Sentenza 20 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
00 72 8/ 03 i TO E EL OPOLE TALIAÑO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogecto Transazione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli 11.mi Siqq.ri Magistrati: R.G.N. 13959/0 Dol. Angelo GIULIANO Fresidente Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 1572 Dott. Maric FINOCCHIARO Consigliere 275 Rep. - Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud.07/11/02 Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente LIRE 1500 SENTENZA CANCELLERY" sul ricorso proposto da: GIBO' SRL, in persona de_ SLO amministratore unico Luigi OS ronchè COSTA LUIGI, in proprio 2 1053119 COSTA ē MARCELLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 1810209 BOCCHERINI 3, presso 10 studio dell'avvocato FERNANDO A105290 MANCINI, difesi dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO, giusta delega in azti;
ricorrenti - CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE
contro
Richiesta LICCHELLI ERMINIA, RIZZO FELICE APOLLONIA, dal Sig. elettivamente domiciliate in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, per diri il 2002 presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BARBIERI, che le 2147 ditende, giusta delega in atti;
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE Richiesta copla esecu controricorrenti dal Sig. An avverso la sentenza n. 561/99 della Corte d'Appello di per diritti € 33€ il 7.3-33 LECCE, Sezione II Civile, emessa il 21/12/99 e IL CANCELLIE depositata il 03/12/99 (R.G. 129/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica ucienza del 07/11/02 dal Consigliere Cott. Roberto PREDEN;
udito 1'Avvocato Marcolio MARCUCCIO, udito l'Avvocato Renzo TOZZI (per delega Avv. Alfredo Barbieri); ucito il P.M. іп persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso Der il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con verbale di conciliazione sottoscritto il 22.4.1988 ell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto di rilascio intimato in base ad ordinanza ex art. 665 c.p.C., CE NI ZZ, locatrice, е MA OS, conduttore, posero termine alla lite concordando il rilascio dell'immobile, locato ad uso di sala da ballo con contratto del 9.6.1982, per la data del 30.9.1988. Notificato dalla ZZ atto di precello a seguito del mancato rilascio, la 5.r.l. IB, qualificandosi cessionaria dell'azienda e del contratto di locazione, 7 bò şi oppose davanti al Tribunale di Lecce, assumendo che con la transazione racchiusa del verbale di conci- liazione del 7.3.1991 le parti avevano stipulato una locazione soggetta alla disciplina della legge n. 392 del 1978, con consequente nullità della clausola con- cernente la limitata durata del rapporto. Al procedimento venne riunito altro giudizio di op- posizione proposte dalla S.r.l. Gibò o dai OS, av- verso il precetto avente ad oggetto il pagamento dell'importo convenuto a LiLolo di penale per il ritar- do nel rilascio, 1 tribunale, con sentenza del 12.12.1996, dichiarò cessata la materia del contendere sull'opposizione al precetto di rilascio, atteso 1' avvenuto rilascio dell'immobile nel dicembre 1994; rigettò l'opposizione al procetto di pagamento. Pronunciando sull'appello proposto dalla 3.r.l. Gi- bo e dai OS, la Corte d'appello di Lecce, con Бел- tenza del 3.12.1999, ha rigettato 'opposizione al pre- cetto di rilascio ed ha confermato nel resto. На considerato, cizca la prima questione, che 1' accordo concluso dai sottoscrittori del verbale di conciliazione del 7.3.1991, pur riguardando un rapporto (attiguo al paradigma della locazione) avenle ad ogget- to il godimento di UI immobile Verso corrispettivo, 4 configura, nella sua unitarietà, la fattispecie nego- ziale della transazione, la cui regolamentazione si po- пе come norma esclusiva del rapporto, costituendo una invalicabile preclusione all'applicazione della legi- slazione concernente la locazione;
che, una volta ac- certata la natura transattiva dell'accordo, era irrile- varte porne in rilievo il carattere novativo, atteso che, pur armettendo che l'accordo integri una transa- zione novativa, questa sarebbe comunque soggetta in via esclusiva alla regolamentazione pallizia. Ha ritenuto, circa la seconda questione, concernen- te l'intimazione di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale per il caso di ritardata riconsegna, che la possibilità di attuare esecutivamente la pretesa consa- crata nel verbale di conciliazione, costituente citolo esecutivo, essendo connessa al fatto del ritardo, non poteva essere messa in discussione con l'opposizione, salva la facoltà di contestare la pretesa provando che il ritardo era dovuto a causa non imputabile, Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la S.r.l. IB ed i OS, svolgendo tre motivi. Resistono, con controricorso, la ZZ e la Lic- chelli. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo è denunciata violazione ё falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, n. 2, 1362 e seguenLi, 1965 e seguenti C.C. in relazione all'art. omes sa 0 comunque insufficiente mo- 360, n. 3, tivazione;
motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Assumono i ricorrenti che l'affermazione della cor- d'appello secondo cui,- una volta individuaţa la te Icgola del rapporto nell'accordo transattivo, con esclusione dell'applicabilità della disciplina dettata dalla legge n. 392 del 1978, sarebbe vano il riferi- mento al carattere novativo che avrebbe la transazione, dovendosi pur sempre riconoscere esistente nella detta convenzione la figura della transazione, con conseguen- te esclusiva regolamentazione pattizia del rapporto ivi previsto oltre a non essere adequatamente motivata, sarebbe errata alla stregua delle norme suindicate. Sostengono che, se la corte avesse esaminato le condizioni del verbale di conciliazione, dalle quali emergeva che il rapporto ivi disciplinato aveva un og- get: o diverso da quello dell'originario contratto di locazione, prevedeva un diverso canone, una diversa du- rata e la corresponsione, al momento del rilascio, dell'indennità di avviamento, ed intercorreva tra 509- getti diversi, avrebbe dovuto ritenere sussistente una 6 transazione novativa costitutiva di un nuovo rapporte di locazione, soggetto alla legge n. 392 del 1978. 1.1. 1 motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa S.C., qualora le parti del contratto di locazione di un immobile ur- bano detiniscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e 1'ammontare del canone, stabilendo tra l'altro una de- terminata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella nor- mativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince complesso rapporto - alla speciale disciplina giuri- dica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga, legge cosiddetta dell'equo салспе ė successi- ve modificazioni) cui ė assolutamente insensibile (sent. n. 3270/91; n. 5711/91; n. 5973/01 . All'enunciato principio gi è attenuta la corte d'appello. Опа volta individuata nell'accordo transattivo l'unica fonte regolatrice del rapporto, cosi da render- lo insensibile aila disciplina dettata dalla legge n. 7 392 del 1979 invocata dall'occupante a sostegno dell'eccepita nullità, ai sensi dell'art. 79 della ci- cata _egge, della previsione di una durata inferiore a quella stabilita dal precedente art. 27 - correttamen- te la corte d'appello ha poi ritenuto irrilevante transazione,l'indagine sulla natura novativa della poiché anche l'esito positivo de l'indagine ron avrebbe sottratto il nuovo rapporto, costituito con la transa- zione, alla esclusiva regolamentazione pattizia.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e fa sa applicazione degli arll. 185 E 474 c.p.c. e deil'art. 83 disp.att.c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; difetto di motivazione;
motivazione iilo- gica e contraddittoria in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Assumono i ricorrenti che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che il verbale di conciliazione del 7.3.1991 costituisse titolo esecutivo anche nella parte in cui prevedeva il pagamento a titolo di penale della somma di L. 150.000 per ogni giorno di ritardo nel rilascio. Sostengono, in primo luogo, che, essendo nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per violazione delle norme imperative sulla durata dei сол- tratti di iccazione ad Cso commerciale dettate dalla 8 citata legge, la clausola che fissava la data del rila- scio al 30.9.1993, HION poleva ipotizzarsi alcun ritar- do, non essendo ancora spirato il termine di durata del rapporto. Affermano, inoltre, che il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per le somme certe, liqui- de ed esigibili, e поп anche per quelle somme, quali sono quelle proviste in una clausola penale per il ri- tardo nella riconsegna, che per la loro csigibilità ri- chiedono il previc accertamento giudiziale delia sussi- stenza del ritardo. 2.1. 1 motivo va disatteso sotto entrambi i profi- li di censura.
2.1.1. Quanto al primo, À sufficiente ribadire l'inapplicabilità al rapporto costituito con la transa- zione della disciplina imperativa dettata daila legge n. 392 del 1978. 2.1.2. Sul secondo, va rilevato che, essendo l'esigibilità della penale prevista nel verbale di con- ciliazione condizionata al mancato tempestivo rilascio, il verificars: di tale condizione non doveva essere accertato giudizialmente, atteso che, come avviene per la sentenza di condanna condizionata, la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di un evento futuro ed in- certo, il titolo acquista efficacia per un diritto cer- 9 Lo, liquido ed esigibile al verificarsi dell'evento de- dotto come condizione e da accertare in sede esecutiva, senza bisogno di ulteriori indagini di merito (sent. n. 7841/86 .
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., cmesso esame del quinto motivo di appello, con il quale la S.r.l. Gibò aveva eccepito ic nullità di tutti i patti contrari al- le norme imperative poste dalla legge n. 392 del 1978, ivi compresi quelli relativi alla durata della locazio- пе ed all'entità de l'indennità di avviamento comme - h ic ciale.
3.1. Tl motivo è infondato. Il rigetto della doglianza da parte del giudice di appello è implicito nell'affermata esclusione della soggezione del rapporto alla disciplina imperativa det- tata dalla legge n. 392 del 1978. 4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione in favore delle resistenti, che liquida in Eu- TO 197,00,100, oltre Euro 2.500,00 per onorari. 10 Così IL CO deciso in Roma il 7.11.2002 NSIGLIERE EST: IL PRESIDENTE arryih Jungeln quilion EL CANCELLIERE CO NZ TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.0 GEN, 20032.0.GEN, IL CANCELLIERE C1 NZ TT CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione >presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 .
4.2003 serie 4 al n. 13487 versate € 160,10 apposta in calce alis copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rieb 11