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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2024, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5774/2020 R.G. proposto da: RO ANGELA, domiciliato in via OR 16 Caserta rappresentata e difesa dall'avvocato MARRA MICHELE ([...]) -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende - controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 2791 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 30/01/2024 2 di 13 nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 5991/2019 depositata il 09/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. Udito Il P.G. che ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso, ed in subordine, per il rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1.La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata in epigrafe, respingendo l'appello proposto dalla contribuente, negava il diritto della stessa al rimborso dell'imposta di registro versata in relazione alla compravendita del 31.03.2004, avente ad oggetto un immobile sito in Formia, richiesto sulla base dell'annullamento del contratto – per vizio del consenso costituito dalla minaccia di un < male grave> ( così la sentenza della CTR gravata) - pronunciato dal tribunale di Latina il primo febbraio 2017( sentenza 204/2017) La Commissione tributaria regionale rilevava, per quanto qui maggiormente interessa, che non vi era prova del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, che aveva concluso il giudizio civile introdotto nell’anno 2004 dall’altra contraente la compravendita. 3 di 13 Avverso tale decisione EL RO propone ricorso, affidato a due motivi. La società di riscossione resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato;
l’Agenzia resiste con controricorso. Il P.G. ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso, ed in subordine, per il rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale. MOTIVI DI DIRITTO 1.In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione con la quale si deduce l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e per mescolanza delle censure. A giudizio della Corte, infatti, il ricorso contiene un'adeguata ricostruzione della vicenda processuale e un'esposizione esaustiva delle circostanze di fatto di diritto rilevanti ai fini della decisione, risultando per altro formulato, in maniera corretta, il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ.. 2. Il ricorso è articolato in due motivi. 3.Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione del giudicato ed inesistenza della presunta acquiescenza della sentenza civile in relazione alla cartella esattoriale;
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod.proc.civ., ponendo in evidenza come, dallo stesso tenore della sentenza emessa nei confronti delle parti, emerge che la compravendita era stata annullata per vizio del consenso, con conseguente diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme versate in virtù della cartella esattoriale concernente l’imposta di registro, ipotecarie e catastali inerenti il trasferimento immobiliare. 4 di 13 4. La seconda censura deduce la violazione dell'articolo 4- novies, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; per essersi l’Agenzia costituita in giudizio con avvocato del libero foro. 5. Con ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia- Riscossione deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e omessa pronuncia in merito alla istanza di declaratoria della carenza di legittimazione passiva, in quanto la questione controversa concernerebbe esclusivamente la pretesa tributaria. 6.In via preliminare va esaminata la seconda censura;
essa è priva di pregio. 5.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate- Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a) dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
(b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il 5 di 13 patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro <postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno allegazione e prova al riguardo>, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U del 19.11.2019, n. 3008). 5.2.Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario, questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenza del 29.11.2019, 31241 hanno aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r. d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546>. 6 di 13 5.3. Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che <il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, applica esclusivamente nei casi in l'agenzia delle entrate- riscossione, per propria rappresentanza e difesa giudizio, intende non avvalersi dell'avvocatura dello stato giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
medesima indisponibilità della stessa avvocatura ad assumere il patrocinio>. Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara 7 di 13 alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui <l'ufficio dell'agenzia delle entrate e dogane dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica- del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8>. Detta soluzione interpretativa pare conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie». 5.4.Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non e richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in 8 di 13 facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso" (Cass. S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26). 6.La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità. La censura non coglie infatti l'effettiva ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, appuntandosi su passaggio argomentativo che assume, nell'economia della motivazione, rilievo meramente descrittivo della vicenda che trova comunque aliunde autonomo e adeguato supporto logico. Nel caso in esame, la sentenza della CTR Campania ha respinto il gravame in quanto non vi era prova che la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva annullato l’atto di compravendita, fosse passata in giudicato, premettendo che la tesi della contribuente secondo la quale il presupposto impositivo era venuto meno non era condivisibile, nulla aggiungendo in ordine alla acquiescenza della stessa per non aver opposto la cartella esattoriale se non la circostanza che il giudizio civile venne instaurato nell’anno 2004, in epoca antecedente alla notificazione della cartella esattoriale. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti (S.U. del 17/07/2014, n. 16379; Cass. del 10/04/2018, n. 8755; Cass. dell’08/06/2022, n. 18429). 9 di 13 6.1 Tanto premesso, occorre precisare che la ratio decidendi della sentenza gravata si fonda sulla circostanza che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e la successiva cartella notificati prima dell’introduzione del giudizio civile instaurato nei confronti della acquirente non furono tempestivamente opposti, dal che ne discendeva la loro definitività e che, in ogni caso, la contribuente non aveva fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del contratto di vendita. Rationes decidendi queste che non risultano attinte correttamente dalla ricorrente, la quale si è limitata ad affermare di non aver potuto trasferire la residenza per l’agevolazione prima casa, in quanto l’acquirente non aveva lasciato l’abitazione e che il presupposto del mancato pagamento dell’imposta di registro era insorto solo con la sentenza di annullamento del contratto di trasferimento immobiliare. 7. Entrambe le tesi proposte dal contribuente non colgono, comunque, nel segno. 7.1. In primo luogo, sotto il primo profilo, questa Corte ha reiteramente affermato che < in tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della "prima casa", al di là dell'ipotesi riconnessa all'attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge;
pertanto, nel caso in cui non risulti l'effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento>( Cass. del 12/01/2023, n. 667; Cass. del 04/11/2020, n. 24541; Cass. del 08/11/2019, n. 28838). In particolare, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, 10 di 13 nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza non nella nuova abitazione, ma nel territorio del Comune, entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, non ravvisabile nella opposizione dell’acquirente a lasciare l’abitazione né può consistere nella mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione sì da non poter abitare l'immobile, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella "prima casa" ma nel comune in cui essa si trova ( Cass. del 09/03/2017, n. 6076; Cass. del 24/06/2016, n. 13148). 7.2.Sotto l’altro profilo, si osserva che – in presenza dei requisiti di cui all’art. 38 TUR – la contribuente avrebbe dovuto, nel caso avesse adempiuto al pagamento dell’imposta richiedere la ripetizione delle somme versate, dimostrando di non aver dato causa all’annullamento del contratto avente ad oggetto il trasferimento immobiliare;
non potendosi limitare ad opporsi alla pretesa tributaria oltre il termine di legge per impugnare gli atti impositivi e riscossivi. La caducazione (per nullità o annullamento) dell’atto negoziale che – avendo dismesso la sua idoneità (in quanto potenziale, al momento della registrazione) alla produzione degli effetti giuridici dei quali costituiva la fonte – dà accesso sia pur nei limiti delineati dall’art. 38, comma 2, cit., al ripristino delle posizioni originarie dei contraenti (col diritto alla restituzione dell’imposta versata), fattispecie presupposta questa che, del resto, è inequivocamente espressa dal riferimento a istituti che, quali la ratifica (artt. 1398 e 1399 cod. civ.), la conferma (artt. 590 e 799 cod. civ.) e la convalida (art. 1444 cod. civ.), sono deputati a stabilizzare gli effetti dell’atto nullo o annullabile (cfr. in senso 11 di 13 conforme, Cass. n. 17233/2021 in motiv.); gli atti sono nulli o annullabili – in considerazione del dato letterale e della ratio delle disposizioni di cui all’art. 38, cit. – se risultano affetti da < patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine”> (Cass., 25 marzo 2022, n. 9089; Cas., 20 gennaio 2015, n. 791; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 1 aprile 2003, n. 4971; sulla sostanziale omogeneità delle discipline poste, dapprima dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 36, di poi dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, v. Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 20 giugno 2002, n. 8975; Cass., 21 novembre 1995, n. 12039). 7.3.Ai sensi dell’art. 38 TUR, il diritto al rimborso dell’imposta di registro pagata in relazione ad un atto nullo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l’atto è stato dichiarato nullo o annullabile con sentenza passata in giudicato;
b) la nullità o l’annullabilità non sono imputabili alle parti;
c) l’atto non è suscettibile di ratifica, convalida o conferma. 8.Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente non ha richiesto il rimborso, non risultando aver versato l’imposta dovuta, di guisa che non può trovare applicazione il disposto dell’invocato art. 38 cit. Peraltro, la contribuente non ha trascritto il contenuto della sentenza di annullamento né ha allegato la sentenza con la formula del passaggio in giudicato, né ha indicato in quale atto del giudizio di merito avrebbe prodotto la sentenza con la formula del giudicato, non solo per dimostrare che, contrariamente a quanto statuito dal decidente, la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato era stata ritualmente prodotta nella fase di merito, ma anche per consentire a questa Corte eventualmente di accertare la non imputabilità dell’annullamento del contratto, quale condizione per la sola richiesta di ripetizione che non è, tuttavia, oggetto di questo giudizio. 12 di 13 9. Il ricorso principale va dunque respinto, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna altresì la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Agenzia delle Entrate- Riscossione che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione, l’11.01.2024. Il Consigliere estensore MI AM Il Presidente ED OR 13 di 13
l’Agenzia resiste con controricorso. Il P.G. ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso, ed in subordine, per il rigetto del ricorso, assorbito il ricorso incidentale. MOTIVI DI DIRITTO 1.In via pregiudiziale, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione con la quale si deduce l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza e per mescolanza delle censure. A giudizio della Corte, infatti, il ricorso contiene un'adeguata ricostruzione della vicenda processuale e un'esposizione esaustiva delle circostanze di fatto di diritto rilevanti ai fini della decisione, risultando per altro formulato, in maniera corretta, il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ.. 2. Il ricorso è articolato in due motivi. 3.Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione del giudicato ed inesistenza della presunta acquiescenza della sentenza civile in relazione alla cartella esattoriale;
violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38, in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3, cod.proc.civ., ponendo in evidenza come, dallo stesso tenore della sentenza emessa nei confronti delle parti, emerge che la compravendita era stata annullata per vizio del consenso, con conseguente diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme versate in virtù della cartella esattoriale concernente l’imposta di registro, ipotecarie e catastali inerenti il trasferimento immobiliare. 4 di 13 4. La seconda censura deduce la violazione dell'articolo 4- novies, comma 1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; per essersi l’Agenzia costituita in giudizio con avvocato del libero foro. 5. Con ricorso incidentale condizionato, l’Agenzia- Riscossione deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. e omessa pronuncia in merito alla istanza di declaratoria della carenza di legittimazione passiva, in quanto la questione controversa concernerebbe esclusivamente la pretesa tributaria. 6.In via preliminare va esaminata la seconda censura;
essa è priva di pregio. 5.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate- Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale: (a) dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, quarto comma, r.d. del 30 ottobre 1933, n. 1611 di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
(b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in legge n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il 5 di 13 patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro <postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno allegazione e prova al riguardo>, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U del 19.11.2019, n. 3008). 5.2.Con specifico riguardo a controversie di fronte al giudice tributario, questa Corte, Sez. 5, con ordinanza del 24/11/2021, n. 36498 e sentenza del 29.11.2019, 31241 hanno aggiunto: «Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016,n. 193, conv. dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dispone: L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al r. d.1161/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546>. 6 di 13 5.3. Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4- novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che <il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, applica esclusivamente nei casi in l'agenzia delle entrate- riscossione, per propria rappresentanza e difesa giudizio, intende non avvalersi dell'avvocatura dello stato giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
medesima indisponibilità della stessa avvocatura ad assumere il patrocinio>. Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertono su tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che l'avvalimento di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma - a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara 7 di 13 alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R. Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui <l'ufficio dell'agenzia delle entrate e dogane dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica- del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8>. Detta soluzione interpretativa pare conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e la società di riscossione proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie». 5.4.Sul punto, le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno chiarito che "a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non e richiesta l'adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi e in 8 di 13 facoltà dell'Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso" (Cass. S.U. sent. n. 30008/2019, in motivazione, par.26). 6.La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità. La censura non coglie infatti l'effettiva ratio decidendi esposta nella sentenza impugnata, appuntandosi su passaggio argomentativo che assume, nell'economia della motivazione, rilievo meramente descrittivo della vicenda che trova comunque aliunde autonomo e adeguato supporto logico. Nel caso in esame, la sentenza della CTR Campania ha respinto il gravame in quanto non vi era prova che la sentenza del Tribunale di Latina, che aveva annullato l’atto di compravendita, fosse passata in giudicato, premettendo che la tesi della contribuente secondo la quale il presupposto impositivo era venuto meno non era condivisibile, nulla aggiungendo in ordine alla acquiescenza della stessa per non aver opposto la cartella esattoriale se non la circostanza che il giudizio civile venne instaurato nell’anno 2004, in epoca antecedente alla notificazione della cartella esattoriale. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti (S.U. del 17/07/2014, n. 16379; Cass. del 10/04/2018, n. 8755; Cass. dell’08/06/2022, n. 18429). 9 di 13 6.1 Tanto premesso, occorre precisare che la ratio decidendi della sentenza gravata si fonda sulla circostanza che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e la successiva cartella notificati prima dell’introduzione del giudizio civile instaurato nei confronti della acquirente non furono tempestivamente opposti, dal che ne discendeva la loro definitività e che, in ogni caso, la contribuente non aveva fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del contratto di vendita. Rationes decidendi queste che non risultano attinte correttamente dalla ricorrente, la quale si è limitata ad affermare di non aver potuto trasferire la residenza per l’agevolazione prima casa, in quanto l’acquirente non aveva lasciato l’abitazione e che il presupposto del mancato pagamento dell’imposta di registro era insorto solo con la sentenza di annullamento del contratto di trasferimento immobiliare. 7. Entrambe le tesi proposte dal contribuente non colgono, comunque, nel segno. 7.1. In primo luogo, sotto il primo profilo, questa Corte ha reiteramente affermato che < in tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della "prima casa", al di là dell'ipotesi riconnessa all'attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l'immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge;
pertanto, nel caso in cui non risulti l'effettivo trasferimento della residenza, il contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento>( Cass. del 12/01/2023, n. 667; Cass. del 04/11/2020, n. 24541; Cass. del 08/11/2019, n. 28838). In particolare, la fruizione delle agevolazioni cd. "prima casa" postula, 10 di 13 nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, il trasferimento della residenza non nella nuova abitazione, ma nel territorio del Comune, entro il termine di diciotto mesi dall'atto di compravendita, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula, ravvisabile a fronte di impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, anche a titolo di colpa, inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, non ravvisabile nella opposizione dell’acquirente a lasciare l’abitazione né può consistere nella mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione sì da non poter abitare l'immobile, atteso che elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella "prima casa" ma nel comune in cui essa si trova ( Cass. del 09/03/2017, n. 6076; Cass. del 24/06/2016, n. 13148). 7.2.Sotto l’altro profilo, si osserva che – in presenza dei requisiti di cui all’art. 38 TUR – la contribuente avrebbe dovuto, nel caso avesse adempiuto al pagamento dell’imposta richiedere la ripetizione delle somme versate, dimostrando di non aver dato causa all’annullamento del contratto avente ad oggetto il trasferimento immobiliare;
non potendosi limitare ad opporsi alla pretesa tributaria oltre il termine di legge per impugnare gli atti impositivi e riscossivi. La caducazione (per nullità o annullamento) dell’atto negoziale che – avendo dismesso la sua idoneità (in quanto potenziale, al momento della registrazione) alla produzione degli effetti giuridici dei quali costituiva la fonte – dà accesso sia pur nei limiti delineati dall’art. 38, comma 2, cit., al ripristino delle posizioni originarie dei contraenti (col diritto alla restituzione dell’imposta versata), fattispecie presupposta questa che, del resto, è inequivocamente espressa dal riferimento a istituti che, quali la ratifica (artt. 1398 e 1399 cod. civ.), la conferma (artt. 590 e 799 cod. civ.) e la convalida (art. 1444 cod. civ.), sono deputati a stabilizzare gli effetti dell’atto nullo o annullabile (cfr. in senso 11 di 13 conforme, Cass. n. 17233/2021 in motiv.); gli atti sono nulli o annullabili – in considerazione del dato letterale e della ratio delle disposizioni di cui all’art. 38, cit. – se risultano affetti da < patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine”> (Cass., 25 marzo 2022, n. 9089; Cas., 20 gennaio 2015, n. 791; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 1 aprile 2003, n. 4971; sulla sostanziale omogeneità delle discipline poste, dapprima dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 36, di poi dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, v. Cass., 26 ottobre 2005, n. 20822; Cass., 20 giugno 2002, n. 8975; Cass., 21 novembre 1995, n. 12039). 7.3.Ai sensi dell’art. 38 TUR, il diritto al rimborso dell’imposta di registro pagata in relazione ad un atto nullo sussiste solo in presenza delle seguenti condizioni: a) l’atto è stato dichiarato nullo o annullabile con sentenza passata in giudicato;
b) la nullità o l’annullabilità non sono imputabili alle parti;
c) l’atto non è suscettibile di ratifica, convalida o conferma. 8.Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente non ha richiesto il rimborso, non risultando aver versato l’imposta dovuta, di guisa che non può trovare applicazione il disposto dell’invocato art. 38 cit. Peraltro, la contribuente non ha trascritto il contenuto della sentenza di annullamento né ha allegato la sentenza con la formula del passaggio in giudicato, né ha indicato in quale atto del giudizio di merito avrebbe prodotto la sentenza con la formula del giudicato, non solo per dimostrare che, contrariamente a quanto statuito dal decidente, la sentenza con l’attestazione del passaggio in giudicato era stata ritualmente prodotta nella fase di merito, ma anche per consentire a questa Corte eventualmente di accertare la non imputabilità dell’annullamento del contratto, quale condizione per la sola richiesta di ripetizione che non è, tuttavia, oggetto di questo giudizio. 12 di 13 9. Il ricorso principale va dunque respinto, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. In applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna altresì la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Agenzia delle Entrate- Riscossione che liquida in euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito. dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte suprema di Cassazione, l’11.01.2024. Il Consigliere estensore MI AM Il Presidente ED OR 13 di 13