Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9289
CASS
Sentenza 9 luglio 2001

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Nel mandato senza rappresentanza, nessun rapporto si costituisce tra mandante e terzo, ed il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, anche se il contratto coinvolga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di quest'ultimo.

In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 cod. civ., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l'affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma "ad probationem", tanto se afferisca a negozi formali.

Il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimità -, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato.

Il mandato senza rappresentanza avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta "ad substantiam", la cui assenza rende nullo il negozio, impedendo che si costituisca il rapporto giuridico e che, conseguentemente, sorgano legittimamente obbligazioni tra le parti.

In tema di rappresentanza senza potere, non è idoneo ad integrare gli estremi della ratifica tacita del negozio concluso dal "falsus procurator" la consegna, da parte del "dominus", di un assegno rilasciato alla controparte in esecuzione del negozio inefficace.

Elemento essenziale per la validità di una scrittura privata è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore, che non trova equipollenti ne' nella conclamata autografia del testo, ne' nel segno di croce apposto dal soggetto da cui il documento proviene.

Commentari2

  • 1Mandato senza rappresentanza per l'acquisto di bene immobile e forma scrittaAccesso limitato
    Ilaria Di Punzio · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013

  • 2Mandato senza rappresentanza, forma scritta, assenza, inadempimentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2001, n. 9289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9289
Data del deposito : 9 luglio 2001

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