Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: sull'omesso deposito del verbale sugli esiti dell'alcoltestAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive (Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 02/12/2020 , n. 11666 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2008, n. 24876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24876 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 08/04/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 762
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 029844/2007
ha pronunciato la seguente: vi è riunito il proc. 035935/2007
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS LE, N. IL 31/07/1983;
avverso SENTENZA del 30/05/2007 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. MOTTA MASINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalsese, ha affermato la responsabilità di AS MI in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Trento.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo diversi motivi:
2.1 All'atto della sottoposizione dell'imputato al test alcolimetrico non gli è stato dato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore. Tale omissione da luogo ad una nullità che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non è intermedia bensì assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) che riguarda l'assistenza dell'imputato.
2.2 Gli atti relativi all'indagine in questione sono soggetti, alla disciplina del deposito prevista dall'art. 366 c.p.p.. Il relativo avviso è stato omesso e ciò comporta altra causa di nullità che non può essere sanata poiché pregiudica l'esercizio della difesa.
2.3 Dagli atti non emerge che lo strumento utilizzato per lo svolgimento dell'indagine ridetta sia stato correttamente revisionato e tarato. La necessità di uno strumento tecnicamente corretto è rilevante ancor più alla luce della novellata disciplina del reato in questione che prevede pene diverse a seconda del tasso alcolico accertato;
e che implicitamente esclude la possibilità di accertare il reato in modo induttivo, attraverso l'analisi di indizi quali l'alito vinoso e simili.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 La Corte d'appello ha ritenuto che le due nullità dedotte inerenti all'esame alcolimetrico siano a regime intermedio e non siano state tempestivamente dedotte.
Quanto alla questione inerente al mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, è di tutta evidenza che, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., come emerge dal tenore testuale della norma, non si versa in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, che si configura solo nei casi di assenza del difensore quando essa è obbligatoria.
3.2 La questione afferente al deposito degli atti fa registrare contrastanti indirizzi nella giurisprudenza di questa Corte. In alcune pronunzia, infatti, si ravvisa nell'omissione del deposito una nullità relativa (da ultimo Cass. 4, 16 settembre 2003 RV 227294);
in altre si ritiene che il verbale non sia soggetto a deposito, trattandosi di atto di polizia al quale il difensore può assistere senza che abbia diritto al preventivo avviso (Cass. F., 19 agosto 2004, RV. 230061; Cass. 4, 7 febbraio 2006, RV. 234512)); in altre ancora si configura una nullità a regime intermedio (tra le altre Cass. 1, 18 gennaio 1994 RV 196708). Questa Corte reputa che in realtà, come già evidenziato in precedenti pronunzie (Cass. 4, 22 ottobre 2003, De Sannio;
Cass. 4, 20 settembre 2004, RV 230276; Cass. 4, 14 marzo 2007, Greco), il mancato deposito dell'atto di cui si parla dia luogo ad una mera irregolarità. L'omissione, infatti, non è prevista come causa espressa di nullità assoluta ne' può essere inclusa tra le nullità previste dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), posto che esse riguardano l'intervento e la presenza del difensore al momento del compimento dell'atto processuale. La stessa omissione, dunque, configura un inadempimento che, senza incidere sulla validità od utilizzabilità dell'atto, rileva solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive, quali l'esame dell'atto e l'acquisizione di copia. Dunque, la censura dedotta è infondata.
3.3 La questione inerente alla regolarità del funzionamento dell'apparato utilizzato per l'esame non è stata devoluta in appello;
ed è inoltre prospettata in modo generico, senza che possa inferirsi, alcuna contingenza dalla quale desumere che la misurazione sia avvenuta in modo non corretto.
4. Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008