Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2002, n. 22141
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Sentenza 21 marzo 2002

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È abnorme il provvedimento del GIP che dichiari inammissibile per la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, dopo la formulazione dell'imputazione imposta dallo stesso GIP ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo che - anche in presenza di uno dei reati per i quali deve procedersi a citazione preliminare come previsto dalla stessa norma, giacché si tratta di provvedimento del tutto fuori dal sistema, in quanto il procedimento deve proseguire nelle forme ordinarie - udienza preliminare o citazione diretta a giudizio - solo quando non è prevista una definizione alternativa e speciale. Ne consegue che il pubblico ministero, dopo aver formulato l'imputazione imposta dal GIP ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. è legittimato a chiedere contestualmente il decreto penale di condanna secondo la previsione di cui all'art. 459 cod. proc. pen. ed il GIP deve emettere il decreto richiesto, salva l'ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2002, n. 22141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22141
    Data del deposito : 21 marzo 2002

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