Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Il principio dell'apparenza del diritto può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza allorché si rilevi l'apparente esistenza in un soggetto del potere di rappresentare altro soggetto, tale apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento in chi l'invoca che la situazione apparente rispecchi la realtà giuridica, l'apparenza sia determinata da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato; tale regola opera anche nel caso in cui l'affidamento riguardi negozi per i i quali è richiesta la forma scritta "ad probationem" (nella specie un contratto di assicurazione), in quanto, a differenza che per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", non sussiste un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza potrebbe discendere una colpa inescusabile dell'altro contraente.
Commentario • 1
- 1. Falsus procurator e rappresentanza apparentehttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
12 agosto 2023 Falsus procurator e rappresentanza apparente: il tema del falsus procurator che però agisca in una situazione di rappresentanza apparente è abbastanza frequente nei contenziosi. Si pensi all'ipotesi del dipendente che, magari senza averne i poteri, per molto tempo copia atti giuridici per conto del datore di lavori, con la sua tolleranza se non anche autorizzazione implicita. La recente sentenza Cassazione 16 novembre 2021, n. 34767 si sofferma sugli aspetti giuridici della questione che coinvolge il tema falsus procurator e rappresentanza apparente Falsus procurator: il caso esaminato da Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 sulla rappresentanza apparente Falsus procurator e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ED SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato GERHART GOSTNER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITAS IST TRENTINO ALTO ADIGE ASSIC SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Edo Benedetti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V.CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato FONNESU GIOVANNI BATTISTA che unitamente all'Avvocato PIERGIORGIO DE UNTERRICHTER, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RN SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 370/96 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 24/9/96 depositata il 22/10/96; RG.490/94. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega dell'Avv. Luigi Manzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 24 giugno 1986, IE OS conveniva davanti al Tribunale di Bolzano l'ITAS (Istituto Trentino - Alto Adige per Assicurazioni, Società Mutua), esponendo che il 15 agosto 1984 aveva stipulato con l'ITAS, agenzia di Bolzano, due polizze di assicurazione contro i danni da incendio (n. 102956 e 300903) con scadenza al 4 dicembre 1993. Successivamente alla stipula delle due polizze, era intervenuto tra i contraenti un accordo che concedeva all'assicurato la facoltà di recesso anticipato (e cioè dopo la scadenza del primo anno assicurativo), come era stato certificato dall'ITAS con atto scritto del 7 febbraio 1985, e l'esponente, il 3 giugno 1985, aveva quindi dato regolare disdetta di tali polizze nelle forme previste dall'art. 8 dello statuto. Peraltro, l'ITAS, con lettera del 13 giugno 1986, aveva reclamato il mancato pagamento dei premi assicurativi e aveva invitato all'adempimento, sicché per l'esponente, che riteneva di nulla dovere per essere il vincolo sociale sciolto in seguito a regolare disdetta, si rendeva necessario un accertamento giudiziale.
Chiedeva, pertanto, dichiarasi lo scioglimento del contratto in ordine alle due polizze, con effetto dal 4 dicembre 1985 o in subordine dal 4 dicembre 1986, data la disdetta regolarmente inoltrata dall'istante.
Con successiva citazione del 2 luglio 1986, il IE promuoveva identica azione davanti al Tribunale di Bolzano, nei confronti dell'ITAS, in ordine ad una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (n. 606276) stipulata il 25 agosto 1982, per la quale - essendo intervenuto un accordo che concedeva all'assicurato la facoltà di recesso anticipato (come certificato da atto dell'ITAS del 7 febbraio 1985) - era stata quindi data regolare disdetta.
L'Istituto convenuto, costituitosi in entrambi i giudizi, eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Trento;
nel merito, deduceva che il contratto di assicurazione era stato stipulato con esso Istituto e non con l'agenzia di Bolzano, e che la dichiarazione 7 febbraio 1985 posta a base della domanda non impegnava l'Istituto essendo stata rilasciata da terzi che non potevano modificare la durata pluriennale del contratto.
In adesione all'eccezione del convenuto, le cause venivano riassunte davanti al Tribunale di Trento, ed erano riunite. Chiamato in causa iussu iudicis RN OS per l'ipotesi che egli avesse agito come rappresentante senza poteri, per l'ITAS, il IE formulava in via principale domanda di accertamento della risoluzione del vincolo sociale in ordine alle tre polizze, e in via subordinata in caso di rigetto di tale domanda, chiedeva accertarsi che esso attore aveva confidato senza sua colpa nella validità dell'attività negoziale esplicata dallo RN e condannarsi quest'ultimo, nell'eventualità che risultasse avere agito come rappresentante dell'ITAS senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà a lui conferite, a tenere indenne l'attore da qualsiasi conseguenza patrimoniale.
In seguito al decesso dell'attore, il giudizio, interrotto, veniva riassunto dall'erede IE OS jun.. Con sentenza del 7 settembre 1994, il Tribunale dichiarava risolti i contratti di assicurazione, con decorrenza dal 4 dicembre 1985 quanto alle polizze per danni da incendio, e dal 31 agosto 1986 quanto alla polizza per la responsabilità civile.
Proposto gravame dall'ITAS, la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 22 ottobre 1996, in riforma della decisione impugnata, rigettava le domande proposte dal IE nei confronti dell'ITAS nonché le domande proposte dal IE nei confronti di RN.
Rilevava la Corte, nelle linee essenziali:
- non è contestato, neppure dall'assicurato, che il procacciatore RN abbia ecceduto dai limiti del suo mandato posto che anche la stessa agenzia da cui dipendeva non era in alcun modo legittimata a procedere a modifiche delle clausole contrattuali relative alla durata;
- le risultanze probatorie non consentono di ritenere che nel comportamento complessivo dell'ITAS sia ravvisabile alcunché che abbia potuto legittimamente ingenerare nell'assicurato la convinzione che il procacciatore di affari avesse il potere di modificare le clausole contrattuali già sottoscritte consentendo in particolare il recesso anticipato dai contratti;
- non vale a configurare una colpa dell'ITAS la lettera 7 febbraio 1985 (che concedeva la facoltà di recesso), dato che tale lettera è stata rilasciata al IE solo dall'intervenuto procacciatore d'affari sia pure con l'utilizzo di carta intestata all'ITAS e del timbro dell'Agenzia ITAS di Bolzano;
- quanto all'azione risarcitoria dei danni, non risulta provato, nè è stato offerto di provare, che l'assicurato avrebbe potuto stipulare più vantaggiosi contratti di assicurazione qualora avesse potuto legittimamente recedere da quelli in essere con l'ITAS ne' che egli abbia sostenuto esborsi di sorta (il risarcimento del danno deve nella specie essere limitato al solo interesse negativo ovvero alle spese).
Ricorre per cassazione IE OS jun., in base ad un solo motivo, depositando anche memoria.
Resiste l'ITAS con controricorso.
Non svolge attività difensiva RN OS.
Motivi della decisione
Con unico motivo il ricorrente denunzia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Deduce:
- sussiste il vizio di omessa motivazione in ordine alla asserita conoscenza da parte del IE della sola qualifica di procacciatore di affari in capo allo RN: emerge dagli atti di causa che il chiamato RN trattava e gestiva compiutamente le polizze con i clienti, utilizzando moduli di polizza con la firma prestampata del direttore generale dell'ITAS come si rileva dalle stesse polizze in questione n. 102956, 300903, 606276, sicché o lo RN era realmente munito di pieni poteri di rappresentanza, come da lui riconosciuto nella comparsa di risposta d'appello 15 dicembre 1994, o tale suo operato rientrava comunque in una prassi operativa e tollerata dall'ITAS determinante quindi un comportamento colposo dall'ITAS che doveva intervenire ad eliminare un'attività in realtà illecita, con la conseguenza che è insostenibile l'irrilevanza della lettera 7 febbraio 1985;
- si prospetta omessa o insufficiente motivazione sulle correzioni apportate dal RN sulle altre polizze: è essenziale la circostanza che il RN ha apportato modifiche accettate dall'ITAS venendo il IE ad essere legittimato a confidare nei pieni poteri dispositivi dello RN;
- sussiste sotto altro profilo il vizio di omessa motivazione, non essendo state considerate in alcun modo le dichiarazioni rese dal RN nella sua comparsa di risposta d'appello, dichiarazioni di natura confessoria: il RN, nel giudizio di appello, ha finalmente riconosciuto che pur non formalmente in possesso dei poteri di rappresentanza egli poteva di fatto trattare direttamente tutti gli affari con i clienti, e ciò per venti anni quale procacciatore di affari dell'ITAS senza che l'ITAS medesimo avesse avuto mai ad eccepire alcunché in ordine al suo operato, e ha precisato che anche nella vicenda di cui trattasi egli aveva agito in veste di rappresentante munito di pieni poteri (tali dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione in atti, mentre le precedenti dichiarazioni rese in primo grado non sono suffragate da alcun elemento probatorio);
- solo dopo del tempo l'ITAS ha reclamato il pagamento dei premi: anche tale comportamento omissivo doveva essere preso in considerazione nel senso che esso aveva determinato una situazione di rappresentanza apparente in capo allo RN.
La censura, sotto i diversi profili, prospettati, va accolta. Il paradigma della controversia attiene alla operatività del principio dell'apparenza del diritto in tema di rappresentanza senza poteri. È giurisprudenza costante che per l'applicabilità di tale principio nella rappresentanza negoziale si richiede: che l'apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo convincimento in chi l'invoca che la situazione apparente rispecchi la realtà giuridica;
che tale convincimento sia ragionevole e derivi quindi da errore scusabile e non da colpa;
che l'apparenza sia determinata da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato. In concreto, integra un'ipotesi di apparenza del diritto la rappresentanza apparente, ove si rilevi non solo l'apparente esistenza, in un soggetto, del potere di rappresentare altro soggetto e l'assenza di colpa del terzo al quale il potere di rappresentare appare, ma anche un comportamento colposo del soggetto apparentemente rappresentato che determina l'insorgere dell'apparenza (cfr in particolare Cass. 1720/1998, 13099/1997, 2311) 1995, 6625/1984, 821/1984, 3390/1982, 6689/1981, 2006/1979, 3146/1978, 3149/1977, 1929/1963). D'altra parte, contrariamente all'assunto del controricorrente basato sul rilievo che nella specie la procura richiedeva la forma scritta sia pure solo ad probationem come per il contratto di assicurazione, si ritiene meriti conferma l'indirizzo giurisprudenziale che ravvisa applicabile la tutela dell'affidamento del terzo sull'apparenza del diritto allorché tale affidamento riguardi negozi per i quali la forma scritta sia prevista ad probationem (come per il contratto di assicurazione) giacché in tal caso, a differenza dell'ipotesi in cui per l'atto da compiere sia richiesta la forma scritta ad substantiam, non sussiste un onere legale di documentazione della procura e quindi una colpa inescusabile all'altro contraente (cfr. Cass. 6244/1981). Occorre in particolare considerare che quando il requisito formale della procura assume rilievo solo sul piano probatorio, non può escludersi che in concreto si ipotizzi l'apparenza colposa (che, a differenza dell'apparenza pura è contraddistinta da un comportamento colposo dell'apparente mandante) se sia il rappresentato apparente ad indurre in errore il terzo, determinando l'affidamento di questo in ordine ai poteri rappresentativi del procuratore specie nel caso in cui il rappresentato abbia accettato per un notevole lasso di tempo gli effetti dell'attività negoziale con l'esecuzione dei relativi obblighi.
I giudici di appello, pur nella corretta impostazione dei termini della controversia in linea di diritto, hanno peraltro fondato la motivazione della pronunzia su argomentazioni di merito che rivelano i vizi specificamente denunziati dal ricorrente, soggetti al sindacato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Ed infatti:
- l'asserita conoscenza da parte del IE della qualifica di mero procacciatore di affari in capo al RN si pone in contrasto con le emergenze, evidenziate dal ricorrente, secondo le quali dovrebbe invece ritenersi accertato che il IE ebbe a trattare unicamente ed esclusivamente con il RN e che questo era solito concludere e gestire compiutamente le polizze con i clienti, dato che lo stesso RN poteva liberamente utilizzare moduli di polizza con la firma prestampata del direttore generale dell'ITAS;
- in siffatta situazione doveva considerarsi che le emergenze medesime assumevano una particolare significazione probatoria non solo in ordine all'incolpevole affidamento del IE sui poteri rappresentativi del RN, ma, in mancanza dei poteri medesimi, anche in ordine ad un comportamento colposo del presunto rappresentato per non essere intervenuto ad eliminare un'attività che induceva in errore i terzi contraenti;
- non è conseguente, in relazione a quanto sopra, in rilievo dei giudici di appello circa l'ininfluenza della lettera 7 febbraio 1985 (contenente la concessione della facoltà di anticipato recesso): sul piano logico, non si può sostenere, come fanno detti giudici, che la lettera non determinasse una apparenza di rappresentanza, dato che gli stessi giudici pongono in evidenza che la missiva era stata scritta su carta intestata all'ITAS ed aveva il timbro dell'agenzia ITAS di Bolzano;
- circa le altre polizze prodotte (n. 307.60 8 e 102.80 1), neppure è univoco il rilievo dei giudici di appello secondo cui le correzioni apportate dal RN sulle polizze stesse relativamente alla scadenza non erano un dato utile da cui desumere una colpa dell'ITAS nella determinazione di una apparenza di rappresentanza poiché si sarebbe trattato di clausole contrattuali già presenti al momento della pattuizione e quindi ineludibili per l'ITAS: ai fini dell'accertamento se il RN potesse o meno correggere la durata dei contratti e avesse o meno poteri dispositivi al riguardo è ininfluente il momento in cui egli ha apportato quella modifica, essendo - sul piano logico - essenziale la circostanza (risultante dalla pronunzia medesima) che egli ha effettivamente apportato delle sostanziali modifiche su quei contratti accettate sia dall'ITAS che dall'assicurato IE;
- non è stata espressa, poi, alcuna valutazione dai giudici di appello (come si evidenzia dal ricorrente) in ordine alle ammissioni del RN nel giudizio di appello, ammissioni (relative all'attività svolta per l'ITAS in un arco di tempo di venti anni) di cui si imponeva un esame specifico alla stregua di ogni altro elemento probatorio acquisito, potendo esse portare ad una diversa statuizione;
- anche il ritardo nel reclamare il pagamento dei premi poteva, come rileva il ricorrente, ravvisarsi significativo in ordine alla questione fondamentale della rappresentanza apparente. In relazione a tali profili, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice - indicato in dispositivo - per un nuovo esame in base ai rilievi su esposti.
Appare opportuno demandare al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999