Sentenza 10 luglio 2001
Massime • 1
I creditori istanti per il primo fallimento assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d'opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale.
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- 2. Nota a Sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010: società in accomandita semplice - soci accomandanti - prestazione di garanzie e prelievo dalle casse sociali -…Genchi Gioacchino · https://www.diritto.it/ · 29 luglio 2010
Il 9 marzo 1998 il tribunale di Verona dichiarò il fallimento di … quale socia accomandante della fallita s.a.s. …, di cui il marito … era socio accomandatario, nel presupposto che, in violazione dell'art. 2320 c.c., la signora si fosse ingerita nell'amministrazione della società, cui aveva sistematicamente prestato garanzie a sostegno finanziario, anche con la sua impresa individuale, effettuando peraltro indebiti prelievi di denaro dalle casse sociali tramite un fondo prelevamento soci. L'opposizione al fallimento proposta da …, anche in contraddittorio con la creditrice … s.p.a., fu respinta in primo grado, ma fu accolta dalla Corte d'Appello di Venezia con la sentenza ora impugnata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9359 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR TA Ved. AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor LU AR, rappresentata e difesa dall'avvocato ORONZO RAMPINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI IO nella qualità di Curatore del FALLIMENTO AT NT e GR TA, nonché dei singoli soci, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 1, presso l'avvocato RAFFAELE DANESE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO STASI, 582 giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 104/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 18/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rampino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TA OS proponeva opposizione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce aveva esteso nei suoi confronti il fallimento del suo premorto marito TI TA ed aveva dichiarato il fallimento della società di fatto tra loro ravvisata. Il curatore del fallimento si costituiva deducendo pregiudizialmente la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori istanti. L'opponente, sull'assunto che non esistevano creditori istanti per l'estensione del fallimento nei suoi confronti, non poneva in essere alcuna attività di integrazione del contraddittorio. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 9 marzo 1998, dichiarava l'estinzione del giudizio di opposizione. TA OS proponeva gravame che la Corte di appello di Lecce rigettava con sentenza del 18 marzo 1999, osservando che i creditori istanti per la dichiarazione di fallimento sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione che abbia esteso il fallimento ad altri soci illimitatamente responsabili e ciò anche quando la domanda di estensione sia stata proposta dal solo curatore;
infatti, detta domanda costituisce il naturale sviluppo dell'iniziativa assunta dai creditori, da intendersi riferita a tutti coloro che devono rispondere del dissesto da essi denunziato.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione TA OS, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. Il fallimento della società di fatto tra TA OS e TI TA nonché degli stessi quali soci illimitatamente responsabili resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 5, 18, 21 e 147 l. fall. e dell'art. 307 c.p.c. nonché vizio di motivazione. In particolare, la ricorrente si duole che erroneamente siano stati ritenuti contraddittori necessari i creditori che non solo non avevano avanzato istanza di estensione del fallimento, ma neppure si erano associati all'iniziativa del curatore;
infatti, secondo la ricorrente, la partecipazione del creditore istante per il fallimento al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento è correlata alla eventualità che quel giudizio possa concludersi con l'affermazione di responsabilità del creditore per l'iniziativa assunta, mentre in caso di estensione di fallimento su iniziativa del curatore si deve escludere la proponibilità di una azione di responsabilità nei confronti del creditore istante per il fallimento di un soggetto diverso.
Il motivo è infondato. Questa Corte con giurisprudenza costante (Cass. 7 settembre 1995, n. 9407, in relazione al fallimento di società di capitali nata dalla trasformazione di società di persone;
Cass. 12 settembre 1992, n. 10431; Cass. 19 novembre 1988, n. 6257; Cass. 27 febbraio 1980, n. 1363; Cass. 6 agosto 1962, n. 2412) ha riconosciuto la qualifica di litisconsorti necessari agli istanti del primo fallimento (di società di persone o imprenditore individuale), che poi venga esteso ad altri soci illimitatamente responsabili, dei quali non era stato dichiarato il fallimento, ovvero ad una società ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, quando risulti che l'impresa, della quale era stato dichiarato il fallimento, era collettiva e non individuale.
A sostegno di tale orientamento si rileva anzitutto, sul piano letterale, il tenore dell'art. 147, 3^ co., l. fall., secondo cui l'opposizione alla dichiarazione di fallimento viene proposta a norma dell'art. 18 l. fall.; il richiamo opera in relazione a tutte le fattispecie previste dall'art. 147 l. fall e, quindi, si riferisce sia all'ipotesi della unitaria dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili (art. 147, 1^ co. l. fall.), sia all'ipotesi della estensione del fallimento, con successiva sentenza, ai soci illimitatamente responsabili ed eventualmente anche alla società (art. 147, 2^ co.). Orbene, il richiamato art. 18, 3 co., l. fall., dispone che l'opposizione si propone con atto di citazione da notificarsi, oltre che al curatore, al creditore richiedente, ponendo così il fondamento normativo della partecipazione necessaria dell'istante per la dichiarazione di fallimento al successivo giudizio di opposizione. A questo punto è decisivo rilevare che nel testo originario dell'art. 147 l. fall. (prima della sentenza 16 luglio 1970 n. 142 della Corte costituzionale che ha riconosciuto la legittimazione attiva anche ai creditori), la dichiarazione di fallimento in estensione poteva avvenire solo d'ufficio, ovvero su istanza del curatore del fallimento già pendente;
pertanto, il richiamo all'art. 18, nella parte che individua il creditore istante come litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, non poteva che riferirsi ai creditori istanti per il primo fallimento, non potendosi, nella formulazione originaria della norma, individuare creditori istanti nel giudizio di estensione. Se questo era il significato originario del combinato disposto degli artt. 18 e 147 l. fall., il successivo riconoscimento ai creditori della legittimazione a chiedere l'estensione del fallimento non può avere ridotto ai soli creditori effettivamente istanti per l'estensione la necessità della partecipazione al giudizio di opposizione all'estensione di fallimento. Infatti, dopo la sentenza della Corte costituzionale vi è, forse, una ulteriore ragione per la partecipazione al giudizio dei creditori istanti per l'estensione, ma non sono venute meno le ragioni, non toccate dall'intervento della Corte nella loro base normativa, su cui si fondava la necessaria partecipazione dei creditori istanti per il primo fallimento.
In secondo luogo, si rileva che l'originaria istanza di fallimento (relativa ad impresa individuale di cui si scopra successivamente il carattere societario con soci illimitatamente responsabili, ovvero relativa a società, di cui non si conoscano ancora tutti i soci illimitatamente responsabili) deve intendersi implicitamente ed inevitabilmente riferita a tutti coloro che per legge debbono rispondere del dissesto denunciato;
di conseguenza la successiva dichiarazione di fallimento in estensione (sia della società, sia dei soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali), ancorché proposta ad istanza del curatore o di altri creditori, costituisce sempre lo sviluppo di un'iniziativa originariamente assunta dall'istante iniziale.
Tali univoci argomenti, consentono di ribadire che i creditori istanti per il primo fallimento assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 307 c.p.c. e vizio di motivazione. In particolare, la ricorrente si duole che la sanzione della estinzione del giudizio sia stata applicata senza essere stata esplicitamente ed inequivocamente preannunciata, come richiesto, secondo il suo assunto, dalla legge, considerato che una diversa lettura del dettato processuale sarebbe in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, che esige un processo non caratterizzato da insidie. Il motivo è chiaramente infondato. Il combinato disposto degli artt. 102, 2^ co., e 307, 3^ co., c.p.c. prevede espressamente, tra l'altro, che il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Tale espressa previsione, da un lato, esclude che il giudice nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio debba esplicitare la sanzione prevista dalla legge e, d'altro canto, esclude che nella fattispecie possa configurarsi un'insidia lesiva del diritto di difesa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in lire 2.000.000 e quanto agli esborsi in lire 220.300.
Così decido in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001