezione di inefficacia della misura, ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la ratto della disposizione che impone al pubblico ministero di trasmettere al tribunale gli atti presentati al Gip a norma dell'art. 291 c.p.p. non attiene tanto alla materialità dei documenti, quanto piuttosto al loro contenuto, sicché, quando questo risulti integralmente inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale (ovvero, come nella specie, nella relativa richiesta del P.m., di cui non si pone in dubbio l'invio), può ritenersi adempiuto l'obbligo di legge, essendo posta la difesa in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva e degli elementi favorevoli all'indagato (sez. 1, 7.4.1998, Gulino, rv 210873; sez. 1^, 25.9.2003, Vasienti, rv 225798); principio, questo, che si pone peraltro perfettamente "in linea" con l'interpretazione sostanzialistica e non meramente letterale del comma 5. dell'art. 309 c.p.p. che prende le mosse da sez. un. 26.9.2000, Mennuni, rv 217443,
secondo cui non determina l'inefficacia della misura cautelare la mancata trasmissione al tribunale dell'interrogatorio di garanzia, dal momento che di esso è già a piena conoscenza l'indagato ed il suo difensore, che hanno, pertanto, tutti i mezzi per avvalersene e adeguatamente difendersi.
Quanto, poi, alla deduzione difensiva secondo cui, essendo stato l'atto semplicemente riprodotto nella richiesta del pubblico ministero, si sarebbe impedito alla parte di conoscerlo per intero, rileva il collegio come il ricorrente, anche di fronte al giudice del riesame, si sia limitato a semplicemente addurre l'inconveniente, mentre avrebbe avuto l'onere di indicare quale parte delle dichiarazioni del CC non fosse stata trascritta nella domanda cautelare e quale rilievo la sua conoscenza da parte del tribunale avrebbe potuto avere nella decisione: è pacifico, infatti, che all'indagato qui ricorrente contrariamente all'assunto difensivo - il contenuto dell'atto non poteva essere ignoto, in considerazione dell'integrale discovery prevista dall'art. 293.3 c.p.p., di cui significativamente non lamenta l'omissione: e ciò in quanto le parti sono chiamate a minimi atteggiamenti di diligenza nel segno generale di una concezione partecipativa del processo quale quello delineato dall'attuale sistema, di talché, come recentemente affermato dalle sezioni unite a proposito di nullità assoluta della notificazione, l'interessato "non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale ma deve anche rappresentare al giudice di non avere avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile" (sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo); se, peraltro, il verbale de quo neppure fosse stato inviato al Gip ai sensi dell'art. 291 c.p.p., nessun obbligo della sua trasmissione al Tribunale incombeva sul pubblico ministero. - violazione dell'art. 292.2, lett. c) bis, c.p.p. e vizio della motivazione;
rileva il ricorrente come l'ordinanza genetica fosse affetta da nullità per non avere valutato gli elementi favorevoli all'indagato desumibili dall'interrogatorio di garanzia, e come il tribunale non avrebbe potuto sanare tale invalidità con una motivazione integratrice;
La doglianza è infondata, atteso che il tribunale ha risposto all'eccezione difensiva con argomentazione del tutto corretta sotto il profilo giuridico e coerente sotto quello logico, dovendosi tenere conto, da un lato, che il potere di un'integrazione sanante del provvedimento cautelare genetico da parte dell'organo del riesame viene meno esclusivamente nelle ipotesi in cui esso sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare la sussistenza dei presupposti applicativi della misura (sez. 6^, 10.1.2000, Iadadi, rv 215433; sez. 4^, 8.7.2004, Chisari, rv. 230415); e che, da un altro, l'ordinanza impugnata ha dato atto dell'irrilevanza e genericità delle deduzioni difensive formulate nell'interrogatorio di garanzia specificando come la loro confutazione nel provvedimento genetico derivasse implicitamente ma chiaramente dall'esposizione complessiva degli indizi legittimanti la cautela.
- mancanza di "sufficiente motivazione" in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
La doglianza esula dal novero delle censure proponibili in questa sede, atteso che la "insufficienza" della motivazione non è contemplata dall'art. 606, lett. e), c.p.p. fra i casi di ricorso;
e comunque prospetta esclusivamente questioni in linea di mero fatto, anch'esse non consentite.
- mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo e dell'aggravante speciale;
La doglianza è del tutto priva del requisito della specificità e comunque manifestamente infondata, atteso che il tribunale del riesame, con puntuali riferimenti ad elementi indiziar logici e rappresentativi, ha compiutamente ricostruito la vicenda all'interno di un quadro complessivo di una guerra fra bande rivali in funzione della quale si ipotizza essere stato commesso l'omicidio ascritto al ricorrente, la cui appartenenza ad una di esse è stata correttamente derivata anche dalle convergenti dichiarazioni valorizzate per la decisione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005