Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15411 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO EZIONE LA ORO1 541 1/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.m Sic i Magistrati: R.G.N.11292/00 Dott. Ettore MERCURIO Presidente Consigliere FIGURELLI Dott. Donato Consigliere Cron. 36000 Dott. Aldo DE MATTEIS Cons. Relatore Rep. Dott. Giovanni MAMMONE Ud. 11/07/02 Dott. Raffaele Consigliere DI LELLA ha pronunciato la seguente: SEN TE N Z A sul ricorso proposto da: AN CO, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini 34, n. presso l'avv. Nicolò Paoletti, che lo rappresenta e difende assieme all'avv. Claudio Mussato, giusta procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Antonietta Coretti, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, che lo in calce al rappresentano e difendono per procura controricorso;
3508 Qu controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 172/00 (in causa n. 2776/98 r.g.), pronunziata il 18.2.00, dep il 7/3/2000 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/07/2002 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Mussato;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con separati ricorsi al Pretore di Udine DA Franco proponeva apposizione avverso una ordinanza-ingiunzione ed un decreto ingiuntivo con cui 1'INPS gli intimava di pagare varie somme a titolo di contributi omessi e di sanzioni civili per alcuni lavoratori non assicurati, sostenendo che tra gli stessi e la propria ditta di costruzioni edili non era insorto rapporto di lavoro subordinato. Riunite le cause, il Pretore, per quanto qui rileva, riteneva provato il rapporto di lavoro subordinato solo con riferimento ad uno quale condannava il dei lavoratori (tale Cudin), per il datore al pagamento dei contributi omessi, oltre somme aggiuntive e sanzioni accessorie. Proposto appello dal DA, il Tribunale, con sentenza del 18.2.00, rigettava l'impugnazione. La natura subordinata del rapporto discendeva dalle dichiarazioni rese que dal DA agli ispettori dell'INPS, aventi natura confessoria e comprovanti che il lavoratore svolgeva attività di manovalanza, senza organizzazione di mezzi propri e senza assunzione di rischio di impresa, sotto la direzione dello stesso dichiarante. A nulla rilevava che detto lavoratore fosse iscritto nel registro delle ditte (in ragione della natura meramente dichiarativa dell'iscrizione) e che lo stesso avesse dichiarato di avere, nello stesso periodo, lavorato anche per conto di altri imprenditori, non essendo richiesta l'esclusività della prestazione per la configurazione del rapporto di lavoro subordinato. Avverso questa sentenza propone ricorso il DA. Risponde con controricorso l'INPS. Motivi della decisione articolato, motivo il DA deduce Con l'unico, violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 228 e 229 del c.p.c., nonché carenza di motivazione. I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali forniscono prova piena della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che li ha redatti e dei fatti che costui attesta essere avvenuti in sua presenza. Le circostanze ivi descritte hanno, tuttavia, un carattere meramente indiziario e non già valore confessorio, nel senso che esse devono essere valutate nel concorso di tutte le risultanze probatorie, costituite nel dal liberoe caso di specie dalle testimonianze 204 3 interrogatorio dell'opponente assunti nel corso dell'istruttoria. Il giudice di merito avrebbe omesso tale analisi, atteso che, se l'avesse compiuta, avrebbe dovuto emergere che la posizione del lavoratore era quella di un lavoratore artigiano, privo di particolari attrezzature e pagato in base alla durata della prestazione. Il ricorso non è fondato. Rileva il Collegio che è principio consolidato che "i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, ° comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi о in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno una attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria" (Cass., S. u., 3.2.96 n. 916, oltre numerose altre conformi della Sezione lavoro, tra cui si segnalano le sentenze 15.11.2000 n. 14764 e 26.7.2000 n. 9827). Nel caso di specie il giudice di merito ha valutato le circostanze di fatto proposte alla sua attenzione sulla base del seguente iter: a. valutazione delle dichiarazioni del 4 ди datore rese agli ispettori INPS ed assegnazione alle stesse di valore confessorio;
b. valutazione delle dichiarazioni rese dal lavoratore agli stessi ispettori ed assegnazione alle stesse di carattere indirettamente confirmatorio delle dichiarazioni del datore;
C. valutazione della circostanza che il lavoratore fosse iscritto nel registro delle ditte presso la CCIA;
d. valutazione delle dichiarazioni rese dallo stesso stesso lavoratore al Pretore. Il giudizio circa l'esistenza del rapporto nasce, dunque, dalla considerazione in fatto e diritto di un complesso di circostanze, delle quali la relazione ispettiva costituisce solo la (parziale) fonte di conoscenza, mentre il carattere confessorio delle dichiarazioni del datore rappresenta solo uno dei dati valutativi posti a sostegno del convincimento del giudice. Questo iter non solo è corretto in punto di diritto, a proposito del valore assegnato alla relazione degli ispettori INPS, ma è anche congruamente e logicamente articolato sul piano della motivazione, di modo che l'esito del giudizio formulato non appare censurabile in sede di legittimità. In definitiva, il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Per questi motivi
5 яц La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in € 11,00 ed agli onorari in € 2000. Il Presidente the Mercu s- Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2002 Il Consigliere estensore rancu D O O S I R T I T I N E A I D S L ' L E R A T 0 . 1 E R S G E O I R T G , D I N A P T A O S S E A S , A S IL CANCELLIERE S N O M S E A I O T E , E D L A P D I I T D L O B KaterinDepositate in Cancelleria 900 - 4 NOV. 2002 IL CANCELLIERE 9