Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2016, n. 20015
CASS
Sentenza 15 febbraio 2016

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In caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest'ultimo, qualora, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti, dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l'effetto della violazione del divieto di secondo giudizio. (Fattispecie in tema di fatti associativi giudicati più volte in relazione ad una stessa frazione temporale di condotta, in cui la Corte ha affermato che, individuata la sentenza che prevede la pena più grave, quella inflitta in ordine al reato ripetutamente giudicato deve essere matematicamente frazionata per anni e mesi, potendo detrarsi in tal modo la parte corrispondente al periodo oggetto di altro giudicato meno grave, di cui deve essere ordinata l'esecuzione).

Commentario1

  • 1Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2016, n. 20015
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20015
Data del deposito : 15 febbraio 2016

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