Sentenza 21 marzo 2002
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del GIP che dichiari inammissibile per la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, dopo la formulazione dell'imputazione imposta dallo stesso GIP ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo che - anche in presenza di uno dei reati per i quali deve procedersi a citazione preliminare come previsto dalla stessa norma, giacché si tratta di provvedimento del tutto fuori dal sistema, in quanto il procedimento deve proseguire nelle forme ordinarie - udienza preliminare o citazione diretta a giudizio - solo quando non è prevista una definizione alternativa e speciale. Ne consegue che il pubblico ministero, dopo aver formulato l'imputazione imposta dal GIP ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. è legittimato a chiedere contestualmente il decreto penale di condanna secondo la previsione di cui all'art. 459 cod. proc. pen. ed il GIP deve emettere il decreto richiesto, salva l'ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2002, n. 22141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22141 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 21/03/2002
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 663
3. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 35289/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale n. 5498/00 RGGIP pendente nei confronti di:
BE RO, n. 12.05.1972
avverso il provv.to emesso il giorno 07.07.2000 dal GIP del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con provv.to del 07.07.2000 il GIP del Tribunale di Roma dichiarava l'inammissibilità della richiesta di decreto penale nei confronti di BE RO per il reato ex artt. 336 e 81 cp., avanzata dal P.M. dopo la formulazione dell'imputazione a sensi del comma 5 dell'art. 409 cpp., ritenendo che nella specie doveva fissarsi l'udienza preliminare giusta la previsione della disposizione citata.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, denunciando l'abnormità del provvedimento, in quanto:
- esulante dai poteri riconosciuti al GIP richiesto dell'emissione di decreto penale;
- incidente sulle prerogative del P.M. in ordine alla scelta del modo di esercizio dell'azione penale;
- impositivo di un istituto processuale, quale l'udienza preliminare, non previsto dal sistema per il reato in esame. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve invero, rilevarsi che il comma 5 dell'art. 409 cpp. prevede, nella sua prima parte, che il GIP, ove non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. ne' di sollecitare ulteriori indagini, dispone che il P.M. formuli, entro dieci giorni, l'imputazione. Il comma prosegue poi statuendo che, entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare, osservandosi, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 418 e 419.
Dalla disposizione di cui all'art. 128 disp. att. cpp. si ricava che il P.M., quando, in ottemperanza all'ordine del GIP, formula l'imputazione, non deve presentare anche la richiesta di rinvio a giudizio.
Il sistema descritto sembra in effetti assumere che alla formulazione dell'imputazione da parte del P.M. segua la fissazione dell'udienza preliminare da parte del GIP.
Nonostante le apparenze, peraltro, tale previsione non può considerarsi tassativa.
Con la revisione del libro 8^ del codice di rito e la soppressione della disposizione del cpv. art. 554 previgente, c'è ad esempio da chiedersi se, nei casi previsti dal novellato art. 550, in cui si procede ordinariamente con la citazione diretta a giudizio, sia ugualmente imposto, nell'ipotesi della formulazione dell'imputazione di cui alla prima parte del comma 5 dell'art. 409, lo svolgimento dell'udienza preliminare previsto dalla seconda parte di tale comma.
A tale quesito, secondo una interpretazione logico-sistematica, deve darsi una risposta negativa.
Il rinvio che l'art. 549 cpp., quale novellato dall'art. 44 della legge 16.12.1999 n. 479, fa alla disciplina prevista per il procedimento dinanzi al Tribunale collegiale, infatti, è soggetto a una verifica di compatibilità con il procedimento innanzi al giudice monocratico, in forza della clausola di riserva dell'inciso finale ("in quanto applicabili").
Esercitando tale verifica in relazione alla disposizione di cui alla seconda parte del comma 5 dell'art. 409 cpp e considerando che il riferimento all'udienza preliminare, ivi contenuto, è un riferimento alla sequela ordinaria del procedimento davanti al Tribunale collegiale, la disposizione stessa deve logicamente applicarsi, in sede di Tribunale monocratico, secondo il regime ordinario di tale rito, che, per i casi contemplati dall'art. 550, è quello di cui al titolo 2^ del novellato libro 8^.
Tale conclusione è confortata sistematicamente anche dalla norma del nuovo art. 33 sexies cpp che prevede, in ipotesi di rilevazione, in sede di udienza preliminare, di casi soggetti alla disciplina dell'art. 550, la trasmissione degli atti al P.M. per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552.
Quanto detto fa emergere un primo profilo di anomalia del provvedimento impugnato, consistente nell'applicare a un determinato reato, ordinariamente soggetto al procedimento con citazione diretta, l'"iter" dell'udienza preliminare.
Ma, approfondendo il discorso, deve, altresì, notarsi che la scissa previsione, di cui al comma 5 dell'art. 409, dei due momenti della formulazione dell'imputazione e degli adempimenti per il prosieguo del procedimento (previsione valida ormai in via generale, a seguito della soppressione del diverso schema di cui al cpv. del previgente art. 554), induce a ritenere che il procedimento ordinario (udienza preliminare ovvero, nei casi di cui all'art. 550, citazione diretta) segua alla formulazione coatta dell'imputazione solo quando (come, del resto avverrà, nelle circostanze date, nella normalità dei casi) non vi sia, ove ne ricorrano i presupposti, una specifica opzione dell'accusa per un procedimento diverso, il riconoscimento di tale possibilità in capo al P.M. appare conforme al ruolo attribuito dal sistema a tale organo, che, una volta preclusagli la via dell'archiviazione, viene in sostanza a trovarsi nella situazione contemplata dal comma 1 dell'art. 405 cpp. Deve quindi ritenersi ammissibile che, come avvenuto nel caso di specie, il P.M nel formulare l'imputazione coatta, richieda contestualmente il decreto penale, secondo la previsione di cui all'art. 459 c.p.p.. A fronte di una situazione simile, il giudice non potrà che attenersi a quanto prescritto dal comma 3 di tale ultima norma, emettendo il richiesto decreto ovvero - fatta salva l'ipotesi del proscioglimento ex art. 129 cpp. - restituendo gli atti al P.M. Del tutto fuori del sistema è, invece, un provvedimento che, quale quello impugnato, neghi "a priori", nella situazione data, la possibilità stessa della richiesta, dichiarandola inammissibile e omettendo di disporre la restituzione degli atti al P.M., per la ritenuta necessità di fissare, in relazione a un reato che in ogni caso non la prevede, l'udienza preliminare.
L'impugnato provvedimento deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, che procederà a nuova deliberazione sulla richiesta del P.M., attenendosi ai principi suesposti.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002