Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10839 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0 839 /0 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZI Oggetto Abble gezion Prove del радишкий Composta dag i Il ridagistrati: Dott. Vincenzo - Presidente CARBONE R.G.N. 624/00 Cron. 28445 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 2271 - ----- Dott. Roberto Consigliere Ud. 09/05/02 PREDEN Consigliere C.C. SABATINI Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA studRichiesta RE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti € Okt TT AN RI, elettivamente domiciliato in 24 20AZE ROMA VIA PRATI FISCALI 248, presso lo studio GAETANO MARGIOTTA, che lo difende anche dell'avvocato ALBERTO PIGA, giusta disgiuntamente all'avvocato "0,771.1500 NCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
CA GAVINO;
intimato www. avverso la sentenza n. 190/98 della Sezione distaccata 2002 di Corte d'Appello di SASSARI, emessa il 16/10/98 e 1083 depositata il 10/11/98 (R.G. 89/97); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ་ -- ་ Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. -2- 3 La Corte Premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da GI IT
contro
VI AR, la Corte di appello di Cagliari ha respinto l'appello proposto dall'opponente IT, ritenendo insussistente la prova del pagamento di due ricevute bancarie, l'una dell'importo di L.
5.041.364 e l'altra di L.3.002.734; Premesso altresì che l'IT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo "violazione e falsa applicazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della 5 controversia in relazione all'art.360 n.5 c.p.c.", censurando, sotto il primo aspetto, il mancato esame, da parte della Corte di appello, dell'estratto conto prodotto dal ricorrente (mancato esame che la Corte avrebbe giustificato affermando che sulla copertina del fascicolo di parte non vi era l'annotazione del cancelliere sull'avvenuta produzione) e, sotto il secondo aspetto, alcuni aspetti della motivazione;
Considerato che
la prima censura si indirizza contro un punto non rilevante della sentenza impugnata perché la Corte di appello non ha tenuto conto del menzionato estratto conto per la ragione essenziale che esso "non esiste in atti", inesistenza che non è contestata dal ricorrente, il quale sostiene che la Corte di appello “avrebbe dovuto....rimettere la causa in rilettura ordinando nuovamente la produzione del documento mancante", attività non imposta da alcuna norma e la cui omissione non è pertanto censurabile;
rispetto a tale ratio decidendi nessun valore aggiunge la considerazione della Corte di appello sulla mancata 3 4 annotazione sul fascicolo di parte, ad opera del cancelliere, della produzione dell'estratto conto, onde la censura del ricorrente di violazione dell'art. 74 disp. att. c.p.c. non è idonea ad infirmare la principale ragione giustificativa della pronunzia impugnata, la quale è resa corretta dalla considerazione che il giudicante non può fondarsi su documenti che non esistono al momento della decisione;
Considerato che
la seconda censura di vizi di motivazione della sentenza impugnata è inammissibile perché, per una parte, rinvia a documenti della causa di merito (un verbale di udienza davanti al Tribunale;
quanto sostenuto come "trappola" dal AR) e, per altra parte, si sostanzia in affermazioni generiche (necessità che la causa sia "decisa sui documenti prodotti dal AR"); Poiché il ricorso è manifestamente infondato, onde va rigettato senza pronunzia sulle spese processuali perché l'intimato non si è costituito;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. 109T 29.11 Così deciso a Roma il 9 maggio 2002. 458T 10.33 Il Presidente TOT 139,44 Il Relatore-Estensore Ешић про IL CANCEL ERE C1 Dott.ses Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 24.07 0L IL CANCELLIERE C Dott.ssa Maria A